IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto  lo  statuto dell'Universita' di Modena, approvato con regio
decreto  14  ottobre  1926, n. 2035 e modificato con regio decreto 13
ottobre 1927, n. 2170, e successive modificazioni;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vedute  le  proposte  di  modifiche  dello  statuto formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche  proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma  dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi   esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi  accademici
dell'Universita'  di  Modena  e  convalidati  dal Consiglio superiore
della pubblica istruzione nel suo parere;
  Sentito   il   parere   del   Consiglio  superiore  della  pubblica
istruzione;
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

                              Decreta:

  Lo statuto dell'Universita' di Modena, approvato e modificato con i
decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
  Art.  145  -  la  scuola  di  specializzazione in chirurgia muta la
propria denominazione in quella di chirurgia generale.
  Art.  155  -  la  scuola  di specializzazione in oculistica muta la
denominazione in quella di oftalmologia.
  Art.  170 - la scuola di specializzazione in odontoiatria e protesi
dentaria    muta    la    propria    denominazione   in   quella   di
odontostomatologia.
  Art.  198 - la scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria e
patologia cervico-facciale muta la propria denominazione in quella di
otorinolaringoiatria.
  Dopo l'art. 253, e con il conseguente spostamento della numerazione
degli    articoli   successivi,   sono   istituite   la   scuola   di
specializzazione   in   criminologia   clinica   e   la   scuola   di
specializzazione in neurochirurgia.
  Scuola di specializzazione in criminologia clinica
  Art.  254.  - La scuola di specializzazione in criminologia clinica
conferisce  il  diploma  di specialista in criminologia clinica ed ha
sede  presso  la cattedra di antropologia criminale della facolta' di
medicina  e  chirurgia  dell'Universita'.  La  scuola  e' diretta dal
professore  di  ruolo  o  fuori  ruolo  della  stessa  materia  della
specializzazione o, in carenza, dal professore di ruolo o fuori ruolo
di materia affine.
  Art. 255. - La scuola ha due indirizzi:
    a)  indirizzo  medico-psicologico  e  psichiatrico  forense per i
laureati in medicina e chirurgia;
    b)  indirizzo socio-psicologico per i laureati in giurisprudenza,
scienze  politiche,  pedagogia,  sociologia,  psicologia,  lettere  e
filosofia.
  Dell'indirizzo seguito viene fatta espressa menzione sul diploma di
specializzazione.
  La  durata  del  corso della scuola e' di tre anni, la frequenza e'
obbligatoria. Non sono consentite abbreviazioni del corso.
  Art.  256.  -  Gli  insegnamenti  impartiti  nella  scuola  sono  i
seguenti:
    Insegnamenti fondamentali comuni ai due indirizzi:
      1) criminologia generale I;
      2) elementi di diritto;
      3) elementi di sociologia;
      4) elementi di psicologia;
      5) elementi di biologia;
      6) metodologia della ricerca;
      7) criminologia generale II;
      8) criminologia minorile;
      9) trattamento criminologico;
      10) politica criminale e diritto penitenziario.
    Insegnamenti  fondamentali  dell'indirizzo  medico-psicologico  e
psichiatrico forense:
      1) psicopatologia generale;
      2) psichiatria clinica;
      3) diagnostica criminologica;
      4) medicina legale e criminalistica;
      5) psicodiagnostica;
      6) neurologia e psichiatria forense;
      7) prevenzione della patologia del comportamento;
      8) tecniche di rieducazione minorile;
      9) legislazione socio-sanitaria.
    Insegnamenti fondamentali dell'indirizzo socio-psicologico:
      1) elementi di psicopatologia generale;
      2) elementi di psichiatria clinica forense;
      3) tecniche di servizio sociale;
      4) antropologia culturale;
      5) elementi di medicina legale;
      6) psicologia sociale;
      7) tecniche psicopedagogiche;
      8) sociologia della devianza;
      9) metodi della prevenzione.
    Insegnamenti complementari:
      1) antropofenomenologia;
      2) etologia dei comportamenti criminosi;
      3) sociologia del diritto;
      4) psicobiologia;
      5) economia della sicurezza e della difesa sociale;
      6) psicologia e psicopatologia dell'eta' evolutiva;
      7) igiene mentale;
      8) psicoterapia.
    Il  piano  di  studi  della  scuola  di  specializzazione  e'  il
seguente:
      1° Anno (comune ai due indirizzi):
        1) criminologia generale I;
        2) elementi di diritto;
        3) elementi di sociologia;
        4) elementi di psicologia;
        5) elementi di biologia;
        6) metodologia della ricerca;
        7) una materia integrativa a scelta.
      2° Anno:
        a) indirizzo medico-psicologico e psichiatrico forense:
          1) criminologia generale II;
          2) psicopatologia generale;
          3) psichiatria clinica;
          4) diagnostica criminologica;
          5) medicina legale e criminalistica;
          6) psicodiagnostica;
          7) criminologia minorile;
          8) una materia integrativa a scelta;
        b) indirizzo socio-psicologico:
          1) criminologia generale II;
          2) elementi di psicopatologia generale;
          3) elementi di psichiatria clinica e forense;
          4) tecniche di servizio sociale;
          5) antropologia culturale;
          6) elementi di medicina legale;
