Div. XII
Prot n 330342
                                                 Roma, 17 aprile 1981

                                  - Alle Intendenze di Finanza;
                                  -  Agli Ispettorati Compartimentali
                                  delle  Tasse  e  delle II.II. sugli
                                  Affari;
                                  -  Agli  Uffici  Imposta sul Valore
                                  aggiunto;
                                  - Agli Uffici del Registro
                                                            LORO SEDI
                                  e, p. c.
                                  - Alla Presidenza del Consiglio dei
                                  Ministri
                                                                 ROMA
                                  - A tutti i Ministeri
                                                                 ROMA
                                  -  Alla  Direzione  Generale  delle
                                  Dogane e II.II.
                                                                 SEDE
                                  -Al  Comando Generale della Guardia
                                  di Finanza
                                                                 ROMA
                                  -Alla    Confederazione    Generale
                                  dell'Industria Italiana
                                                                 ROMA
                                  -  All'Associazione fra le Societa'
                                  per Azioni - ASSONIME
                                                                 ROMA
                                  -     All'Associazione     Bancaria
                                  Italiana
                                                                 ROMA
                                  - All'Associazione Nazionale fra le
                                  Imprese Assicuratrici
                                                                 ROMA
                                  - All'Associazione Nazionale Comuni
                                  Italiani
                                                                 ROMA
                                  -   Alla   Confederazione  Italiana
                                  Piccola e Media Industria
                                                                 ROMA
                                  -  Alla Confederazione Italiana del
                                  Commercio - CONFCOMMERCIO
                                                                 ROMA
                                  -   Alla   Confederazione  Generale
                                  dell'Agricoltura Italiana
                                                                 ROMA
                                  -  Alla  Confederazione Cooperative
                                  Italiane
                                                                 ROMA
                                  -   Alla  Confederazione  Nazionale
                                  Coltivatori
                                                                 ROMA
                                  -   Alla  Confederazione  Nazionale
                                  Coltivatori Diretti
                                                                 ROMA
                                  -   Alla   Confederazione  Generale
                                  Italiana dell'artigianato
                                                                 ROMA
                                  -   Alla   Confederazione  Italiana
                                  Esercenti  Attivita'  Commerciali -
                                  CONFESERCENTI
                                                                 ROMA
                                  -  Alla Confederazione Italiana dei
                                  Servizi  Pubblici degli Enti Locali
                                  - C I.S P E L.
                                                                 ROMA
                                  -    Alla   Federazione   Nazionale
                                  spedizionieri Doganali
                                  Via Postumia, 3
                                                                 ROMA
                                  -    Alla    Federazione   Italiana
                                  Pubblici  Esercizi (F.LP.E.) Piazza
                                  G. G. Belli, 2
                                                                 ROMA
                                  -   Alla   Associazione   Nazionale
                                  Costruttori Edili - A N.C E
                                                                 ROMA
                                  -    Alla   Associazione   Generale
                                  Italiana  dello  Spettacolo - A G.I
                                  S.
                                                                 ROMA
                                  -   Alla   Associazione   Nazionale
                                  Industrie    Cinematografiche    ed
                                  Affini
                                                                 ROMA

                     IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

Decaduto,  per  mancata conversione, il decreto legge 30 agosto 1980,
n.  503,  sostitutivo  del  decreto  legge  3  luglio 1980, n. 288, e
regolamentati, con legge 28 ottobre 1980, n 687, i rapporti giuridici
sorti  sulla base dei predetti decreti, le disposizioni in materia di
imposta  sul valore aggiunto in essi contenute sono state riprodotte,
tenuto  anche  conto del carattere di urgenza che talune disposizioni
rivestivano,   in   due   distinti   provvedimenti  legislativi  che,
coordinati  tra  loro,  realizzano  principalmente  l'esigenza di una
riduzione  del  numero  delle aliquote mediante un accorpamento delle
stesse.
Le  disposizioni urgenti in materia tributanti sono state emanate con
il  decreto  legge  31 ottobre 1980, n 693, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n 300 del 31 ottobre stesso, convertito, con modificazioni,
nella  legge  22  dicembre  1980,  n  891,  pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale  n. 355 del 30 dicembre successivo; la restante materia, e,
segnatamente   l'accorpamento   delle   aliquote   I.V.A,   e'  stata
disciplinata  dalla  legge  22  dicembre  1980,  n.  889,  pubblicata
anch'essa  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 355 unitamente al D.P.R. 30
dicembre  1980,  n.  897,  recante norme integrative e correttive del
decreto istitutivo dell'imposta sul valore aggiunto.
A  seguito  dei  cennati  provvedimenti,  la  disciplina dell'imposta
risulta  profondamente  modificata, specie in materia di aliquote, le
quali  non  trovano  piu'  esatta  corrispondenza con quelle previste
nelle  tabelle  allegate  al  decreto  n. 633 a seguito della attuata
manovra   di   accorpamento,   della  soppressione  e  inclusione  di
determinati  beni  e  servizi nelle tabelle e, soprattutto, a seguito
della  introduzione  di  particolari  aliquote  per prodotti compresi
nelle tabelle stesse.
Allo scopo, pertanto, di offrire un valido aiuto ai dipendenti uffici
ed  agli operatori economici interessati per la corretta applicazione
del  tributo,  si  allega alla presente circolare, illustrativa delle
modifiche introdotte con i cennati provvedimenti alle disposizioni di
cui  al  Titolo  Primo  del  D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, il tasto
aggiornato  del  citato  decreto  e  delle  tabelle ad esso allegate,
nonche',  in  attesa  che la materia trovi disciplina legislativa, la
elencazione,  avente  naturalmente  natura  meramente  pratica  e  di
semplice  orientamento,  dei  beni  e  servizi  ora  assoggettati  ad
aliquote diverse da quella ordinaria.

