La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. (Disposizioni generali) Sono considerate opere in conglomerato cementizio armato normale quelle composte da un complesso di strutture in conglomerato cementizio ed armature che assolvono ad una funzione statica. Sono considerate opere in conglomerato cementizio armato precompresso quelle composte di strutture in conglomerato cementizio ed armature nelle quali si imprime artificialmente uno stato di sollecitazione addizionale di natura ed entita' tali da assicurare permanentemente l'effetto statico voluto. Sono considerate opere a struttura metallica quelle nelle quali la statica e' assicurata in tutto o in parte da elementi strutturali in acciaio o in altri metalli. La realizzazione delle opere di cui ai commi precedenti deve avvenire in modo tale da assicurare la perfetta stabilita' e sicurezza delle strutture e da evitare qualsiasi pericolo per la pubblica incolumita'.