La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1. 
                       Ordine dei giornalisti 
 
  E' istituito l'Ordine dei giornalisti. 
  Ad esso appartengono i giornalisti professionisti e i  pubblicisti,
iscritti nei rispettivi elenchi dell'albo. 
  Sono professionisti coloro che  esercitano  in  mondo  esclusivo  e
continuativo la professionale di giornalista. 
  Sono pubblicisti coloro che svolgono  attivita'  giornalistica  non
occasionale e retribuita anche  se  esercitano  altre  professioni  o
impieghi. 
  Le funzioni relative alla tenuta dell'albo, e quelle relative  alla
disciplina degli iscritti, sono esercitate, per  ciascuna  regione  o
gruppo di regioni da determinarsi nel Regolamento,  da  un  Consiglio
dell'Ordine, secondo le norme della presente legge. 
  Tanto  gli  ordini  regionali  e  interregionali,  quanto  l'ordine
nazionale, ciascuno nei limiti della propria competenza, sono persone
giuridiche di diritto pubblico.