A)   DECRETO   LEGGE   31  OTTOBRE  1980,  N.  693,  CONVERTITO,  CON
MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 22 DICEMBRE 1980, N. 891.

1 - SETTORE EDILIZIO
Com'e'  noto,  con  Circolate  n  26  del  13  giugno 1980 sono stati
forniti,  tra  l'altro,  chiarimenti  in  ordine  alle  disposizioni,
relative  al  settore  edilizio, recate dal D.L. 30 dicembre 1979, n.
660,  convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n.
31,  e,  con  l'occasione,  sono  stati  richiamati  i  provvedimenti
legislativi  emanati  nel  tempo  ed individuate, nell'Allegato 4, le
operazioni soggette alle aliquote del 3, 6 e 14 %.
Sono  note,  altresi',  le vicende dei decreti legge n. 288 e n. 503,
rispettivamente  del 3 luglio e del 30 agosto 1980, che hanno portato
alla  reviviscenza,  a  decorrere  dal  1°  ottobre 1980, delle norme
previgenti  alla  data  di  entrata  in  vigore dei decreti stessi e,
conseguentemente,  alla  necessita'  di  procedere  all'emanazione di
nuove disposizioni di contenuto analogo a quelle decadute.
All'uopo  ha  provveduto  il decreto in rassegna, il quale all'art 8,
primo  comma,  stabilisce che, a decorrere dal 1° novembre 1980, sono
soggette  all'aliquota  del  due  per  cento  le seguenti operazioni,
assoggettabili  fino  al  2  luglio  1980  e nel periodo dal 1° al 31
ottobre 1980 alle aliquote del 3 o del 6 %:
a)  prestazioni  di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi
per  oggetto la costruzione di case di civile abitazione non di lusso
(ai  sensi della legge 2 luglio 1949, n. 408) e degli edifici ad esse
assimilati;
b)  prestazioni  di servivi dipendenti da contratti di appalto aventi
per oggetto la costruzione di case rurali, di cui all'art. 39 del D P
R 29 settembre 1973, n. 597;
c)  prestazioni  di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi
per  oggetto  la  costruzione  di  opere di urbanizzazione primaria e
secondaria,  elencate  nell'art.  4 della legge 29 settembre 1964, n.
847, integrato dall'art. 44 della legge 22 ottobre 1971, n 865;
d)  prestazioni  di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi
per  oggetto la costruzione di impianti di produzione e delle reti di
distribuzione calore-energia;
e)  prestazioni  di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi
per  oggetto gli interventi di recupero di cui all'art 31 della legge
5  agosto 1978, n. 457, con esclusione di quelli di cui alla lett. a)
dello stesso articolo;
f)  cessioni  ed  importazioni  di  beni,  escluse le materie prime e
semi-lavorate,  forniti  per  la  costruzione, anche in economia, dei
fabbricati,  delle  opere  e degli impianti indicati nelle precedenti
lettere a), b), c) e d);
g)  cessioni,  effettuate  da  imprese  costruttrici, dei fabbricati,
delle  opere  e  degli impianti indicati nelle precedenti lettere a),
b), c) e d);
h)  cessioni  di fabbricati nei cui confronti sono stati eseguiti gli
interventi  di  recupero indicati nella precedente lett. e), poste in
essere  dalle  imprese  che  hanno  effettuato  ali interventi stessi
nonche' le seguenti operazioni assoggettabili fino al 2 luglio 1980 e
nel periodo dal 1° al 31 ottobre 1980 all'aliquota ordinaria:
i)  prestazioni  di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi
per  oggetto  la  costruzione di impianti di depurazione destinati ad
essere  collegati  con  reti  fognarie,  anche  intercomunali,  e  ai
relativi collettori di adduzione;
l) cessioni e importazioni degli impianti di cui alla precedente lett
i);
m)  cessioni  e  importazioni  di  beni,  escluse  le materie prime e
semilavorate,  forniti  per  la costruzione, anche in economia, degli
impianti   di   cui  alla  precedente  lettera  i),  nonche'  per  la
realizzazione  degli  interventi di recupero di cui all'art. 31 della
legge   5   agosto   1978,  il  457,  esclusi  quelli  relativi  alla
manutenzione  ordinaria (in tale ultima ipotesi l'aliquota del 2 % e'
applicabile a decorrere dal 31 dicembre 1980);
n)  cessioni,  effettuate  da imprese costruttrici, di case di civile
abitazione  non  di lusso e di edifici ad esse assimilati, non ancora
ultimati, purche' permanga l'originaria destinazione
Lo stesso art 8, al secondo comma, stabilisce che, a decorrere sempre
dal  1° novembre 1980, sono soggette all'aliquota dell'otto per cento
le  cessioni  e  le  importazioni  delle  seguenti  materie  prime  e
semilavorate   per  l'edilizia:  materiali  inerti,  leganti  e  loro
composti,   laterizi,   ferro   per   cemento   armato;  manufatti  e
prefabbricati   in   gesso,   cemento,  laterocemento,  ferrocemento,
fibrocemento,  eventualmente  anche con altri composti; materiali per
pavimentazione  interna  o  esterna  e per rivestimenti; materiali di
coibentazione  (1),  impermeabilizzanti, bituminosi e bitumati; altri
materiali  e  prodotti  dell'industria  lapidea  in qualsiasi forma e
grado  di  lavorazione,  di  cui al n. 80) della Tabella A, Parte II,
allegata al D.P.R. n. 633 e successive modificazioni.
Prima di passare alla illustrazione dettagliata delle disposizioni di
cui  al  citato  art.  8, primo e secondo comma, si ritiene opportuno
precisare   che   continuano   ad   essere  soggette  a  tributo  con
l'applicazione  dell'aliquota  ordinaria,  anche  dopo  l'entrata  in
vigore  del  decreto n. 693 e della relativa legge di conversione, le
seguenti operazioni:
a)  prestazioni  di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi
per oggetto la costruzione di case di lusso;
b)  prestazioni  di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi
per  oggetto  la  costruzione di opere pubbliche o private non aventi
carattere residenziale (dighe, aeroporti, alberghi, palazzi comunali,
ecc.)  e  non  rientranti  fra  le opere di urbanizzazione primaria e
secondaria  di  cui all'art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847,
integrato dall'art. 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;
c)  cessioni  dei  fabbricati  e  delle  opere di cui alle precedenti
lettere a) e b);
------------
          (1) A decorrere dal 31 dicembre 1980

