Div. XII Prot n 330342 Roma, 17 aprile 1981 - Alle Intendenze di Finanza; - Agli Ispettorati Compartimentali delle Tasse e delle II.II. sugli Affari; - Agli Uffici Imposta sul Valore aggiunto; - Agli Uffici del Registro LORO SEDI e, p. c. - Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ROMA - A tutti i Ministeri ROMA - Alla Direzione Generale delle Dogane e II.II. SEDE -Al Comando Generale della Guardia di Finanza ROMA -Alla Confederazione Generale dell'Industria Italiana ROMA - All'Associazione fra le Societa' per Azioni - ASSONIME ROMA - All'Associazione Bancaria Italiana ROMA - All'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici ROMA - All'Associazione Nazionale Comuni Italiani ROMA - Alla Confederazione Italiana Piccola e Media Industria ROMA - Alla Confederazione Italiana del Commercio - CONFCOMMERCIO ROMA - Alla Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana ROMA - Alla Confederazione Cooperative Italiane ROMA - Alla Confederazione Nazionale Coltivatori ROMA - Alla Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti ROMA - Alla Confederazione Generale Italiana dell'artigianato ROMA - Alla Confederazione Italiana Esercenti Attivita' Commerciali - CONFESERCENTI ROMA - Alla Confederazione Italiana dei Servizi Pubblici degli Enti Locali - C I.S P E L. ROMA - Alla Federazione Nazionale spedizionieri Doganali Via Postumia, 3 ROMA - Alla Federazione Italiana Pubblici Esercizi (F.LP.E.) Piazza G. G. Belli, 2 ROMA - Alla Associazione Nazionale Costruttori Edili - A N.C E ROMA - Alla Associazione Generale Italiana dello Spettacolo - A G.I S. ROMA - Alla Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche ed Affini ROMA IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO Decaduto, per mancata conversione, il decreto legge 30 agosto 1980, n. 503, sostitutivo del decreto legge 3 luglio 1980, n. 288, e regolamentati, con legge 28 ottobre 1980, n 687, i rapporti giuridici sorti sulla base dei predetti decreti, le disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto in essi contenute sono state riprodotte, tenuto anche conto del carattere di urgenza che talune disposizioni rivestivano, in due distinti provvedimenti legislativi che, coordinati tra loro, realizzano principalmente l'esigenza di una riduzione del numero delle aliquote mediante un accorpamento delle stesse. Le disposizioni urgenti in materia tributanti sono state emanate con il decreto legge 31 ottobre 1980, n 693, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n 300 del 31 ottobre stesso, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n 891, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 355 del 30 dicembre successivo; la restante materia, e, segnatamente l'accorpamento delle aliquote I.V.A, e' stata disciplinata dalla legge 22 dicembre 1980, n. 889, pubblicata anch'essa nella Gazzetta Ufficiale n. 355 unitamente al D.P.R. 30 dicembre 1980, n. 897, recante norme integrative e correttive del decreto istitutivo dell'imposta sul valore aggiunto. A seguito dei cennati provvedimenti, la disciplina dell'imposta risulta profondamente modificata, specie in materia di aliquote, le quali non trovano piu' esatta corrispondenza con quelle previste nelle tabelle allegate al decreto n. 633 a seguito della attuata manovra di accorpamento, della soppressione e inclusione di determinati beni e servizi nelle tabelle e, soprattutto, a seguito della introduzione di particolari aliquote per prodotti compresi nelle tabelle stesse. Allo scopo, pertanto, di offrire un valido aiuto ai dipendenti uffici ed agli operatori economici interessati per la corretta applicazione del tributo, si allega alla presente circolare, illustrativa delle modifiche introdotte con i cennati provvedimenti alle disposizioni di cui al Titolo Primo del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, il tasto aggiornato del citato decreto e delle tabelle ad esso allegate, nonche', in attesa che la materia trovi disciplina legislativa, la elencazione, avente naturalmente natura meramente pratica e di semplice orientamento, dei beni e servizi ora assoggettati ad aliquote diverse da quella ordinaria. A) DECRETO LEGGE 31 OTTOBRE 1980, N. 693, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 22 DICEMBRE 1980, N. 891. 1 - SETTORE EDILIZIO Com'e' noto, con Circolate n 26 del 13 giugno 1980 sono stati forniti, tra l'altro, chiarimenti in ordine alle disposizioni, relative al settore edilizio, recate dal D.L. 30 dicembre 1979, n. 660, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 31, e, con l'occasione, sono stati richiamati i provvedimenti legislativi emanati nel tempo ed individuate, nell'Allegato 4, le operazioni soggette alle aliquote del 3, 6 e 14 %. Sono note, altresi', le vicende dei decreti legge n. 288 e n. 503, rispettivamente del 3 luglio e del 30 agosto 1980, che hanno portato alla reviviscenza, a decorrere dal 1° ottobre 1980, delle norme previgenti alla data di entrata in vigore dei decreti stessi e, conseguentemente, alla necessita' di procedere all'emanazione di nuove disposizioni di contenuto analogo a quelle decadute. All'uopo ha provveduto il decreto in rassegna, il quale all'art 8, primo comma, stabilisce che, a decorrere dal 1° novembre 1980, sono soggette all'aliquota del due per cento le seguenti operazioni, assoggettabili fino al 2 luglio 1980 e nel periodo dal 1° al 31 ottobre 1980 alle aliquote del 3 o del 6 %: a) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi per oggetto la costruzione di case di civile abitazione non di lusso (ai sensi della legge 2 luglio 1949, n. 408) e degli edifici ad esse assimilati; b) prestazioni di servivi dipendenti da contratti di appalto aventi per oggetto la costruzione di case rurali, di cui all'art. 39 del D P R 29 settembre 1973, n. 597; c) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi per oggetto la costruzione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, elencate nell'art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall'art. 44 della legge 22 ottobre 1971, n 865; d) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi per oggetto la costruzione di impianti di produzione e delle reti di distribuzione calore-energia; e) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi per oggetto gli interventi di recupero di cui all'art 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, con esclusione di quelli di cui alla lett. a) dello stesso articolo; f) cessioni ed importazioni di beni, escluse le materie prime e semi-lavorate, forniti per la costruzione, anche in economia, dei fabbricati, delle opere e degli impianti indicati nelle precedenti lettere a), b), c) e d); g) cessioni, effettuate da imprese costruttrici, dei fabbricati, delle opere e degli impianti indicati nelle precedenti lettere a), b), c) e d); h) cessioni di fabbricati nei cui confronti sono stati eseguiti gli interventi di recupero indicati nella precedente lett. e), poste in essere dalle imprese che hanno effettuato ali interventi stessi nonche' le seguenti operazioni assoggettabili fino al 2 luglio 1980 e nel periodo dal 1° al 31 ottobre 1980 all'aliquota ordinaria: i) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi per oggetto la costruzione di impianti di depurazione destinati ad essere collegati con reti fognarie, anche intercomunali, e ai relativi collettori di adduzione; l) cessioni e importazioni degli impianti di cui alla precedente lett i); m) cessioni e importazioni di beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione, anche in economia, degli impianti di cui alla precedente lettera i), nonche' per la realizzazione degli interventi di recupero di cui all'art. 31 della legge 5 agosto 1978, il 457, esclusi quelli relativi alla manutenzione ordinaria (in tale ultima ipotesi l'aliquota del 2 % e' applicabile a decorrere dal 31 dicembre 1980); n) cessioni, effettuate da imprese costruttrici, di case di civile abitazione non di lusso e di edifici ad esse assimilati, non ancora ultimati, purche' permanga l'originaria destinazione Lo stesso art 8, al secondo comma, stabilisce che, a decorrere sempre dal 1° novembre 1980, sono soggette all'aliquota dell'otto per cento le cessioni e le importazioni delle seguenti materie prime e semilavorate per l'edilizia: materiali inerti, leganti e loro composti, laterizi, ferro per cemento armato; manufatti e prefabbricati in gesso, cemento, laterocemento, ferrocemento, fibrocemento, eventualmente anche con altri composti; materiali per pavimentazione interna o esterna e per rivestimenti; materiali di coibentazione (1), impermeabilizzanti, bituminosi e bitumati; altri materiali e prodotti dell'industria lapidea in qualsiasi forma e grado di lavorazione, di cui al n. 80) della Tabella A, Parte II, allegata al D.P.R. n. 633 e successive modificazioni. Prima di passare alla illustrazione dettagliata delle disposizioni di cui al citato art. 8, primo e secondo comma, si ritiene opportuno precisare che continuano ad essere soggette a tributo con l'applicazione dell'aliquota ordinaria, anche dopo l'entrata in vigore del decreto n. 693 e della relativa legge di conversione, le seguenti operazioni: a) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi per oggetto la costruzione di case di lusso; b) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi per oggetto la costruzione di opere pubbliche o private non aventi carattere residenziale (dighe, aeroporti, alberghi, palazzi comunali, ecc.) e non rientranti fra le opere di urbanizzazione primaria e secondaria di cui all'art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall'art. 