La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
                    Classificazione dei compensi

  I  compensi dei periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori
per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorita' giudiziaria
in materia penale e civile si distinguono in onorari e indennita'.
  Gli onorari sono fissi, variabili o commisurati al tempo.