La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  giudice  pronuncia  lo  scioglimento del matrimonio contratto a
norma del codice civile, quando, esperito inutilmente il tentativo di
conciliazione  di  cui  al  successivo  articolo  4,  accerta  che la
comunione  spirituale  e  materiale  tra  i  coniugi  non puo' essere
mantenuta  o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste
dall'articolo 3.