La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. La costruzione e l'esercizio delle autostrade che non siano gia' state concesse a norma della legge 21 maggio 1955, n. 463, sono disciplinati dalla presente legge, ferme restando le facolta' dell'A.N.A.S. di cui alla legge 7 febbraio 1961, n. 59. Non meno del 40 per cento del complesso degli stanziamenti relativi alla costruzione rispettivamente delle autostrade, delle strade di grande comunicazione e raccordi, di cui alla presente legge, deve essere destinato al Mezzogiorno d'Italia.