La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Fino all'entrata in vigore di un nuovo ordinamento delle autonomie locali allo scopo di promuovere la partecipazione popolare alla gestione amministrativa della comunita' locale e in attuazione del principio di autonomia sancito dall'articolo 128 della Costituzione, i comuni possono deliberare di ripartire il territorio in circoscrizioni comprendenti uno o piu' quartieri o frazioni contigui, esercitando il potere di organizzazione secondo principi di ampio decentramento.