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865; c) cessioni dei fabbricati e delle opere di cui alle precedenti lettere a) e b); ------------ (1) A decorrere dal 31 dicembre 1980 d) cessioni di case di' abitazione non di lusso, degli edifici ad esse assimilati e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, effettuate da imprese non costruttrici; e) cessioni, effettuate da imprese costruttrici, di case di abitazione non di lusso e di edifici assimilati costruiti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 2 luglio 1949, n 408; f) cessioni e importazioni di' materie prime e semilavorate diverse da quelle di cui all'art. 8, secondo comma, del decreto n. 693 e non rientranti fra i prodotti dell'industria lapidea; g) cessioni e importazioni di beni, esclusi le materie prime e semilavorate e gli altri prodotti dell'industria lapidea di cui al secondo comma dell'art. 8 del decreto n 693, forniti per la costruzione delle case di lusso e delle opere pubbliche o private di cui alle precedenti lettere a) e b); h) cessioni di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria * * * Tanto premesso in linea generale, si forniscono i seguenti chiarimenti, in relazione alle operazioni che interessano il settore edilizio, adottando il seguente ordine sistematico: 1) case di abitazione non di lusso; 2) edifici assimilati alle case di abitazione non di lusso; 3) opere di urbanizzazione primaria e secondaria; 4) case rurali; 5) beni, materie prime e semilavorate; 6) interventi di recupero effettuati sul patrimonio edilizio esistente Per completezza di argomento, vengono forniti, altresi', taluni chiarimenti in merito al trattamento tributario delle assegnazioni di case di abitazione a soci da parte delle cooperative edilizie non fruenti del contributo dello Stato e degli enti pubblici territoriali. 1 - Case di abitazione non di lusso Ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata alle cessioni di fabbricati o porzioni di essi, sia l'art 79 dell'originario decreto n. 633, sia la disposizione di cui al n 77 della Tabella A, Parte II, che ha istituzionalizzato il regime previsto in via temporanea dal citato art. 79, fanno riferimento all'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408 e successive modificazioni, il quale, nel prevedere l'esenzione venticinquennale dall'imposta sui fabbricati per le case di abitazione, anche se comprendenti uffici e negozi, non aventi carattere di lusso, ha fatto rinvio ad apposito decreto ministeriale per la determinazione delle caratteristiche delle case di lusso. Tali caratteristiche sono state, da ultimo, determinate con il D.M. 2 agosto 1969 e, pertanto, per l'individuazione delle case di abitazione non di lusso bisogna ancora far riferimento ai criteri posti da tale decreto. Va precisato che per casa di abitazione deve intendersi ogni costruzione destinata a dimora delle persone e delle loro famiglie, cioe' strutturalmente idonea ad essere utilizzata ad alloggio stabile di singole persone o di nuclei familiari, a nulla rilevando la circostanza che la stessa sia abitata in via permanente o saltuaria. Conseguentemente, sono soggette alla aliquota del 2 % non soltanto le cessioni di case di abitazione non di lusso site nei centri urbani ma anche le cessioni di case non di lusso destinate alla villeggiatura ovunque le stesse siano ubicate, significando a quest'ultimo proposito che non sono equiparabili alle case di villeggiatura i " residences ", le case-albergo e complessi similari, dal momento che tali complessi, caratterizzati da servizi e impianti comuni e finalita' turistico-alberghiere, non possono considerarsi vere e proprie case di abitazione. Sono, parimenti, soggette all'aliquota del 2 % le cessioni di case di abitazione non di lusso che comprendono uffici e negozi, a condizione che sussistano congiuntamente le seguenti condizioni, nel senso cioe' che anche la mancanza di una di esse fa venir meno il beneficio fiscale all'intero fabbricato: 1) almeno il 50 % piu' uno della superficie totale dei piani sopra-terra sia destinato ad abitazione; 2) non piu' del 25 % della superficie totale dei piani sopraterra sia destinato a negozi. Non rientrano nell'ambito di applicazione della disposizione di cui all'art 8, primo comma, n. 1, del decreto n. 693, le cessioni di case di abitazione non di lusso costruite anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 408 (18 luglio 1949), ne' le cessioni di case di abitazione non di lusso realizzate senza licenza edilizia, o in contrasto con la licenza stessa. Si ritiene opportuno far presente che il particolare trattamento di aliquota torna applicabile, a decorrere dal 31 dicembre 1980, anche alle cessioni, effettuate, sempre da imprese costruttrici, di case di abitazione non di lusso non ultimate (rustici), sempreche' permanga l'originaria destinazione, cioe' quella risultante dalla licenza edilizia. Nell'ipotesi, pertanto, di mancato rispetto della originaria destinazione, l'acquirente e' tenuto al versamento della differenza d'imposta dovuta sulla base di apposito documento da presentare all'Ufficio I.V.A. competente nei suoi confronti, con l'indicazione, tra l'altro, degli estremi della fattura cui si riferisce. Le aliquote applicabili nel tempo alle cessioni delle case di abitazione non di lusso ed ai contratti di appalto aventi per oggetto la costruzione delle stesse sono riportate nei seguenti prospetti: Edilizia residenziale privata (fabbricati ex art. 13 legge n. 408) - dal 1°gennaio 1973 all'8 luglio 1974 aliquota 3% - dal 9 luglio 1974 al 2 luglio 1980 aliquota 6% - dal 3 luglio 1980 al 30 settembre 1980 aliquota 2% - dal 1° ottobre 1980 al 31 ottobre 1980 aliquota 6% - dal 1° novembre 1980 aliquota 2% Edilizia residenziale pubblica (cfr Circolare n. 26 del 13 giugno 1980) - dal 1°gennaio 1973 al 2 luglio 1980 aliquota 3% - dal 3 luglio 1980 al 30 settembre 1980 aliquota 2% - dal 1° ottobre 1980 al 31 ottobre 1980 aliquota 3% - dal 1° novembre 1980 aliquota 2% Case di abitazione non ultimate (rustici) - dal 1°gennaio 1973 al 7 febbraio 1977 aliquota 12% - dall'8 febbraio 1977 al 2 luglio 1980 aliquota 14% - dal 3 luglio 1980 al 30 settembre 1980 aliquota 15% - dal 1°ottobre 1980 al 30 dicembre 1980 aliquota 14% - dal 31 dicembre 1980 aliquota 2 % 2 - Edifici assimilati alle case di abitazione non di lusso L'art 1 della legge 19 luglio 1961, n 659, ha disposto, tra l'altro, che le agevolazioni di cui all'art 13 della citata legge n. 408 si applicano anche agli edifici indicati nell'art. 2, secondo comma, del R.D. 21 giugno 1938, n. 1094, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 35 Pertanto, in virtu' della cennata assimilazione, sono soggette all'aliquota del 2 % anche le cessioni (e relativi contratti di appalto per la costruzione) di edifici scolastici, caserme, ospedali, case di cura, ricoveri, colonie climatiche, collegi, educandati, asili infantili, orfanotrofi e simili, e cioe' gli immobili aventi finalita' analoghe a quelli avanti indicati (istruzione, assistenza, cura e beneficenza) e destinati ad ospitare collettivita' o categorie di persone, quali carceri, case di riposo, sanatori, pensionati, gerontocomi, brefotrofi, monasteri e conventi, seminari e centri di recupero per bambini handicappati. Rientrano tra gli edifici assimilati alle case di abitazioni non di lusso, attesa l'equiparazione agli effetti tributari (art 29 del Concordato) del fine di culto a quello di beneficenza e istruzione, anche gli edifici di culto cattolico, quali chiese, santuari, oratori pubblici e semi-pubblici, e quelli di culto non cattolico ammessi nello Stato, a norma dell'art. 12 del R.D. 28 febbraio 1930, n. 289, con conseguente applicabilita' anche in ordine ai detti edifici della disposizione di cui all'art. 8, primo comma, n. 1, del decreto n. 693. Le aliquote applicabili nel tempo alle cessioni degli edifici assimilati alle case di abitazione non di lusso ed ai contratti di appalto aventi per oggetto la costruzione degli stessi sono riportate nei seguenti prospetti, a seconda che rientrino nella: Edilizia residenziale privata - dal 1° gennaio 1973 all'8 luglio 1974 aliquota 3% - dal 9 luglio 1974 al 2 luglio 1980 aliquota 6% - dal 3 luglio 1980 al 30 settembre 1980 aliquota 2% - dal 1° ottobre 1980 al 31 ottobre 1980 aliquota 6% - dal 1° novembre 1980 aliquota 2% Edilizia residenziale pubblica - dal 1° gennaio 1973 al 2 luglio 1980 aliquota 3% - dal 3 luglio 1980 al 30 settembre 1980 aliquota 2% - dal 1° ottobre 1980 al 31 ottobre 1980 aliquota 3% - dal 1° novembre 1980 aliquota 2% 3 - Opere di urbanizzazione primaria e secondaria L'art. 8 del decreto in esame, confermando il particolare trattamento gia' previsto dall'art. 1 della legge 29 febbraio 1980, n 31, di conversione del D.L. 30 dicembre 1979, n 660, prevede, in anticipazione della manovra di accorpamento delle aliquote, l'assoggettabilita' nella misura del 2 % sia delle cessioni, effettuate dalle imprese costruttrici, delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria di cui all'art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall'art. 