La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Il decreto-legge 11 agosto 1975, n. 367, concernente il rilascio di documenti di legittimazione provvisoria alla circolazione di veicoli a motore, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni: All'articolo 1, al primo comma, sono premesse le parole: "Per un periodo di sei mesi,"; la parola: "del": e' sostituita dalle altre: "emanati dal" e le parole: "di autoveicoli, di motoveicoli e rimorchi" sono sostituite dalle altre: "dei veicoli a motore e loro rimorchi"; al secondo comma, dopo le parole: "testo unico" sono aggiunte le altre: "delle norme sulla circolazione stradale,"; al terzo comma, prima delle parole: "di concerto" e' inserita la parola: "emanato"; il quarto comma e' sostituito dal seguente: "La validita' del foglio di via di cui all'articolo 64 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, modificato dall'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 14, puo' essere prorogata, con decreto del Ministro per i trasporti, fino ad un massimo di sessanta giorni"; dopo il quarto comma e' inserito il seguente: "Il quarto comma dell'articolo 83 del testo unici delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e' sostituito dal seguente: "L'autorizzazione e' valida per sei mesi".