La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. (Servizi di distribuzione e vendita dell'Amministrazione dei monopoli) I servizi di distribuzione e vendita, dei generi di monopolio sono disimpegnati da: a) Ispettorati compartimentali dei monopoli di Stato; b) Depositi; c) Sezioni vendita dei depositi; d) Magazzini di vendita; e) Rivendite. Gli Ispettorati compartimentali sono istituiti e soppressi con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio dei Ministri, sui proposta del Ministro per le finanze. I depositi, le sezioni vendita ed i magazzini di vendita sono istituiti e soppressi con decreto del Ministro per le finanze. Le rivendite sono istituite e soppresse con provvedimenti degli Ispettorati compartimentali, secondo le norme di questa legge. I depositi, le sezioni vendita, i magazzini di vendita e le rivendite dipendono direttamente dagli Ispettorati compartimentali. Per quanto concerne l'approvvigionamento dei generi le sezioni vendita, i magazzini di vendita e le rivendite dipendono rispettivamente dal deposito, sezione vendita o magazzino di vendita cui sono aggregati. Il regolamento stabilisce le attribuzioni amministrative e contabili dei funzionari preposti agli Ispettorati compartimentali, al depositi ed alle sezioni vendita, nonche' le relative responsabilita'.