La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  lavoro  dei  fanciulli  e degli adolescenti, alle dipendenze di
datori di lavoro, e' disciplinato dalle norme della presente legge.
  Per  "fanciulli"  si intendono i minori che non hanno compiuto i 15
anni.
  Per "adolescenti" si intendono i minori di eta' compresa tra i 15 e
i 18 anni compiuti.