d)  cessioni  di  case  di' abitazione non di lusso, degli edifici ad
esse   assimilati   e   delle  opere  di  urbanizzazione  primaria  e
secondaria, effettuate da imprese non costruttrici;
e)   cessioni,   effettuate  da  imprese  costruttrici,  di  case  di
abitazione   non   di   lusso   e  di  edifici  assimilati  costruiti
anteriormente  alla  data  di  entrata in vigore della legge 2 luglio
1949, n 408;
f)  cessioni  e importazioni di' materie prime e semilavorate diverse
da  quelle di cui all'art. 8, secondo comma, del decreto n. 693 e non
rientranti fra i prodotti dell'industria lapidea;
g)  cessioni  e  importazioni  di  beni,  esclusi  le materie prime e
semilavorate  e  gli  altri prodotti dell'industria lapidea di cui al
secondo  comma  dell'art.  8  del  decreto  n  693,  forniti  per  la
costruzione  delle case di lusso e delle opere pubbliche o private di
cui alle precedenti lettere a) e b);
h) cessioni di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria

                                * * *

Tanto   premesso   in   linea  generale,  si  forniscono  i  seguenti
chiarimenti,  in relazione alle operazioni che interessano il settore
edilizio, adottando il seguente ordine sistematico:
1) case di abitazione non di lusso;
2) edifici assimilati alle case di abitazione non di lusso;
3) opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
4) case rurali;
5) beni, materie prime e semilavorate;
6)   interventi   di  recupero  effettuati  sul  patrimonio  edilizio
esistente
Per  completezza  di  argomento,  vengono  forniti,  altresi', taluni
chiarimenti in merito al trattamento tributario delle assegnazioni di
case  di  abitazione  a  soci da parte delle cooperative edilizie non
fruenti   del   contributo   dello   Stato   e  degli  enti  pubblici
territoriali.
1 - Case di abitazione non di lusso
Ai  fini  dell'applicazione  dell'aliquota agevolata alle cessioni di
fabbricati  o  porzioni di essi, sia l'art 79 dell'originario decreto
n. 633, sia la disposizione di cui al n 77 della Tabella A, Parte II,
che  ha  istituzionalizzato  il regime previsto in via temporanea dal
citato  art.  79,  fanno riferimento all'art. 13 della legge 2 luglio
1949,  n.  408  e  successive  modificazioni, il quale, nel prevedere
l'esenzione  venticinquennale dall'imposta sui fabbricati per le case
di  abitazione,  anche  se  comprendenti  uffici e negozi, non aventi
carattere  di lusso, ha fatto rinvio ad apposito decreto ministeriale
per la determinazione delle caratteristiche delle case di lusso.
Tali caratteristiche sono state, da ultimo, determinate con il D.M. 2
agosto   1969   e,  pertanto,  per  l'individuazione  delle  case  di
abitazione  non  di  lusso  bisogna ancora far riferimento ai criteri
posti da tale decreto.
Va  precisato  che  per  casa  di  abitazione  deve  intendersi  ogni
costruzione  destinata  a dimora delle persone e delle loro famiglie,
cioe' strutturalmente idonea ad essere utilizzata ad alloggio stabile
di  singole  persone  o  di  nuclei  familiari,  a nulla rilevando la
circostanza  che la stessa sia abitata in via permanente o saltuaria.
Conseguentemente, sono soggette alla aliquota del 2 % non soltanto le
cessioni di case di abitazione non di lusso site nei centri urbani ma
anche  le  cessioni di case non di lusso destinate alla villeggiatura
