La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Il lavoro dei fanciulli e degli adolescenti, alle dipendenze di datori di lavoro, e' disciplinato dalle norme della presente legge. Per "fanciulli" si intendono i minori che non hanno compiuto i 15 anni. Per "adolescenti" si intendono i minori di eta' compresa tra i 15 e i 18 anni compiuti.