          7) criminologia minorile;
          8) una materia integrativa a scelta.
      3° Anno:
        a) indirizzo medico-psicologico e psichiatrico forense:
          1) neurologia e psichiatria forense;
          2) trattamento criminologico;
          3) prevenzione della patologia del comportamento;
          4) tecniche di rieducazione minorile;
          5) legislazione socio-sanitaria;
          6) politica criminale e diritto penitenziario;
          7) una materia integrativa a scelta;
        b) indirizzo socio-psicologico:
          1) psicologia sociale;
          2) tecniche psico-pedagogiche;
          3) sociologia della devianza;
          4) metodi di prevenzione;
          5) trattamento criminologico;
          6) politica criminale e diritto penitenziario;
          7) una materia integrativa a scelta.
  Art. 257. - All'atto della domanda di iscrizione a ciascuno dei tre
anni  di corso l'allievo dovra' indicare alla segreteria della scuola
una  materia  integrativa  da  scegliere fra le materie complementari
ovvero  tra  quelle  fondamentali appartenenti all'indirizzo al quale
non e' iscritto. L'indicazione e' vincolante.
  Art.   258.   -  Gli  insegnamenti  potranno  essere  integrati  da
esercitazioni  pratiche  nonche'  da  conferenze  tenute  da  esperti
italiani e stranieri.
  Art.  259.  -  Alla  scuola  sono  ammessi i laureati in medicina e
chirurgia,  in giurisprudenza, in scienze politiche, in pedagogia, in
sociologia,  in  psicologia,  in  lettere,  in  filosofia,  in numero
complessivo  non  superiore  a  trenta  per  i  tre  anni  di  corso.
L'ammissione alla scuola avverra' mediante concorso per esami.
  Art. 260. - Gli esami di profitto sono tenuti ogni anno per singole
materie o per gruppi di materie.
  Per  essere  ammesso  all'esame  di  diploma  l'allievo  deve  aver
sostenuto  ventidue esami, dei quali diciannove relativi alle materie
fondamentali  dell'indirizzo  seguito  e  tre  relativi  alle materie
integrative scelte.
  Art.  261.  -  L'esame di diploma consiste nella discussione di una
dissertazione   scritta  originale,  in  una  delle  materie  oggetto
d'insegnamento.  Il  tema,  concordato  con il docente, dovra' essere
presentato  al  direttore  della scuola, per l'approvazione, entro 30
giorni dalla data di inizio dell'ultimo anno di corso.
  A  coloro che hanno superato l'esame di diploma viene rilasciato il
diploma di specialista in criminologia clinica, con la specificazione
dell'indirizzo seguito.
  Art. 262. - Le norme per l'iscrizione, per gli esami, per le tasse,
ecc.,  sono  quelle  previste  dal  titolo 111 dello statuto relativo
all'ordinamento  delle scuole di specializzazione dell'Universita' di
Modena.
  Scuola di specializzazione in neurochirurgia
  Art.  263.  -  La  scuola  di  specializzazione  in  neurochirurgia
conferisce  il  diploma di specialista in neurochirurgia. Gli anni di
corso  necessari  per  il conseguimento del diploma sono cinque. Alla
scuola  sono  ammessi  i  laureati  in medicina e chirurgia abilitati
all'esercizio della professione.
  La  scuola  e'  istituita  presso  la  cattedra  di  neurochirurgia
dell'Universita'  degli studi di Modena. La direzione della scuola e'
affidata  al  professore  di ruolo o fuori ruolo della stessa materia
della  specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori
ruolo di materia affine.
  Art.  264.  -  La  selezione dei candidati aspiranti all'ammissione
alla  scuola avviene sulla base dei titoli presentati e in seguito ad
un  esame  scritto.  La  commissione  esaminatrice  e' presieduta dal
direttore della scuola di specializzazione.
  Art.  265.  -  Il corso di cinque anni non potra' essere abbreviato
per  alcun  motivo  e  pertanto  non  sono  consentite iscrizioni con
abbreviazioni di corso.
  Art.  266.  - Il numero degli allievi e' di due per anno di corso e
complessivamente di dieci iscritti per intero corso di studi.
  Art.  267.  -  Gli insegnamenti della scuola di specializzazione in
neurochirurgia sono cosi' distribuiti nei cinque anni di corso:
    1° Anno:
      neuroanatomia;
      neurofisiologia;
      semeiotica e clinica neurologica;
      elementi di psichiatria;
      clinica neurochirurgica I.
    2° Anno:
      neurooftalmologia;
      neurootoiatria;
      neurofisiologia clinica;
      clinica neurochirurgica II.
    3° Anno:
      neuroanestesia e rianimazione;
      neuroradiologia I;
      neuropatologia;
      clinica neurochirurgica III.
    4° Anno:
      neuroradiologia II;
      neurotraumatologia;
      tecniche operatorie I;
      clinica neurochirurgica IV.
    5° Anno:
      neurochirurgia funzionale e stereotassica;
      neurochirurgia infantile;
      tecniche operatorie II;
      clinica neurochirurgica V.
  Art. 268. - La frequenza alle lezioni ed alle attivita' cliniche e'
obbligatoria.
  Art.  269.  -  Alla  fine  di  ogni  corso gli iscritti, per essere
ammessi  agli  anni  di corso successivi, devono superare le prove di
esame sulle materie impartite durante l'anno. Al termine del corso di
studi   per   il   conseguimento   del   diploma  di  specialista  in
neurochirurgia,  gli interessati dovranno superare l'esame di diploma
consistente nella dissertazione scritta di un argomento di pertinenza
neurochirurgica.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 19 ottobre 1977

                                LEONE

                                                             MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 29 dicembre 1977
  Registro n. 146 Istruzione, foglio n. 323