ovunque   le   stesse  siano  ubicate,  significando  a  quest'ultimo
proposito  che  non  sono equiparabili alle case di villeggiatura i "
residences  ",  le case-albergo e complessi similari, dal momento che
tali  complessi,  caratterizzati  da  servizi  e  impianti  comuni  e
finalita'  turistico-alberghiere,  non  possono  considerarsi  vere e
proprie case di abitazione.
Sono, parimenti, soggette all'aliquota del 2 % le cessioni di case di
abitazione non di lusso che comprendono uffici e negozi, a condizione
che sussistano congiuntamente le seguenti condizioni, nel senso cioe'
che  anche  la  mancanza  di  una  di esse fa venir meno il beneficio
fiscale all'intero fabbricato:
1)  almeno  il  50  %  piu'  uno  della  superficie  totale dei piani
sopra-terra sia destinato ad abitazione;
2) non piu' del 25 % della superficie totale dei piani sopraterra sia
destinato a negozi.
Non  rientrano  nell'ambito di applicazione della disposizione di cui
all'art 8, primo comma, n. 1, del decreto n. 693, le cessioni di case
di  abitazione  non  di  lusso  costruite  anteriormente alla data di
entrata  in  vigore  della  legge  n.  408  (18  luglio 1949), ne' le
cessioni  di case di abitazione non di lusso realizzate senza licenza
edilizia, o in contrasto con la licenza stessa.
Si  ritiene  opportuno far presente che il particolare trattamento di
aliquota  torna  applicabile, a decorrere dal 31 dicembre 1980, anche
alle cessioni, effettuate, sempre da imprese costruttrici, di case di
abitazione  non  di lusso non ultimate (rustici), sempreche' permanga
l'originaria  destinazione,  cioe'  quella  risultante  dalla licenza
edilizia.   Nell'ipotesi,   pertanto,   di   mancato  rispetto  della
originaria  destinazione,  l'acquirente e' tenuto al versamento della
differenza  d'imposta  dovuta  sulla  base  di  apposito documento da
presentare  all'Ufficio  I.V.A.  competente  nei  suoi confronti, con
l'indicazione,  tra  l'altro,  degli  estremi  della  fattura  cui si
riferisce.
Le  aliquote  applicabili  nel  tempo  alle  cessioni  delle  case di
abitazione non di lusso ed ai contratti di appalto aventi per oggetto
la costruzione delle stesse sono riportate nei seguenti prospetti:



Edilizia residenziale privata (fabbricati ex art. 13 legge n. 408)

- dal 1°gennaio 1973 all'8 luglio 1974                   aliquota 3%
- dal 9 luglio 1974 al 2 luglio 1980                     aliquota 6%
- dal 3 luglio 1980 al 30 settembre 1980                 aliquota 2%
- dal 1° ottobre 1980 al 31 ottobre 1980                 aliquota 6%
- dal 1° novembre 1980                                   aliquota 2%


Edilizia  residenziale  pubblica  (cfr  Circolare n. 26 del 13 giugno
1980)

- dal 1°gennaio 1973 al 2 luglio 1980                    aliquota 3%
- dal 3 luglio 1980 al 30 settembre 1980                 aliquota 2%
- dal 1° ottobre 1980 al 31 ottobre 1980                 aliquota 3%
- dal 1° novembre 1980                                   aliquota 2%

Case di abitazione non ultimate (rustici)
- dal 1°gennaio 1973 al 7 febbraio 1977                  aliquota 12%
- dall'8 febbraio 1977 al 2 luglio 1980                  aliquota 14%
- dal 3 luglio 1980 al 30 settembre 1980                 aliquota 15%
- dal 1°ottobre 1980 al 30 dicembre 1980                 aliquota 14%
- dal 31 dicembre 1980 aliquota 2 %