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nonche' di quelle relative agli impianti di produzione, alle reti di distribuzione calore-energia, sia delle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione delle opere e degli impianti suddetti. Inoltre, lo stesso articolo prevede l'applicazione dell'aliquota del 2 % anche per le cessioni di impianti di depurazione destinati ad essere collegati con le reti fognarie, anche intercomunali, e ai relativi collettori di adduzione, nonche' per gli appalti relativi alla realizzazione degli impianti medesimi. La detta disposizione non fornisce la definizione delle opere di urbanizzazione primaria ma fa riferimento all'art. 4 della citata legge n. 847 il quale contiene una semplice elencazione delle stesse, che di seguito si riporta: a) strade residenziali; b) spazi di sosta o di parcheggio; c) fognature; d) rete idrica; e) rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas; f) pubblica illuminazione; g) spazi di verde attrezzato. Al riguardo si precisa che gli immobili citati costituiscono opere di urbanizzazione primaria allorquando siano costruiti nell'ambito e in funzione di zone urbanizzate o da urbanizzare. Cosi' e' opera di urbanizzazione primaria la strada realizzata in funzione di un centro abitato, costruito o costruendo, e non anche quella che congiunge due comuni o la strada interpoderale o quella costruita solo in funzione di una zona destinata ad accogliere insediamenti industriali; gli impianti cittadini di distribuzione dell'acqua (compresi i cassoni e gli allacci relativi) e non anche l'acquedotto sorgente - centri abitati; le reti di distribuzione del gas e dell'energia elettrica (comprese le tubazioni stradali e gli allacci alle singole utenze) e non anche i gazometri, le centrali elettriche e le reti che trasportano l'energia elettrica dalle centrali ai centri abitati. Va precisato, altresi', che, attesa la natura oggettiva della disposizione in questione, il particolare trattamento di aliquota si applica indipendentemente dai soggetti (pubblici o privati) che realizzano le menzionate opere, ed indipendentemente dalla circostanza che le opere stesse vengano realizzate in attuazione delle norme previste dalla legge n. 847 del 1964 ovvero in ottemperanza ad altre disposizioni legislative, sempreche', beninteso, venga realizzato il tipo di infrastruttura indicato nell'art 4 della predetta legge. Anche per le opere di urbanizzazione secondaria, l'art. 8 del decreto n 693 non ne fornisce la definizione, ma fa esplicito riferimento agli immobili indicati nell'art 44 della legge n. 865 del 1971, e, cioe': a) asili nido e scuole materne; b) scuole dell'obbligo; c) mercati di quartiere; d) delegazioni comunali; e) chiese ed altri edifici per servizi religiosi; impianti sportivi di quartiere; centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie aree verdi di quartiere Ai fini della qualificazione dei cennati immobili quali opere di urbanizzazione secondaria valgono i criteri interpretativi dianzi esposti, e cioe' che gli stessi siano realizzati in funzione, ossia al servizio, di centri abitati costruiti ovvero da costruire. Le aliquote applicabili nel tempo alle operazioni di che trattasi sono riportate nel seguente prospetto: Opere di urbanizzazione primaria e secondaria - dal 1° gennaio 1973 al 7 febbraio 1977 aliquota 12% - dall'8 febbraio 1977 al 14 marzo 1980 aliquota 14% - dal 15 marzo 1980 al 2 luglio 1980 aliquota 3% - dal 3 luglio 1980 al 30 settembre 1980 aliquota 2% - dal 1° ottobre 1980 al 31 ottobre 1980 aliquota 3% - dal 1° novembre 1980 aliquota 2% Si ritiene opportuno far presente che, per quanto concerne le opere di urbanizzazione primaria e secondaria realizzate nell'ambito dei piani previsti dall'art 48 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L. 6 luglio 1974, n. 254, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 383 (9 luglio 1974) si e' resa applicabile l'aliquota del 3 % fino al 14 marzo 1980 Per il periodo successivo sono tornare applicabili le aliquote di cui al prospetto sopra riportato. 4 - Case rurali Anche alle cessioni di case rurali ed alle prestazioni di servizio dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione delle stesse, l'art 8 del decreto n 693 conferma il trattamento agevolativo di aliquota gia' previsto dell'art 12 della legge 29 febbraio 1980, n 31, naturalmente nella nuova misura del 2%. In proposito, e' da far presente soltanto che, atteso il richiamo all'articolo 39 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, il beneficio dell'aliquota agevolata non deve intendersi piu' limitato alle case di cui alla lett. a) del citato art. 39, ma torna anche applicabile alle altre costruzioni rurali indicate nelle lettere b), c) e d) dello stesso articolo. Le aliquote applicabili nel tempo alle operazioni di che trattasi sono riportate nel seguente prospetto: - dal 1° gennaio 1973 al 7 febbraio 1977 aliquota 12% - dall'8 febbraio 1977 al 14 marzo 1980 aliquota 14% - dal 15 marzo 1980 al 2 luglio 1980 aliquota 6% - dal 3 luglio 1980 al 30 settembre 1980 aliquota 2% - dal 1° ottobre 1980 al 31 ottobre 1980 aliquota 6% - dal 1° novembre 1980 aliquota 2% Si ritiene opportuno sottolineare che alle cessioni di costruzioni rurali di cui alle lettere b), c) e d) dell'art. 39 del D.P.R. n. 597 effettuate nel periodo dal 15 marzo al 31 ottobre 1980 si rendeva applicabile l'aliquota ordinaria. 5 - Beni, materie prime e semilavorate Ai sensi dell'art 8, primo comma, n 5, del decreto n. 693, quale modificato dalla relativa legge di conversione n 891, sono soggette all'aliquota del 2 % le cessioni e le importazioni di beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione, anche in economia, delle case di abitazione non di lusso ed edifici assimilati, comprese le costruzioni rurali, e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Ai fini dell'identificazione dei " beni " ammessi al suddetto particolare trattamento di aliquota vale il criterio - enunciato nella circolare n. 25 del 3 agosto 1979 - della permanenza del carattere della " individualita' " dei beni stessi anche successivamente al loro impiego nella costruzione. Pertanto, non rientrano nell'ambito applicativo della disposizione di cui al citato art. 8, n. 5, quei beni che, pur essendo prodotti finiti per il cedente, costituiscono invece materie prime e semilavorate per l'acquirente, quali mattoni, maioliche, chiodi, tondini di ferro, calce, cemento, pozzolana, gesso, ecc.; non rientrano parimenti quei beni ceduti a fini di commercializzazione. A titolo esemplificativo, possono considerarsi " beni " assoggettabili all'aliquota del 2 %, purche' beninteso risultino, da dichiarazione dell'acquirente e sotto la sua responsabilita', forniti per la costruzione degli immobili agevolati, gli ascensori, i montacarichi, gli infissi esterni ed interni, i sanitari per bagno (lavandini, vasche, ecc.), i prodotti per impianti idrici, per gli impianti di riscaldamento (caldaia, elementi di termosifoni, tubazioni, ecc.), per impianti elettrici (contatore, interruttori, filo elettrico, ecc) e per impianti del gas (contatore, tubazioni, ecc ), e le relative prestazioni accessorie di posa in opera ai sensi dell'art 12 del D.P.R. n. 633 Sono, altresi', soggette all'aliquota del 2 % le cessioni e le importazioni di beni, nel significato avanti specificato, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione: degli impianti di produzione e delle reti di distribuzione calore-energia; degli impianti di depurazione destinati ad essere collegati con reti fognarie, anche intercomunali, e ai relativi collettori di adduzione; delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nonche' per la realizzazione degli interventi di recupero di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n 457, ad eccezione di quelli indicati nella lett. a) dello stesso articolo. Al riguardo, va precisato che si considerano impianti di produzione di calore-energia quelli di produzione e distribuzione (e.d. teleriscaldamento) di calore, sotto forma di vapore od acqua surriscaldata anche derivato da centrali di produzione termoelettrica, che - immesso in apposite reti urbane - viene impiegato da utenze civili, commerciali e industriali. Per quanto concerne le materie prime e semilavorate, e' noto che l'aliquota stabilita nella misura ordinaria per le operazioni effettuate fino al 2 luglio 1980, c stata ridotta, dal D.L. n. 288 del 3 luglio 1980, nella misura del 2 %, purche' fornite per la costruzione di case non di lusso, di edifici assimilati e di case rurali. E' noto, altresi', che, ai sensi dell'art. 2 del D.L. 30 agosto 1980, n 503, tutte le materie prime e semilavorate sono state assoggettate all'aliquota dell'8 %, applicabile, peraltro, in tutte le fasi di commercializzazione e, a prescindere, atteso il carattere oggettivo della norma, dall'effettiva utilizzazione in costruzioni edilizie. Tale misura di aliquota e' stata confermata dall'art 8, secondo comma, del decreto n. 693, limitatamente a determinate materie prime e semilavorate per l'edilizia con la conseguenza che le materie prime e semilavorate diverse da quelle indicate nel secondo comma del citato art. 8, vengono assoggettate all'aliquota ordinaria, ad eccezione, naturalmente, di quelle rientranti tra i materiali dell'industria lapidea di cui al n 80, Tabella A, Parte II, soggette anche esse all'aliquota dell'8 %. A titolo esemplificativo, si riporta un elenco delle materie prime e semilavorate per l'edilizia soggette all'aliquota dell'8 %. Materiali inerti. Sabbia viva di cava e sabbietta viva di fiume, ghiaia e ghiaietto, granulato di pomice, argilla espansa in granuli, pietrisco calcareo, siliceo e simili; vermiculite espansa, perlite espansa in grana grossa, polistirolo espanso in granuli; graniglia per trattamenti superficiali e massicciate stradali (calcarea, porfirica, basaltica, silicea e simili); bentonite tipo medio. Leganti Calce idrata, calce eminentemente idraulica, cemento normale e ad alta resistenza, calce dolce e spenta, gesso, malta, miscela per intonaco pronta. Laterizi Mattoni pieni, forati e refrattari; tal elle tal elioni, tegole, comignoli e canne fumarie, fondelli, elementi in laterizio per soletta mista a nervature parallele, con o senza alette, ad elementi semplici. Ferro per cemento armato Ferro e acciaio tondo per cemento armato, in barre lisce e in barre ad aderenza migliorata Manufatti e prefabbricati a) In gesso b) In cemento, laterocemento, ferrocemento, fibrocemento e anche con altri composti: blocchi cavi prefabbricati in calcestruzzo di cemento vibrocompresso; blocchi cavi in conglomerato di cemento e granulato di argilla espansa; pozzetto in cemento prefabbricato; recinzione prefabbricata costituita da pilastrini in calcestruzzo armato; pali prefabbricati in calcestruzzo. Materiali per pavimentazione interna o esterna e per rivestimenti Marmette e marmettoni: piastrelle di gres e di marmo; piastrelle per rivestimenti in maiolica e in ceramica; scaglia da spacco di lastra di marmo; frammenti di lastra di marmo e pietra naturale per