La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. E' autorizzata, per l'anno 1968, la spesa complessiva di lire 8 miliardi per l'integrazione dei conferimenti statali, di cui all'articolo 1 della legge 31 gennaio 1968, n. 50, in favore dei seguenti istituti di credito per gli importi per ciascuno di essi indicati: ISVEIMER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3 miliardi IRFIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5 miliardi