2 - Edifici assimilati alle case di abitazione non di lusso
L'art  1 della legge 19 luglio 1961, n 659, ha disposto, tra l'altro,
che  le  agevolazioni  di cui all'art 13 della citata legge n. 408 si
applicano anche agli edifici indicati nell'art. 2, secondo comma, del
R.D.  21 giugno 1938, n. 1094, convertito nella legge 5 gennaio 1939,
n. 35
Pertanto,  in  virtu'  della  cennata  assimilazione,  sono  soggette
all'aliquota  del  2  %  anche  le  cessioni (e relativi contratti di
appalto per la costruzione) di edifici scolastici, caserme, ospedali,
case  di  cura,  ricoveri,  colonie  climatiche, collegi, educandati,
asili  infantili,  orfanotrofi  e simili, e cioe' gli immobili aventi
finalita'  analoghe a quelli avanti indicati (istruzione, assistenza,
cura e beneficenza) e destinati ad ospitare collettivita' o categorie
di  persone,  quali  carceri,  case  di riposo, sanatori, pensionati,
gerontocomi,  brefotrofi,  monasteri e conventi, seminari e centri di
recupero per bambini handicappati.
Rientrano  tra  gli edifici assimilati alle case di abitazioni non di
lusso,  attesa  l'equiparazione  agli  effetti  tributari (art 29 del
Concordato)  del  fine di culto a quello di beneficenza e istruzione,
anche gli edifici di culto cattolico, quali chiese, santuari, oratori
pubblici  e  semi-pubblici,  e  quelli di culto non cattolico ammessi
nello  Stato, a norma dell'art. 12 del R.D. 28 febbraio 1930, n. 289,
con conseguente applicabilita' anche in ordine ai detti edifici della
disposizione  di  cui  all'art.  8, primo comma, n. 1, del decreto n.
693.
Le  aliquote  applicabili  nel  tempo  alle  cessioni  degli  edifici
assimilati  alle  case  di abitazione non di lusso ed ai contratti di
appalto aventi per oggetto la costruzione degli stessi sono riportate
nei seguenti prospetti, a seconda che rientrino nella:



Edilizia residenziale privata
- dal 1° gennaio 1973 all'8 luglio 1974                  aliquota 3%
- dal 9 luglio 1974 al 2 luglio 1980                     aliquota 6%
- dal 3 luglio 1980 al 30 settembre 1980                 aliquota 2%
- dal 1° ottobre 1980 al 31 ottobre 1980                 aliquota 6%
- dal 1° novembre 1980                                   aliquota 2%


Edilizia residenziale pubblica
- dal 1° gennaio 1973 al 2 luglio 1980                   aliquota 3%
- dal 3 luglio 1980 al 30 settembre 1980                 aliquota 2%
- dal 1° ottobre 1980 al 31 ottobre 1980                 aliquota 3%
- dal 1° novembre 1980                                   aliquota 2%

3 - Opere di urbanizzazione primaria e secondaria
L'art. 8 del decreto in esame, confermando il particolare trattamento
gia'  previsto  dall'art.  1  della  legge 29 febbraio 1980, n 31, di
conversione   del   D.L.   30  dicembre  1979,  n  660,  prevede,  in
anticipazione   della   manovra   di   accorpamento  delle  aliquote,
l'assoggettabilita'   nella  misura  del  2  %  sia  delle  cessioni,
effettuate  dalle imprese costruttrici, delle opere di urbanizzazione
primaria  e  secondaria  di  cui  all'art. 4 della legge 29 settembre
1964,  n. 847, integrato dall'art. 44 della legge 22 ottobre 1971, n.
865,  nonche'  di  quelle  relative agli impianti di produzione, alle
reti  di  distribuzione  calore-energia,  sia  delle  prestazioni  di
servizi  dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione
delle opere e degli impianti suddetti.
Inoltre,  lo stesso articolo prevede l'applicazione dell'aliquota del
2  %  anche  per  le cessioni di impianti di depurazione destinati ad
essere  collegati  con  le  reti  fognarie, anche intercomunali, e ai
relativi  collettori  di  adduzione, nonche' per gli appalti relativi
alla realizzazione degli impianti medesimi.
La  detta  disposizione  non  fornisce  la definizione delle opere di
urbanizzazione  primaria  ma  fa  riferimento all'art. 4 della citata
legge n. 847 il quale contiene una semplice elencazione delle stesse,
che di seguito si riporta:
a) strade residenziali;
b) spazi di sosta o di parcheggio;
c) fognature;
d) rete idrica;
e) rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas;
f) pubblica illuminazione;
g) spazi di verde attrezzato.
Al riguardo si precisa che gli immobili citati costituiscono opere di
urbanizzazione  primaria allorquando siano costruiti nell'ambito e in
funzione  di  zone  urbanizzate  o  da urbanizzare. Cosi' e' opera di
urbanizzazione primaria la strada realizzata in funzione di un centro
abitato, costruito o costruendo, e non anche quella che congiunge due
comuni  o la strada interpoderale o quella costruita solo in funzione
di  una  zona  destinata  ad accogliere insediamenti industriali; gli
impianti  cittadini di distribuzione dell'acqua (compresi i cassoni e
gli  allacci  relativi)  e  non  anche l'acquedotto sorgente - centri
abitati;  le  reti  di distribuzione del gas e dell'energia elettrica
(comprese  le tubazioni stradali e gli allacci alle singole utenze) e
non  anche  i  gazometri,  le  centrali  elettriche  e  le  reti  che
trasportano l'energia elettrica dalle centrali ai centri abitati.
Va  precisato,  altresi',  che,  attesa  la  natura  oggettiva  della
disposizione  in questione, il particolare trattamento di aliquota si
applica  indipendentemente  dai  soggetti  (pubblici  o  privati) che
realizzano   le   menzionate   opere,   ed   indipendentemente  dalla
circostanza  che  le  opere  stesse  vengano realizzate in attuazione
delle   norme  previste  dalla  legge  n.  847  del  1964  ovvero  in
ottemperanza   ad   altre   disposizioni   legislative,   sempreche',
beninteso,  venga  realizzato  il  tipo  di  infrastruttura  indicato
nell'art 4 della predetta legge.
Anche per le opere di urbanizzazione secondaria, l'art. 8 del decreto
n  693  non  ne  fornisce la definizione, ma fa esplicito riferimento
agli  immobili  indicati  nell'art 44 della legge n. 865 del 1971, e,
cioe':
a) asili nido e scuole materne;
b) scuole dell'obbligo;
c) mercati di quartiere;
d) delegazioni comunali;
e)  chiese  ed altri edifici per servizi religiosi; impianti sportivi
di quartiere;
centri  sociali  e  attrezzature  culturali e sanitarie aree verdi di
quartiere
Ai  fini  della  qualificazione  dei  cennati immobili quali opere di
urbanizzazione  secondaria  valgono  i  criteri interpretativi dianzi
esposti,  e  cioe' che gli stessi siano realizzati in funzione, ossia
al servizio, di centri abitati costruiti ovvero da costruire.
Le  aliquote  applicabili  nel  tempo alle operazioni di che trattasi
sono riportate nel seguente prospetto:

