La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  Tutti i materiali, gli apparecchi, le installazioni e gli  impianti
alimentati con gas combustibile per uso  domestico  ed  usi  similari
devono essere realizzati secondo le  regole  specifiche  della  buona
tecnica, per la salvaguardia della sicurezza.