pavimentazione; tessere di vetro per pavimenti e rivestimenti; tessere di caolino smaltato per rivestimenti; listoni di legno; doghe e doghette in legno; linoleum. Materiali di coibentazione, impermeabilizzanti, bituminosi e bitumati Bitume; cartone bituminato e cilindrato; idrofugo liquido e in polvere; cemento plastico bituminoso in fibra di amianto; guaine impermeabili; lana di roccia; fibre di vetro; granulati di sughero in lastre; agglomerato ligneo in lastre; polistirene espanso. Le aliquote applicabili nel tempo alle cessioni dei cennati beni e delle materie prime e semilavorate sono riportate nei seguenti prospetti Beni - dal 1° gennaio 1973 al 7 febbraio 1977, aliquota 12 % (per qualsiasi tipo di fabbricato impiegati); - dall'8 febbraio 1977 al 31 marzo 1979, aliquota 14 % (per qualsiasi tipo di fabbricato impiegati); - dal 1° aprile 1979 al 2 luglio 1980, aliquota 6 % (se impiegati nell'edilizia residenziale privata), ovvero: aliquota 3 % (se impiegati nell'edilizia residenziale pubblica); - dal 3 luglio 1980 al 30 settembre 1980, aliquota 2 % (per effetto della unificazione e riduzione [DD LL n. 288 e n. 503] delle aliquote del 3 % e 6 % previste per il settore dell'edilizia); - dal 1° ottobre 1980 al 31 ottobre 1980, aliquota 6 % (se impiegati nell'edilizia residenziale privata), ovvero: aliquota 3 % (se impiegati nell'edilizia residenziale pubblica); - dal 1° novembre 1980, aliquota 2 % (per effetto dell'unificazione e riduzione [D.L. n. 693] delle aliquote del 3 % e del 6 % previste nel settore dell'edilizia. La stessa aliquota del 2 % torna applicabile, dal novembre 1980, alle cessioni di beni finiti impiegati per l'utilizzazione di impianti di depurazione delle reti fognarie e, dal 31 dicembre 1980, alle cessioni di beni finiti impiegati per la realizzazione degli interventi di recupero). Si ritiene opportuno precisare che, a decorrere dal 15 marzo 1980, per le cessioni di beni finiti: a) destinati alla costruzione di case rurali era applicabile l'aliquota del 6 %; b) impiegati per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e degli impianti di produzione e di reti di distribuzione di calore-energia, era applicabile l'aliquota del 3%. Materie prime e semilavorate - dal 1° gennaio 1973 al 7 febbraio 1977, aliquota 12 % (se non comprese tra i materiali di cui al n. 80, Tabella A, Parte II), ovvero aliquota 6 % (se comprese tra i materiali di cui al n 80, Tabella A, Parte II); - dall'8 febbraio 1977 al 2 luglio 1980, aliquota 14 % (se non comprese tra i materiali di cui al n. 80, Tabella A, Parte II), ovvero: aliquota 6 % (se comprese tra i materiali di cui al n 80, Tabella A, Parte II); - dal 3 luglio 1980 al 31 agosto 1980, aliquota 2 % (tutte le materie prime e semilavorate, purche' fornite per la costruzione di edifici agevolati), ovvero: aliquota 15 % (se non destinate ad edifici agevolati ovvero non fornite a soggetti diretti utilizzatori); - dal 1° settembre 1980 al 30 settembre 1980, aliquota 8 % (tutte le materie prime e semilavorate occorrenti per l'edilizia, in qualunque fase di commercializzazione e a qualsiasi fabbricato destinate); - dal 1° ottobre 1980 al 31 ottobre 1980, aliquota 14 % (se non comprese tra i materiali di cui al n. 80, Tabella A, Parte II), ovvero: aliquota 6 % (se comprese tra i materiali di cui al n 80, Tabella A, Parte II); - dal 1° novembre 1980, aliquota 8 % (se comprese tra quelle indicate nell'art. 8, secondo comma del D.L n 693), ovvero: aliquota 14 % (se non comprese tra quelle indicate nell'art 8, secondo comma del D.L. n 693), ovvero: aliquota 15 % (a partire dal 1° gennaio 1981, se non comprese tra quelle indicate nell'art. 8, secondo comma del D L n 693). 6 - Irite; venti di Recupero L'art. 59 della legge 5 agosto 1978, n 457, ha stabilito, com'e' noto, l'applicazione dell'I.V.A. con l'aliquota del 6 % alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi per oggetto gli interventi di' recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 31 della legge stessa, con esclusione di quelli relativi ad opere di manutenzione ordinaria, nonche' alle cessioni degli immobili recuperati poste in essere dalle medesime imprese che hanno effettuato gli interventi. Lo stesso art. 59 ha previsto la minore aliquota del 3 % per gli interventi effettuati dallo Stato o da altri enti pubblici autorizzati, ovvero da altri soggetti con il contributo o concorso dei predetti enti. Tale trattamento fiscale di favore ha trovato conferma anche nel decreto n. 693, il quale, all'art. 8, primo comma, n. 6), assoggetta a decorrere dal 1° novembre 1980, le cennate operazioni all'aliquota del 2 %, in anticipazione della manovra di accorpamento delle aliquote. Al riguardo, premesso che gli interventi di recupero possono essere effettuati sia sul patrimonio edilizio degli enti pubblici, sia sul patrimonio edilizio dei privati, devesi far presente che, giusta l'interpretazione autentica della norma di cui al citato art. 59 recata dall'art. 14 della legge 29 febbraio 1980, n. 31, gli interventi di recupero fruiscono del beneficio fiscale anche in assenza o all'esterno delle zone di recupero. Va precisato che la cennata interpretazione autentica non comporta il trattamento di aliquota agevolata a qualsiasi opera di manutenzione straordinaria, di restauro o di ristrutturazione edilizia, in quanto affinche' si abbia intervento di recupero ai sensi dell'art. 31 della legge n. 457 occorre fare sempre riferimento alle norme generali per il recupero del patrimonio edilizio esistente contenute nel titolo quarto della stessa legge, prescindendo, ovviamente, da quelle disposizioni relative alla individuazione delle zone. In sostanza, perche' un intervento di recupero possa essere agevolato e' necessario che i Comuni individuino gli immobili in stato di degrado mediante appositi piani, predisposti dai medesimi enti o anche da privati, adottati con deliberazione del Consiglio comunale. Per gli immobili non compresi in detti piani sono parimenti consentiti interventi edilizi di recupero agevolati, purche' siano rispettati i limiti e le condizioni stabiliti dall'articolo 27 della menzionata legge n. 457 e sia stata rilasciata apposita autorizzazione alla esecuzione degli interventi da parte dei comuni Va precisato, infine, che gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, previsti alle lettere b), c), e d) del piu' volte citato articolo 31, devono essere effettuati, ai fini del particolare trattamento tributario, su edifici o complessi edilizi (case di abitazione, uffici, scuole, ecc.), con esclusione, quindi, degli immobili tipologicamente diversi, quali dighe, strade, aeroporti, ecc. Per quanto concerne, invece, gli interventi di ristrutturazione urbanistica di cui alla lett. e) dello stesso art. 31, i medesimi possono essere effettuati anche sulla rete stradale, ovvero riguardare opere di urbanizzazione primaria. Le aliquote applicabili nel tempo alle operazioni di che trattasi sono riportate nel seguente prospetto: - dal 1° gennaio 1973 al 7 febbraio 1977, aliquota 12 %; - dall'8 febbraio 1977 al 19 agosto 1978, aliquota 14 %; - dal 20 agosto 1978 al 2 luglio 1980, aliquota 6 %, ovvero: aliquota 3 % (se trattasi di interventi effettuati dallo Stato o da enti pubblici autorizzati, ovvero da altri soggetti con il contributo o concorso dei predetti enti); - dal 3 luglio 1980 al 30 settembre 1980, aliquota 2%; - dal 1° ottobre 1980 al 31 ottobre 1980, aliquota 6%, ovvero: aliquota 3 % (se trattasi di interventi effettuati dallo Stato o da enti pubblici autorizzati, ovvero da altri soggetti con il contributo o concorso dei predetti enti). 2 - ANIMALI VIVI DELLA SPECIE SUINA, RELATIVE CARNI E PARTI COMMESTIBILI E PRODOTTI DI ORIGINE ANCHE PARZIALMENTE SUINA. Ai sensi dell'art. 9, primo comma, del decreto n. 693, per le cessioni e le importazioni degli animali vivi della specie suina, indicati nella Tabella A, Parte I, n. 2), allegata al D.P.R. n. 633, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto, gia' fissata nella misura del 9 % dal D.L. 30 gennaio 1979, n. 22, convertito, con modificazioni, nella legge 23 marzo 1979, n. 89, e' stata stabilita nella misura del 15 per cento. Anche la percentuale forfettaria di compensazione applicabile alle cessioni dei cennati prodotti effettuate dai produttori agricoli di cui all'art. 34 del decreto n 633 e' stata stabilita nella stessa misura del 15 % dal D.M. 5 gennaio 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 7 dell'8 gennaio 1981. Sono, parimenti, soggette all'aliquota del 15 %, a norma del secondo comma del citato art. 9, le cessioni e le importazioni delle carni e parti commestibili degli animali della specie suina, fresche, refrigerate, congelate o surgelate, salate o in salamoia, secche o affumicate indicate nella Tabella A, Parte II, n. 1), ad eccezione delle frattaglie per le quali e' rimasta applicabile la previgente aliquota del 6 %, elevata all'8 % dall'art. 1, ultimo comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 889, a decorrere dal 1° gennaio 1981. Ai sensi dello stesso secondo comma dell'art. 9, quale modificato dalla legge di conversione del decreto n. 693, sono soggette, altresi', all'aliquota del 15 % le cessioni e le importazioni dei seguenti prodotti di origine anche parzialmente suina indicati ai numeri 4), 23) e 31) della tabella A, parte II, a condizione che siano destinati all'alimentazione umana: -lardo, compresa la ventresca e compreso il grasso di maiale non pressato ne' fuso, fresco, refrigerato, congelato o surgelato, salato o in salamoia, secco o affumicato (v.d. ex 02.05); -strutto e altri grassi di maiale pressati o fusi (v d 15 01); -salsicce, salami e simili di carni (v.d. 16 01). Conseguentemente, e' ritornata applicabile l'aliquota del 9 %, accorpata all'8 % a partire dal 1° gennaio 1981, per le cessioni e le importazioni dei prodotti di origine anche parzialmente suina diversi da quelli indicati ai cennati numeri 4), 23), 31) della