Opere di urbanizzazione primaria e secondaria

- dal 1° gennaio 1973 al 7 febbraio 1977                aliquota 12%
- dall'8 febbraio 1977 al 14 marzo 1980                 aliquota 14%
- dal 15 marzo 1980 al 2 luglio 1980                    aliquota  3%
- dal 3 luglio 1980 al 30 settembre 1980                aliquota  2%
- dal 1° ottobre 1980 al 31 ottobre 1980                aliquota  3%
- dal 1° novembre 1980                                  aliquota  2%


Si  ritiene  opportuno far presente che, per quanto concerne le opere
di  urbanizzazione  primaria  e secondaria realizzate nell'ambito dei
piani  previsti  dall'art  48  della legge 22 ottobre 1971, n. 865, a
decorrere  dalla data di entrata in vigore del D.L. 6 luglio 1974, n.
254,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n.
383 (9 luglio 1974) si e' resa applicabile l'aliquota del 3 % fino al
14  marzo  1980 Per il periodo successivo sono tornare applicabili le
aliquote di cui al prospetto sopra riportato.

4 - Case rurali
Anche  alle  cessioni  di case rurali ed alle prestazioni di servizio
dipendenti  da  contratti  di appalto relativi alla costruzione delle
stesse, l'art 8 del decreto n 693 conferma il trattamento agevolativo
di aliquota gia' previsto dell'art 12 della legge 29 febbraio 1980, n
31, naturalmente nella nuova misura del 2%.
In  proposito,  e'  da  far presente soltanto che, atteso il richiamo
all'articolo  39  del  D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, il beneficio
dell'aliquota  agevolata  non deve intendersi piu' limitato alle case
di  cui  alla lett. a) del citato art. 39, ma torna anche applicabile
alle  altre  costruzioni  rurali  indicate  nelle lettere b), c) e d)
dello stesso articolo.
Le  aliquote  applicabili  nel  tempo alle operazioni di che trattasi
sono riportate nel seguente prospetto:

- dal 1° gennaio 1973 al 7 febbraio 1977                aliquota 12%
- dall'8 febbraio 1977 al 14 marzo 1980                 aliquota 14%

- dal 15 marzo 1980 al 2 luglio 1980                    aliquota  6%
- dal 3 luglio 1980 al 30 settembre 1980                aliquota  2%
- dal 1° ottobre 1980 al 31 ottobre 1980                aliquota  6%
- dal 1° novembre 1980                                  aliquota  2%

Si  ritiene  opportuno  sottolineare che alle cessioni di costruzioni
rurali di cui alle lettere b), c) e d) dell'art. 39 del D.P.R. n. 597
effettuate  nel  periodo  dal  15 marzo al 31 ottobre 1980 si rendeva
applicabile l'aliquota ordinaria.

