La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Agli  effetti  della  presente  legge  si  intende  per piattaforma
continentale il fondo ed il sottofondo marino adiacente al territorio
della  penisola e delle isole italiane e situati al di fuori del mare
territoriale,  fino  al limite corrispondente alla profondita' di 200
metri o, oltre tale limite, fino al punto in cui la profondita' delle
acque  sovrastanti permette lo sfruttamento delle risorse naturali di
tali zone.
  La determinazione del limite esterno della piattaforma continentale
italiana  sara'  effettuata  mediante  accordi  con gli Stati, le cui
coste  fronteggiano quelle dello Stato italiano e che hanno in comune
la stessa piattaforma continentale.
  Sino  alla  entrata  in  vigore  degli  accordi  di  cui  al  comma
precedente, non sono rilasciati permessi di prospezione non esclusiva
e di ricerca ne' concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e
gassosi  nella  piattaforma  continentale  italiana  se non al di qua
della linea mediana tra la costa italiana e quella degli Stati che la
fronteggiano.