Tabella A, Parte II In particolare a decorrere dal 1° gennaio 1981, sono assoggettabili all'aliquota dell'8 % i seguenti prodotti di origine anche parzialmente suina: a) preparazioni e conserve di carni, quali gli hamburger, le carni cotte, panate, tartufate o insaporite, il prosciutto cotto e la spalla cotta, classificabili nella v.d. 16.02; b) estratti e sughi di carne, classificabili nella v d 16 03; c) salse e condimenti composti, classificabili nella v d. 21.04; d) preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre, brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate, classificabili nella v.d. 21.05. Si ritiene opportuno precisare che le cessioni e le importazioni dei prodotti di origine anche parzialmente suina indicati ai numeri 4), 23) e 31) della Tabella A, Parte II, non destinati all'alimentazione umana sono soggette all'aliquota dell'8 % 3 - NOLEGGIO DI FILM L'art 9-bis del decreto n. 693, introdotto dalla relativa legge di conversione, stabilisce che l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto prevista per gli spettacoli cinematografici dal n. 1, Parte III, della Tabella A, allegata al D.P.R. n. 633, si applica anche al contratti di noleggio di film posti in essere nei confronti degli esercenti cinematografici e dei circoli di cultura cinematografica di cui all'art. 44 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni. La cennata disposizione ha, in sostanza, esteso il trattamento di aliquota previsto per la fase della programmazione degli spettacoli cinematografici (rapporto esercente-spettatore) anche alla precedente fase di noleggio di film (rapporto noleggiatore-esercente), per cui sono rimasti assoggettabili all'aliquota ordinaria gli altri rapporti posti in essere anteriormente alla fase di noleggio. Tenuto conto che la norma in esame ha effetto dal 10 ottobre 1980, le aliquote applicabili, a decorrere dal 1° gennaio 1979, ai contratti di noleggio di film, posti in essere nei confronti degli esercenti cinematografici e dei circoli di cultura cinematografica, risultano dal seguente prospetto: -dal 1° gennaio 1979 al 2 luglio 1980, aliquota 14 %; -dal 3 luglio 1980 al 30 settembre 1980, aliquota 8 %; -dal 1° ottobre 1980 al 31 dicembre 1980, aliquota 6 %; -dal 1° gennaio 1981, aliquota 8 %. Va rammentato, in proposito, che, a norma dell'art 8, secondo comma, del D.L. 30 agosto 1980, n. 503, devono considerarsi regolarmente assoggettate al tributo le operazioni di che trattasi effettuate, fino alla data di entrata in vigore del detto decreto n. 503, con applicazione dell'aliquota del 6 % 4. - APPARECCHI PER LA REGISTRAZIONE E LA RIPRODUZIONE DEL SUONO E DELLE IMMAGINI. L'art. 10 del decreto in rassegna, previa soppressione dei numeri 25 e 26 della Tabella B, allegata al D.P.R. n. 633, riduce al 18 % l'aliquota applicabile alle cessioni e alle importazioni di fonografi, apparecchi per dettare ed altri apparecchi di registrazione e di riproduzione del suono, compresi i giradischi, girafilm e girafili, con o senza lettore del suono; di apparecchi di registrazione e di riproduzione delle immagini e del suono in televisione, mediante processo magnetico (v.d. 92.11); di altre parti, pezzi staccati ed accessori degli stessi apparecchi (v.d. 92.13); di apparecchi riceventi, anche combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono; per la radiodiffusione, combinati per giradischi e/o per giranastri (v.d. ex 85.15/A. III. b-3); di supporti di suono per apparecchi della v.d. 92.11 o per registrazioni analoghe; di cilindri, cere, film, fili e similari, preparati per la registrazione o registrati; di matrici e forme galvaniche per la fabbricazione dei dischi (v.d. ex 92.12). Ai fini della detrazione dell'imposta addebitata a titolo di rivalsa o assolta in relazione agli acquisti e alle importazioni dei summenzionati prodotti si fa presente che, per effetto della soppressione dei numeri 25 e 26 della Tabella B, nonche' della eliminazione del loro richiamo nella lett. a), secondo comma, dell'art. 19 del decreto n. 633, la detrazione e' di regola ammessa qualora i predetti beni siano importati o acquistati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione. 5 - LIBRI, EDIZIONI MUSICALI A STAMPA E CARTE GEOGRAFICHE. Ai sensi dell'art 10, quarto comma, del decreto n. 693, per le cessioni e le importazioni di libri, esclusi quelli di antiquariato, delle edizioni musicali a stampa e delle carte geografiche indicati al n. 79 della Tabella A, Parte II, allegata al D.P.R. n. 633, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto e' stabilita nella misura del 2 %. Tenuto conto delle disposizioni recate in materia dai decreti n. 288 e n. 503, rispettivamente del 3 luglio e del 30 agosto 1980, nonche' della legge 28 ottobre 1980, n. 687 di convalida dei rapporti giuridici sorti sulla base dei cennati decreti non convertiti, le aliquote applicabili nel tempo alle operazioni di che trattasi sono riportate nel seguente prospetto. ----> Parte di provvedimento in formato grafico <---- 6. - BENZINA, GPL E METANO Per le cessioni e le importazioni di benzina, di gas di petrolio liquefatto e di metano, destinati all'autotrazione, l'aliquota e' stata elevata dal 12 % al 18 %, giusta disposizione di cui all'art. 11 del decreto n. 693 7 - CALORE-ENERGIA PER USO DOMESTICO L'art. 8 bis del decreto n. 693, introdotto dalla relativa legge di conversione n. 891, ha incluso nella Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. n 633, le prestazioni di servizi relativi alla fornitura e distribuzione di calore-energia per uso domestico. Pertanto, a decorrere dalla data di entrata in vigore della citata legge n. 891, i corrispettivi relativi alla fornitura e distribuzione di vapore acqueo, acqua calda, aria calda da riscaldamento per uso domestico sono assoggettabili alla aliquota del 6 %, accorpata a partire dal 1° gennaio 1981, nella misura dell'8 %. 8 - INAPPLICABILITA' DELLE VARIAZIONI DELLE ALIQUOTE L'art. 12 del decreto n 693 ripropone, nella sostanza, le disposizioni recate dall'art 10 del decreto legge 30 agosto 1980, n. 503, stabilendo che le variazioni delle aliquote disposte dallo stesso decreto n. 693 non si applicano alle operazioni effettuate (nel significato che l'espressione " effettuazione dell'operazione " assume nell'art. 6 del D.P.R. n 633), entro il 31 dicembre 1980, nei confronti dello Stato, degli enti pubblici territoriali, degli istituti universitari, degli enti ospedalieri, di assistenza e di beneficenza e degli enti pubblici di previdenza, in base a contratti conclusi anteriormente al 1° novembre 1980. Lo stesso articolo prevede, nel contempo, che le fatture emesse nel mese di dicembre 1980 debbano essere registrate entro lo stesso mese. Le variazioni delle aliquote non si applicano, altresi', anche nella ipotesi che alla data del 31 dicembre 1980 non sia stato ancora pagato il corrispettivo, sempreche' alla stessa data sia stata emessa e registrata, ai sensi degli articoli 21 e 23 del D P.R. n. 633, la fattura Anche in questo caso, per le operazioni fatturate nel mese di dicembre 1980, e' previsto l'obbligo della registrazione nello stesso mese da rilevare che non e' sufficiente ai fini in esame la procedura della emissione e registrazione c.d. in sospeso delle fatture (Circolare n. 32 del 27 aprile 1973) qualora le stesse fatture non risultino regolarmente annotate nel registro di cui all'art. 23 del D.P.R. n. 633. Lo stesso art. 12 stabilisce, infine, che, fino al 31 dicembre 1980, resta fermo il disposto dell'art. 12, quinto comma, del D.L. 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 1977, n. 102 Conseguentemente, alle operazioni effettuate, entro il 31 dicembre 1980 nei confronti dello Stato e degli enti e istituti indicati nell'ultimo comma dell'art. 6 del D.P.R. n. 633, in base a contratti conclusi anteriormente all'entrata in vigore del decreto legge n. 15, continuano ad applicarsi le aliquote del 6, 12 e 30 % cristallizzate nelle misure previgenti alla data dell'8 febbraio 1977. E tali misure di aliquote si applicano anche nelle ipotesi che non sia stato pagato il corrispettivo, sempreche' entro il 31 dicembre 1980, siano state emesse e registrate, ai sensi degli articoli 21 e 23 del decreto n. 633, le corrispondenti fatture; anche in tal caso non e' sufficiente la procedura di emissione o registrazione " in sospeso " delle fatture, ma occorre che le stesse siano regolarmente annotate nel registro di cui all'art. 23 del D.P.R. n. 633. Per le fatture emesse nel mese di dicembre 1980 e' previsto l'obbligo della registrazione entro lo stesso mese. In conclusione, a decorrere dal 10 gennaio 1981, tutte le operazioni effettuate (nel significato che l'espressione " effettuazione dell'operazione " assume nell'ultimo comma dell'art. 6 del D.P.R. n. 633) nei confronti dello Stato e degli enti ed istituti indicati nell'ultimo comma del citato art. 6 sono soggette alle aliquote vigenti a tale data, a nulla rilevando la data di conclusione dei contratti cui le operazioni stesse si riferiscono, a meno che, naturalmente, non trattasi, come avanti precisato, di corrispettivi pagati a fronte di operazione fatturate e registrate entro il 31 dicembre 1980. B) LEGGE 22 DICEMBRE 1980, N. 889, CONCERNENTE L'ACCORPAMENTO DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO. All'esigenza di procedere ad una riduzione del numero delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto provvede la legge 22 dicembre 1980, n. 889, la quale prevede, a decorrere dal 1° gennaio 1981, la elevazione dell'aliquota ordinaria dal 14 al 15 % e la unificazione nelle misure del 2 e dell'8 %, rispettivamente, delle aliquote stabilite nelle misure dell'1 e del 3 % e del 6 e del 9 %. Tale manovra di accorpamento - che in pratica riduce il numero delle aliquote da otto a cinque - viene realizzata anche attraverso la disposizione di cui all'art. 13, la quale stabilisce che le nuove aliquote accorpate, se sostitutive di aliquote particolari e transitorie, come quelle applicabili per effetto della norma di cui all'art 78 del D.P.R. n. 633, e successive proroghe, devono intendersi definitive. La citata legge n. 889 contiene anche talune disposizioni particolari in materia di aliquote, naturalmente nell'ambito delle nuove misure accorpate, per determinati settori o gruppi di beni 1 - PANE, PASTA E LATTE La piu' importante di tali disposizioni e' quella di cui all'art. 2, il quale, previa soppressione dei numeri 43) e 46) della Tabella A, Parte II, allegata al D P.R. n. 633, aggiunge al terzo comma dell'art. 2 del citato decreto n. 633 la lettera " I " allo scopo di non assoggettare all'I.V.A. le cessioni di paste alimentari, di pane, biscotto di mare e di altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta, nonche' le cessioni di latte fresco, non concentrato ne' zuccherato, destinato al consumo alimentare, confezionato per la vendita al minuto, sottoposto a pastorizzazione o ad altri trattamenti previsti da leggi sanitarie. Lo stesso art. 2 effettua il coordinamento con la norma di cui all'art. 68 del D.P.R. n. 633, disponendo quindi la inassoggettabilita' a tributo di tali beni anche in sede di importazione. Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 1981, non sono soggette all'imposta: a) le cessioni e le importazioni di paste alimentari fresche o secche, qualunque siano le loro forme di presentazione e le loro denominazioni, anche se contenenti uova, latte, glutine, ortaggi e vitamine. Va precisato che non rientrano nella disposizione agevolativa i ravioli, cannelloni, tortellini e simili, nonche' le paste alimentari cotte pronte per il diretto consumo; b) le cessioni e le importazioni di pane sia ordinario che integrale, anche se tagliato in fette ed abbrustolito, di biscotto di mare e pane grattugiato. Va precisato che rientrano nella norma di favore, oltre che i prodotti della panetteria ordinaria, anche taluni prodotti della panetteria fine, le cui composizioni e denominazioni sono comunque previste e determinate dal Titolo III della legge 4 luglio 1967, n 580, anche se contenenti ingredienti o sostanze diverse da quelle di base a condizione che gli ingredienti e le sostanze siano ammesse dalla citata legge n. 580. Rientrano nella norma di favore le fette biscottate e i crackers a condizione che le loro composizioni non differiscano da quelle dei prodotti anzi cennati. Restano, invece, esclusi, in ogni caso, i prodotti della panetteria fine contenenti uova, formaggio o frutta, nonche', naturalmente i prodotti della biscotteria; c) le cessioni e le importazioni di latte fresco, non concentrato ne' zuccherato, destinato al consumo alimentare, condizionato per la vendita al minuto, sottoposto a pastorizzazione o ad altri trattamenti previsti da leggi sanitarie. Ai sensi del sesto comma dell'art. 21 del D P R. n. 633, quale modificato dall'art 8 del D P R. 30 dicembre 1980, n. 897, per le cessioni dei prodotti avanti cennati e' obbligatoria l'emissione della fattura, salva l'ipotesi di cui all'art. 22 del citato decreto n. 633; sussiste, parimenti, il consequenziale obbligo di registrazione delle fatture previsto dall'art 23 dello stesso decreto n. 633. 2 - APPARECCHI DI ORTOPEDIA E DI PROTESI ED ALTRI PRODOTTI Giusta la disposizione di cui all'art. 5 della legge in esame, a decorrere dal 1° gennaio 1981, sono soggette all'aliquota del due per cento le cessioni e le importazioni di: apparecchi di ortopedia (comprese le cinture medico chirurgiche); oggetti e apparecchi per fratture (docce, stecche e simili); oggetti ed apparecchi di protesi dentaria, oculistica ed altre; apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire nell'organismo, per compensare una deficienza o una infermita' (v.d. 90.19); poltrone e veicoli simili per invalidi, anche con motore o altro meccanismo di propulsione (v.d. 87.11); gas per uso terapeutico; reni artificiali; parti, pezzi staccati ed accessori esclusivamente destinati ai beni sopraindicati. Per quanto concerne la specifica attivita' degli odontotecnici relativa alla preparazione di protesi dentarie, concretizzandosi detta attivita' in una prestazione di servizi resa nell'esercizio di un'arte ausiliaria della professione sanitaria ai sensi dell'art. 99 del T.U. approvato con R.D 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni, essa e' esente dall'imposta a norma dell'art. 10, n. 18 del D.P.R. n. 633. Nell'ipotesi di cessione di protesi dentarie in genere si applica, invece, l'aliquota del 2%, ai sensi dell'art 5 della legge 22 dicembre 1980, n. 889. Sono soggette, altresi', all'aliquota del 2 % le cessioni e le importazioni di oli da semi greggi destinati direttamente alla raffinazione per uso alimentare. Come gia' precisalo al precedente paragrafo n. 5, anche le cessioni e le importazioni di libri non di antiquariato sono soggette all'aliquota del 2%, con decorrenza dal 1° novembre 1980, ai sensi dell'art. 10, quarto comma, del decreto legge n. 693. A questo proposito va soltanto chiarito che irrilevante si presenta la disposizione di cui all'art 6, quinto comma, della legge n. 889, la quale non modifica il predetto trattamento di aliquota per i libri in questione ma ripropone soltanto una ridescrizione meramente formale del contenuto del n. 79 della Tabella A, parte seconda, anche allo scopo di includere in tabella gli strumenti musicali per uso didattico le cui cessioni e importazioni, al pari di quelle concernenti i libri di antiquariato ed i materiali audiovisivi per uso didattico, sono assoggettabili all'aliquota dell'8 %. A conferma di tale assunta vale la circostanza che i periodici aventi carattere prevalentemente politico o sindacale o culturale o religioso o sportivo, pur essendo indicati nel citato n. 79 nella nuova formulazione dello stesso numero, sono soggetti all'aliquota del 3 % prevista dalla legge 6 giugno 1975, n. 172, accorpata nella misura del 2 % a decorrere dal 1° gennaio 1981. 3 - MENSE AZIENDALI, INTERAZIENDALI E SCOLASTICHE Di particolare rilievo si presenta la disposizione di cui all'art 4, la quale sopprime il n. 6) della Tabella A, Parte III, allegata al D P R n. 633 ed assoggetta all'aliquota del 2 % le somministrazioni di alimenti e bevande rese nelle mense aziendali, nelle mense interaziendali, cioe' quelle costituite per l'espletamento del servizio a favore del personale dipendente da piu' imprese, e nelle mense delle scuole di ogni ordine e grado, e quindi anche nelle mense universitarie. Resta ferma, in ogni caso, l'esenzione prevista dall'art. 10, n. 20 del D.P.R. n. 633 per le prestazioni relative al vitto, rese da istituti o scuole riconosciute, comprese le prestazioni effettuate dagli enti pubblici territoriali nelle scuole pubbliche. Lo stesso trattamento di aliquota viene previsto anche per le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate mediante distributori automatici collocati in stabilimenti, uffici e scuole. Al riguardo, in relazione alle diverse fattispecie di espletamento del servizio di mensa aziendale si precisa quanto appresso: 1 - Gestione diretta della mensa da parte dell'impresa E' la fattispecie tipica, caratterizzata dal fatto che l'impresa provvede direttamente all'organizzazione del servizio di mensa per i propri dipendenti, e, cioe', alla preparazione e somministrazione degli alimenti e bevande. In tal caso, sui corrispettivi pagati dai dipendenti, anche mediante ritenuta sulla retribuzione, e' applicabile l'aliquota del 2 %. All'impresa compete il diritto alla detrazione dell'imposta pagata in via di rivalsa per l'acquisto dei beni e dei servizi impiegati nella gestione della mensa. 2 - Gestione diretta-impropria della mensa da parte dell'impresa Tale fattispecie e' caratterizzata dal fatto che l'impresa provvede alla somministrazione ai propri dipendenti di alimenti e bevande non preparati dalla stessa ma forniti da terzi In tal caso, ferma restando l'assoggettabilita' a tributo con l'applicazione dell'aliquota del 2 % dei corrispettivi eventualmente pagati, anche mediante ritenuta sulla retribuzione, dai dipendenti all'impresa per la somministrazione, in ordine al rapporto fornitore-impresa si chiarisce, in via interpretativa, che e' applicabile l'aliquota dei prodotti forniti sia in dipendenza di una vera e propria cessione, sia in dipendenza di contratto di appalto avente per oggetto la produzione dei beni (art. 16, ultimo comma, del decreto n. 633). Compete all'impresa il diritto alla detrazione dell'imposta pagata. 3 - Gestione della mensa in appalto a terzi Tale fattispecie e' caratterizzata dal fatto che le somministrazioni di alimenti e bevande sono effettuate in esecuzione di contratti di appalto tra l'impresa e un terzo In tal caso, ferma restando l'assoggettabilita' a tributo con l'aliquota del 2 % delle somme eventualmente recuperate dall'impresa dai propri dipendenti (quale corrispettivo dovuto per la somministrazione dei pasti) sui corrispettivi dell'appalto (rapporto impresa-gestore) e' applicabile l'aliquota ordinaria. Compete all'impresa il diritto alla detrazione dell'imposta addebitata a titolo di rivalsa dal gestore della mensa. 