5 - Beni, materie prime e semilavorate
Ai  sensi  dell'art  8,  primo  comma, n 5, del decreto n. 693, quale
modificato  dalla  relativa legge di conversione n 891, sono soggette
all'aliquota  del  2 % le cessioni e le importazioni di beni, escluse
le materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione, anche in
economia,   delle   case  di  abitazione  non  di  lusso  ed  edifici
assimilati,   comprese  le  costruzioni  rurali,  e  delle  opere  di
urbanizzazione primaria e secondaria.
Ai  fini  dell'identificazione  dei  "  beni  "  ammessi  al suddetto
particolare  trattamento  di  aliquota  vale  il criterio - enunciato
nella  circolare  n.  25  del  3  agosto  1979 - della permanenza del
carattere   della   "   individualita'   "   dei  beni  stessi  anche
successivamente al loro impiego nella costruzione.
Pertanto, non rientrano nell'ambito applicativo della disposizione di
cui  al  citato  art.  8,  n.  5, quei beni che, pur essendo prodotti
finiti   per   il  cedente,  costituiscono  invece  materie  prime  e
semilavorate  per  l'acquirente,  quali  mattoni,  maioliche, chiodi,
tondini  di  ferro,  calce,  cemento,  pozzolana,  gesso,  ecc.;  non
rientrano parimenti quei beni ceduti a fini di commercializzazione.
A   titolo   esemplificativo,   possono   considerarsi   "   beni   "
assoggettabili  all'aliquota del 2 %, purche' beninteso risultino, da
dichiarazione dell'acquirente e sotto la sua responsabilita', forniti
per  la  costruzione  degli  immobili  agevolati,  gli  ascensori,  i
montacarichi,  gli  infissi  esterni ed interni, i sanitari per bagno
(lavandini,  vasche,  ecc.),  i prodotti per impianti idrici, per gli
impianti   di   riscaldamento   (caldaia,  elementi  di  termosifoni,
tubazioni,  ecc.),  per  impianti elettrici (contatore, interruttori,
filo  elettrico,  ecc)  e per impianti del gas (contatore, tubazioni,
ecc ), e le relative prestazioni accessorie di posa in opera ai sensi
dell'art 12 del D.P.R. n. 633
Sono,  altresi',  soggette  all'aliquota  del  2  %  le cessioni e le
importazioni  di beni, nel significato avanti specificato, escluse le
materie  prime  e  semilavorate,  forniti  per  la costruzione: degli
impianti  di produzione e delle reti di distribuzione calore-energia;
degli  impianti di depurazione destinati ad essere collegati con reti
fognarie, anche intercomunali, e ai relativi collettori di adduzione;
delle  opere  di urbanizzazione primaria e secondaria, nonche' per la
realizzazione  degli  interventi  di  recupero di cui all'articolo 31
della  legge  5  agosto  1978, n 457, ad eccezione di quelli indicati
nella lett. a) dello stesso articolo.
Al  riguardo,  va precisato che si considerano impianti di produzione
di   calore-energia   quelli  di  produzione  e  distribuzione  (e.d.
teleriscaldamento)   di  calore,  sotto  forma  di  vapore  od  acqua
surriscaldata    anche    derivato    da   centrali   di   produzione
termoelettrica,  che  -  immesso  in  apposite  reti  urbane  - viene
impiegato da utenze civili, commerciali e industriali.
Per  quanto  concerne  le  materie  prime e semilavorate, e' noto che
l'aliquota   stabilita  nella  misura  ordinaria  per  le  operazioni
effettuate  fino  al  2 luglio 1980, c stata ridotta, dal D.L. n. 288
del  3  luglio  1980,  nella  misura  del 2 %, purche' fornite per la
costruzione  di  case  non  di lusso, di edifici assimilati e di case
rurali.
E' noto, altresi', che, ai sensi dell'art. 2 del D.L. 30 agosto 1980,
n  503, tutte le materie prime e semilavorate sono state assoggettate
all'aliquota  dell'8  %,  applicabile,  peraltro, in tutte le fasi di
commercializzazione  e,  a prescindere, atteso il carattere oggettivo
della norma, dall'effettiva utilizzazione in costruzioni edilizie.
Tale  misura  di  aliquota  e'  stata  confermata dall'art 8, secondo
comma,  del decreto n. 693, limitatamente a determinate materie prime
e semilavorate per l'edilizia con la conseguenza che le materie prime
e  semilavorate  diverse  da  quelle  indicate  nel secondo comma del
citato  art.  8,  vengono  assoggettate  all'aliquota  ordinaria,  ad
eccezione,   naturalmente,  di  quelle  rientranti  tra  i  materiali
dell'industria  lapidea di cui al n 80, Tabella A, Parte II, soggette
anche esse all'aliquota dell'8 %.
A  titolo esemplificativo, si riporta un elenco delle materie prime e
semilavorate per l'edilizia soggette all'aliquota dell'8 %.
Materiali inerti.
Sabbia  viva  di  cava e sabbietta viva di fiume, ghiaia e ghiaietto,
granulato  di pomice, argilla espansa in granuli, pietrisco calcareo,
siliceo  e  simili;  vermiculite  espansa,  perlite  espansa in grana
