La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
    approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
                     Fini e durata della scuola

  In  attuazione  dell'articolo  34  della Costituzione, l'istruzione
obbligatoria    successiva   a   quella   elementare   e'   impartita
gratuitamente  nella scuola media, che ha la durata di tre anni ed e'
scuola secondaria di primo grado.
  La scuola media concorre a promuovere la formazione dell'uomo e del
cittadino  secondo  i principi sanciti della Costituzione e favorisce
l'orientamento  dei  giovani  ai  fini  della  scelta  dell'attivita'
successiva.