La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
                       (Classi delle strade).

  Le  strade  di  uso pubblico si distinguono in statali provinciali,
comunali, vicinali e militari.