4 - Gestione della mensa sulla base di contratto di somministrazione Nell'ipotesi di somministrazione di alimenti e bevande da parte di gestore in dipendenza di contratto di somministrazione con i dipendenti di imprese, sui corrispettivi pagati dai dipendenti stessi al gestore si rende applicabile l'aliquota del 2 %; la stessa aliquota si rende applicabile anche sulle somme eventualmente pagate dall'impresa al gestore a titolo di integrazione dei corrispettivi dovuti dai dipendenti All'impresa non compete il diritto alla detrazione dell'imposta, non essendo destinataria della prestazione ma intervenendo solo nel relativo parziale pagamento. Diversa e' l'ipotesi in cui il gestore assume l'impegno nei confronti dell'impresa, verso corrispettivo a carico di questa, dell'espletamento del servizio mensa ma con addebito nei confronti dei dipendenti di un corrispettivo, di regola ridotto, per le singole somministrazioni eseguite. In tal caso, il corrispettivo pagato dall'impresa a fronte dell'assunzione della prestazione di " fare " da parte del gestore e' soggetto all'aliquota ordinaria con diritto alla detrazione, mentre i corrispettivi pagati dai dipendenti per le somministrazioni eseguite nei loro confronti sono soggetti alla aliquota del 2 %, 5. - Gestione della mensa sulla base di convenzioni stipulate tra l'impresa e pubblici esercizi. In tale ipotesi si verte in tema di appalto avente per oggetto somministrazione di alimenti e bevande, per cui sui relativi corrispettivi si rende applicabile l'aliquota ordinaria, con diritto alla detrazione da parte dell'impresa Sulle somme eventualmente recuperate dall'impresa committente. nei confronti dei propri dipendenti e' applicabile l'aliquota del 2 %. Naturalmente, sui corrispettivi pagati dal dipendente al pubblico esercizio per le somministrazioni allo stesso rese in eccedenza all'importo stabilito nella convenzione si rende applicabile l'aliquota dell'8 %. Qualora la convenzione scritta preveda mere somministrazioni, non in esecuzione di contratti di appalto, ai dipendenti, con l'intervento in sede di pagamento dei relativi corrispettivi da parte dell'impresa, per Impegno assunto nei confronti dei dipendenti stessi, l'intero corrispettivo e' soggetto all'aliquota del 2 % non detraibile dall'impresa stessa. 6 - Sanatoria Ai sensi dell'art. 12 bis del decreto n. 693, introdotto dalla relativa legge di conversione n. 891, si considerano regolarmente assoggettate all'imposta le prestazioni effettuate dalle mense interaziendali dal 1° ottobre al 31 dicembre 1980 (per il periodo anteriore la sanatoria e' stata disposta dall'art 9 del D.L. 30 agosto 1980, n. 503) con l'applicazione delle aliquote previste per le prestazioni di cui al n 6) della Parte III della Tabella A allegata al D.P.R. n. 633. Ai sensi dell'art. 28 del D P R 30 dicembre 1980, n 897, si considerano, altresi', regolarmente assoggettate all'imposta con l'aliquota del 6 %, ovvero a quella dell'8 % nel periodo di applicazione della stessa, le somministrazioni di alimenti e bevande in mense aziendali ed interaziendali effettuate, anche in esecuzione di contratti di appalto, sino al 31 dicembre 1980. 4 - ALTRI BENI SOGGETTI ALL'ALIQUOTA DELL'8 % Sono assoggettate, a decorrere dal 10 gennaio 1981, all'aliquota dell'8 per cento a) le cessioni e le importazioni dei beni mobili e le cessioni dei beni immobili vincolati ai sensi della legge 1 giugno 1939, n 1089, e successive modificazioni, concernente la tutela delle cose di interesse artistico o storico (art. 6, ultimo comma, legge n 889); b) i contratti di scrittura teatrale di compagnie nel loro complesso o di artisti singoli (art 7, legge n. 889); c) le cessioni e le importazioni di olio essenziale non deterpenato di mentha piperita, incluso nella Tabella A, Parte I, allegata al D P.R n 633 (art 6, primo comma, legge n. 889). Alle cessioni di tale prodotto effettuate dai produttori agricoli di cui all'art. 34 del citato decreto n. 633 torna applicabile la percentuale forfettaria di compensazione dell'8 % stabilita dal D.M. 5 gennaio 1981; d) le cessioni e le importazioni di prodotti a base di zucchero non contenenti cacao (caramelle, boli di gomma, pastigliaggi, torrone e simili) in confezioni non di pregio; quali carta, cartone, plastica, banda stagnata, alluminio o vetro comune (v d 17 04), per effetto della inclusione dei cennati prodotti al n. 38 della Tabella A, Parte II (art 6, secondo comma, legge n. 889); e) le cessioni e le importazioni di cacao in polvere non zuccherato (v d. 18.05), per effetto della sua inclusione al n 39 della Tabella A, Parte II (art. 6, secondo comma, legge 889); f) le cessioni e le importazioni di cioccolato in confezioni non di pregio, quali carta, cartone, plastica, banda stagnata, alluminio o vetro comune (v.d. ex 18.06), per effetto della sua inclusione al n 40 della Tabella A, Parte II (art. 6, secondo comma, legge 889). Sono assoggettate, a decorrere dal 1° gennaio 1981, all'aliquota del 18 %, previa soppressione dei numeri 6), 12), 22), 23) e 24) della Tabella B, allegata al D P.R. n 633, le cessioni e le importazioni di: a) quadri, pitture e disegni di autori non viventi eseguiti interamente a mano; incisioni, stampe e litografie originali, opere originali del l'arte statuaria e dell'arte scultorea di qualsiasi materia, di autori non viventi; collezioni di monete e monete per collezioni non aventi corso legale; collezioni ed esemplari per collezioni di zoologia, botanica, mineralogia, anatomia; oggetti da collezione aventi interesse storico archeologico, paleontologico, etnografico; oggetti di antichita' aventi piu' di cento anni: b) arazzi tessuti a mano o fatti all'ago c) apparecchi fotografici, apparecchi o dispositivi per la produzione di lampi in fotografie (v.d. 90.07): d) apparecchi cinematografici (da presa delle immagini e da presa dei suono, anche combinati, apparecchi da proiezione con o senza riproduzione del suono) (v.d. 90.08); e) apparecchi da proiezioni fisse, apparecchi fotografici di ingrandimento o di riduzione (v.d. 90 09) Ai fini della detrazione dell'imposta addebitata a titolo di rivalsa o assolta in relazione agli acquisti e alle importazioni dei cennati prodotti si fa presente che, per effetto della soppressione dei relativi numeri della Tabella B, nonche' della eliminazione del loro richiamo nella lett. a). secondo comma, dell'art. 19 del D.P.R. n. 633, la detrazione dell'imposta e' ammessa qualora i predetti beni siano acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione. 5 - SALE Sono soggette, a decorrere dal 1 gennaio 1981, per effetto della soppressione del n 71) della Tabella A, Parte II, all'aliquota ordinaria le cessioni e le importazioni di salgemma, sale di salina, sale marino, sale preparato da tavola, cloruro di sodio puro, acque madri di saline ed acqua di mare (v.d. 25.01). 6 - OPERAZIONI NEI CONFRONTI DELLO STATO Si ritiene opportuno far presente che, ai sensi dell'art 14 della piu' volte richiamata legge n. 889, anche le variazioni delle aliquote previste dalla detta legge non si applicano alle operazioni nei confronti dello Stato e degli enti ed istituti indicati nell'ultimo comma dell'art. 6 del D.P.R. n 633, per le quali alla data del 31 dicembre 1980 sia stata emessa e registrata la fattura ai sensi degli articoli 21 e 23 del citato decreto, ancorche' alla stessa data il corrispettivo non sia stato ancora pagato. Trattasi di norma analoga a quella di cui all'art. 12 del D.L. n. 693 gia' avanti illustrata, la quale pone, nel contempo, fine all'applicazione delle aliquote del 6, 12 e 30 %, applicabili per effetto dell'art. 12, quinto comma, del D.L. 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 1977, n. 102, attraverso la elevazione delle stesse, rispettivamente, nelle misure dell'8, 15 e 35% 7 - PUBBLICAZIONI DI ASSOCIAZIONI POLITICHE, SINDICALI E DI CATEGORIA - RETTIFICA DELLA DETRAZIONE. Fra le altre norme, che non riguardano la materia delle aliquote, recale dalla legge n. 889 si segnalano quelle di cui agli articoli 8 e 10, le quali prevedono, rispettivamente, che non costituisce attivita' commerciale quella relativa alle cessioni di proprie pubblicazioni da parte delle associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali e sportive destinate prevalentemente ai propri associati e che la rettifica della detrazione, prevista dall'art. 19 bis, primo comma, del D.P.R. n. 633, non si applica all'imposta relativa all'acquisto di beni ammortizzabili di costo unitario non superiore al milione di lire nei confronti delle imprese che secondo le norme del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono ammesse alla tenuta della contabilita' semplificata. C) D.P.R. 30 DICEMBRE 1980, n 897, CONCERNENTE NORME INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEL D P.R. 26 OTTOBRE 1972, N. 633. Con il D P R 30 dicembre 1980, n 897, sono state apportate modifiche alla disciplina della imposizione diretta, nonche' a quella dell'imposta sul valore aggiunto, specie nel settore dei rapporti con l'estero e degli obblighi dei contribuenti. Nel far presente che le modificazioni apportate alle norme relative alle cessioni all'esportazione ed operazioni assimilate ed a quelle di cui al titolo secondo del decreto n. 633 formano oggetto di apposite circolari, si procede in questa sede soltanto alla illustrazione delle disposizioni di cui agli articoli 5, 6 e 7 del decreto in esame, le quali, peraltro, non presentano particolari difficolta' di interpretazione Di un certo interesse si presenta, invero, solamente la disposizione di cui all'art. 5 - che ha effetto dal 1° ottobre 1981 - la quale restringe l'ambito di applicazione della norma di esenzione di cui all'art 10, n 14, del decreto n. 633, nel testo modificato dal D.P R n. 24 del 1979. In particolare, il citato art. 5 stabilisce che per i trasporti eseguiti con i mezzi di cui al R.D. 7 settembre 1938, n. 1696, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 8, l'esenzione si applica limitatamente a quelli costituenti l'unico sistema di collegamento tra comuni o frazioni di comuni, con la conseguenza che, a decorrere dal 1° ottobre 1981, sono regolarmente assoggettabili a tributo i corrispettivi dei trasporti che non soddisfano la cennata condizione, quali in particolare quelli relativi ai trasporti effettuati mediante slittovie, sciovie ed altri mezzi di trasporto analoghi. L'art. 6 sostituisce le lettere c) e d) dell'art. 19 del D.P.R. n. 633 attribuendo, da un lato, carattere contingente (fino al 31 dicembre 1983) alla norma di limitazione del diritto alla detrazione dell'imposta relativa allo acquisto o all'importazione di autovetture e autoveicoli di cilindrata non superiore a 2000 cc., ovvero 2500 cc. se