La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  autorizzata,  per  l'anno  1968, la spesa complessiva di lire 8
miliardi   per   l'integrazione  dei  conferimenti  statali,  di  cui
all'articolo  1  della  legge  31  gennaio 1968, n. 50, in favore dei
seguenti  istituti  di  credito  per gli importi per ciascuno di essi
indicati:

ISVEIMER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3 miliardi
IRFIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5 miliardi