La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le disposizioni di legge vigenti, relative al diritto a pensione di
riversibilita'  a carico dell'assicurazione obbligatoria invalidita',
vecchiaia  e  superstiti  e  alla  misura  della  pensione stessa, si
applicano  dal  1 gennaio 1958 a favore dei superstiti del pensionato
che abbia liquidato la pensione con decorrenza anteriore al 1 gennaio
1945  e  la  cui  morte  si  verifichi dopo il 31 dicembre 1957, ed a
favore dei superstiti contemplati nello articolo seguente.