con motore diesel, e alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'art. 16 concernenti i cennati veicoli, nonche' ai carburanti e lubrificanti ad essi destinati, dall'altro, ponendo nei confronti degli esercenti arti e professioni un'ulteriore limitazione del diritto alla detrazione dell'imposta relativa all'acquisto o importazione di carburanti e lubrificanti, nel senso che l'ammontare della imposta detraibile, gia' limitata alla meta', non puo' in ogni caso superare in un anno solare l'importo di lire 60.000, ovvero, nell'ipotesi di inizio di attivita' nel corso dell'anno, il detto importo ragguagliato ad anno. Per quanto riguarda, infine, l'art. 7, si fa presente che trattasi di norma di coordinamento tra la disposizione di cui al primo comma dello art. 20 del decreto n. 633 e quelle di cui all'art. 36 dello stesso decreto n 633, quale modificato dall'art. 15 del D.P.R. n. 897. Essa prevede, in sostanza, che non concorrono a formare il volume d'affari i passaggi di cui all'ultimo comma del citato art. 36. IMPOSTA DI REGISTRO E IVA - ASSEGNAZIONE DI CASE A SOCI DA PARTE DI COOPERATIVE EDILIZIE NON FRUENTI DEL CONTRIBUTO DELLO STATO O DI ENTI PUBBLICI TERRITORIALI Per quanto concerne le cooperative edilizie, una nuova disciplina e' stata stabilita con l'art. 8 del decreto legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 891. Il provvedimento tende, in sostanza, ad equiparare - nel trattamento tributario agevolato con le imposte fisse di' registro, ipotecarie e catastali - le assegnazioni a soci fatte da cooperative che non fruiscono del contributo dello Stato e degli enti pubblici territoriali a quelle effettuate da cooperative fruenti di detto contributo, a condizione, pero', che esistano gli stessi requisiti soggettivi ed oggettivi gia' richiesti al fine di concedere il trattamento tributario agevolato alle assegnazioni effettuate dalle cennate cooperative fruenti di contributo erariale. Fino all'entrata in vigore della norma in esame le cooperative prive del contributo erariale godevano infatti del beneficio dell'imposta fissa di registro e della riduzione ad un quarto dell'imposta ipotecaria, soltanto ove si verificassero particolari condizioni. In sostanza era necessario che il socio disponesse di un reddito contenuto in particolari limiti (art. 31, lett. c) del R.D. 28 aprile 1938, n. 1165 e successive modificazioni e integrazioni), che il sodalizio avesse realizzato il programma abitativo entro dieci anni dalla data della sua costituzione (art. 147, R.D. 28 aprile 1938, n. 1165), che disponesse di un capitale sociale contenuto in determinati limiti (art. 65 lett. b) del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269) ed infine che il valore dell'alloggio assegnato non eccedesse la somma di lire 35.000.000 (art. 58, legge 5 agosto 1978, n. 457). Si deve preliminarmente rilevare che la norma in esame esclude, ora, sia il limite del reddito sia i limiti di tempo, di capitale e di valore, realizzando, pertanto, una prima piena equiparazione fra le cooperative assistite o non dal contributo dello Stato. Sembra opportuno, al fine di eliminare eventuali perplessita', individuare quali siano effettivamente i requisiti che consentano di assoggettare le assegnazioni alle imposte fisse di registro e ipotecarie. A parere dello Scrivente, i requisiti soggettivi non possono che essere quelli previsti dall'art. 8 del D.L. 6 settembre 1965, n 1022, convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, e cioe': a) cittadinanza italiana; b) residenza nel Comune ove gli alloggi sono costruiti; c) non possidenza nel Comune di altra abitazione; d) non aver ottenuto a qualsiasi titolo l'assegnazione in proprieta' di altro alloggio costruito col concorso o contributo dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni o di enti pubblici o con mutui di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 715. ce La prova dell'esistenza dei suddetti requisiti puo' essere data, per quanto riguarda la cittadinanza e la residenza, anche mediante dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n 15, per gli altri due e' sufficiente una dichiarazione contenuta nello stesso atto di assegnazione. Per quanto riguarda, invece, i requisiti oggettivi, essi non possono che riferirsi alle caratteristiche degli alloggi secondo quanto dispongono gli articoli 48 e 49 del R.D. 28 aprile 1938, n. 1165, sull'edilizia popolare ed economica e successive modificazioni e integrazioni. Ai sensi del suddetto art. 48, che com'e' noto e' stato sostituito dallo art. 5 della legge 2 luglio 1949, n. 408, quando trattasi di costruzioni di case popolari, l'alloggio non puo' essere composto da piu' di cinque vani ed accessori e non puo' eccedere i 110 mq. di superficie utile. La legge prevede, peraltro, una deroga per le famiglie composte da piu' di sette persone per le quali puo' essere consentito l'aumento di sedici mq. di superficie per ogni persona in piu' delle sette. Relativamente invece alle costruzioni di case di tipo economico, l'art. 49, nel definire i requisiti oggettivi, si riporta quasi completamente a quelli indicati dall'articolo precedente escludendo soltanto il limite dei vani abitabili che, per le case economiche, e' fissato nel massimo di dieci. Ne consegue, a parere dello Scrivente, che quando l'assegnazione viene effettuata da una cooperativa che abbia costruito abitazioni di carattere popolare, non si possa prescindere, nella maniera piu' assoluta, dall'applicazione del citato art. 48, con particolare riguardo al numero dei vani dell'alloggio in rapporto con la superficie degli stessi. Per quanto concerne invece le costruzioni di case di carattere economico, fermo restando il rapporto fra il numero dei vani e la superficie utile, secondo il quale, ad esempio, un alloggio di cinque vani non puo' avere una superficie superiore ai 110 mq., si ritiene che possono essere consentiti i benefici a quelle assegnazioni di alloggi con una consistenza massima di dieci vani utili, tenendo fermo il concetto che, per ogni vano in piu' dei cinque, puo' essere consentito un aumento di superficie analogamente al criterio enunciato nel ripetuto art. 48, nella misura convenzionale di mq. 16 a vano. La prova dell'esistenza del requisito oggettivo deve risultare nello stesso atto di assegnazione. Giova peraltro far presente che, in merito al requisito oggettivo di cui sopra, quanto precede deve riferirsi soltanto alle costruzioni realizzate in base a leggi anteriori all'entrata in vigore della legge 5 agosto 1978, n. 457, la quale, con l'ultimo comma dell'art. 16, per le costruzioni da essa disciplinate, ha indicato, al fine di consentire l'agevolazione stessa, una superficie massima di mq. 95 al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, oltre a mq. 18 per autorimessa o posto macchina. L'ultimo comma dell'art. 8 dispone che i benefici tributari, che possono essere concessi con i suindicati criteri, siano applicabili anche agli atti di assegnazione compiuti anteriormente alla data di entrata in vigore (31 dicembre 1980) della legge 22 dicembre 1980, n. 891, " purche' le imposte ad essi relative non siano gia' state corrisposte in via definitiva come conseguenza di un rapporto tributario ormai chiuso " e che " non si fa luogo alla restituzione dell'imposta corrisposta al momento della registrazione dell'atto di assegnazione ". Per quanto riguarda la qualificazione del rapporto tributario come " chiuso " sembra opportuno riportarsi al principio piu' volte affermato dalla Corte di Cassazione (vedi fra l'altro la sentenza 27 ottobre 1965, n 2276) ed al quale si associa anche l'Avvocatura Generale dello Stato con il parere contenuto nel foglio n. 27650 del 30 novembre 1965 nel senso che puo' considerarsi chiuso il rapporto definito con sentenza (o decisione) passata in giudicato prima della entrata in vigore della nuova legge. Naturalmente deve intendersi anche chiuso il rapporto tributario quando siano gia' trascorsi i termini di decadenza triennale, previsti dall'art. 75 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, del diritto del contribuente a conseguire il rimborso dell'imposta pagata antecedentemente. Pertanto ai contribuenti che si trovino in tali condizioni e che chiedano il rimborso fino a quando il relativo diritto non sia stato gia' colpito dalla cennata decadenza, non potra' negarsi la restituzione di imposte complementari o suppletive gia' pagate per l'assegnazione dell'alloggio Resta inteso, peraltro, che nessun rimborso puo' essere effettuato per le imposte principali pagate al momento della registrazione. Devesi rilevare, infine, che ai sensi del sesto comma di detto art 8, aggiunto dalla legge di conversione 22 dicembre 1980, n. 891, le assegnazioni di case di abitazione a soci, effettuate dalle cooperative edilizie in questione, sono da assoggettare all'imposta sul valore aggiunto allorche' non sussistano i requisiti soggettivi ed oggettivi sopra illustrati. In tale ipotesi, l'I.V.A. si rende applicabile nella misura del 2 percento se l'assegnazione ha come oggetto una casa di abitazione non di lusso, di cui all'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408 e successive modificazioni. L'applicazione dell'I.V.A. sugli atti di assegnazione ai soci delle case di abitazione in argomento decorre dalla data di entrata in vigore della citata legge n. 891. Per le assegnazioni invece poste in essere anteriormente all'entrata in vigore di tale legge si rende, ovviamente, applicabile la vecchia normativa che escludeva dal campo di applicazione dell'I.V.A., con conseguente applicazione dell'imposta di registro, le assegnazioni di case di abitazione fatte ai soci da cooperative edilizie a norma del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 Gli Uffici in indirizzo e le Associazioni di categoria interessate sono pregati di curare la piu' ampia divulgazione del contenuto della presente circolare. Il Ministro REVIGLIO