grossa,  polistirolo  espanso  in  granuli; graniglia per trattamenti
superficiali  e massicciate stradali (calcarea, porfirica, basaltica,
silicea e simili); bentonite tipo medio.
Leganti
Calce  idrata,  calce  eminentemente  idraulica, cemento normale e ad
alta  resistenza,  calce  dolce  e  spenta, gesso, malta, miscela per
intonaco pronta.
Laterizi
Mattoni  pieni,  forati  e  refrattari;  tal elle tal elioni, tegole,
comignoli  e  canne  fumarie,  fondelli,  elementi  in  laterizio per
soletta  mista a nervature parallele, con o senza alette, ad elementi
semplici.
Ferro per cemento armato
Ferro  e  acciaio tondo per cemento armato, in barre lisce e in barre
ad aderenza migliorata
Manufatti e prefabbricati
a) In gesso
b)  In cemento, laterocemento, ferrocemento, fibrocemento e anche con
altri composti: blocchi cavi prefabbricati in calcestruzzo di cemento
vibrocompresso;  blocchi  cavi in conglomerato di cemento e granulato
di  argilla  espansa;  pozzetto  in cemento prefabbricato; recinzione
prefabbricata  costituita  da pilastrini in calcestruzzo armato; pali
prefabbricati in calcestruzzo.
Materiali per pavimentazione interna o esterna e per rivestimenti
Marmette  e marmettoni: piastrelle di gres e di marmo; piastrelle per
rivestimenti  in  maiolica e in ceramica; scaglia da spacco di lastra
di  marmo;  frammenti  di  lastra  di  marmo  e  pietra  naturale per
pavimentazione;  tessere  di  vetro  per  pavimenti  e  rivestimenti;
tessere di caolino smaltato per rivestimenti; listoni di legno; doghe
e doghette in legno; linoleum.
Materiali di coibentazione, impermeabilizzanti, bituminosi e bitumati
Bitume;  cartone  bituminato  e  cilindrato;  idrofugo  liquido  e in
polvere;  cemento  plastico  bituminoso  in  fibra di amianto; guaine
impermeabili; lana di roccia; fibre di vetro; granulati di sughero in
lastre; agglomerato ligneo in lastre; polistirene espanso.
Le  aliquote  applicabili  nel tempo alle cessioni dei cennati beni e
delle  materie  prime  e  semilavorate  sono  riportate  nei seguenti
prospetti
Beni
-  dal  1°  gennaio  1973  al  7  febbraio  1977,  aliquota 12 % (per
qualsiasi tipo di fabbricato impiegati);
- dall'8 febbraio 1977 al 31 marzo 1979, aliquota 14 % (per qualsiasi
tipo di fabbricato impiegati);
-  dal  1°  aprile  1979 al 2 luglio 1980, aliquota 6 % (se impiegati
nell'edilizia   residenziale  privata),  ovvero:  aliquota  3  %  (se
impiegati nell'edilizia residenziale pubblica);
-  dal  3 luglio 1980 al 30 settembre 1980, aliquota 2 % (per effetto
della unificazione e riduzione [DD LL n. 288 e n. 503] delle aliquote
del 3 % e 6 % previste per il settore dell'edilizia);
-  dal 1° ottobre 1980 al 31 ottobre 1980, aliquota 6 % (se impiegati
nell'edilizia residenziale privata),
ovvero:   aliquota  3  %  (se  impiegati  nell'edilizia  residenziale
pubblica);
- dal 1° novembre 1980, aliquota 2 % (per effetto dell'unificazione e
riduzione [D.L. n. 693] delle aliquote del 3 % e del 6 % previste nel
settore  dell'edilizia. La stessa aliquota del 2 % torna applicabile,
dal  novembre  1980,  alle  cessioni  di  beni  finiti  impiegati per
l'utilizzazione di impianti di depurazione delle reti fognarie e, dal
31  dicembre  1980,  alle  cessioni  di  beni finiti impiegati per la
realizzazione degli interventi di recupero).
Si  ritiene  opportuno  precisare che, a decorrere dal 15 marzo 1980,
per le cessioni di beni finiti:
a)   destinati  alla  costruzione  di  case  rurali  era  applicabile
l'aliquota del 6 %;
b)  impiegati  per  la  realizzazione  delle  opere di urbanizzazione
primaria  e  secondaria  e  degli impianti di produzione e di reti di
distribuzione di calore-energia, era applicabile l'aliquota del 3%.
Materie prime e semilavorate
-  dal  1°  gennaio  1973  al  7 febbraio 1977, aliquota 12 % (se non
comprese tra i materiali di cui al n. 80, Tabella A, Parte II),
ovvero  aliquota  6  %  (se  comprese tra i materiali di cui al n 80,
Tabella A, Parte II);
-  dall'8  febbraio  1977  al  2  luglio  1980, aliquota 14 % (se non
comprese tra i materiali di cui al n. 80, Tabella A, Parte II),
ovvero:  aliquota  6  %  (se comprese tra i materiali di cui al n 80,
Tabella A, Parte II);
- dal 3 luglio 1980 al 31 agosto 1980, aliquota 2 % (tutte le materie
prime  e  semilavorate, purche' fornite per la costruzione di edifici
agevolati),
ovvero:  aliquota  15 % (se non destinate ad edifici agevolati ovvero
non fornite a soggetti diretti utilizzatori);
-  dal 1° settembre 1980 al 30 settembre 1980, aliquota 8 % (tutte le
materie  prime e semilavorate occorrenti per l'edilizia, in qualunque
fase di commercializzazione e a qualsiasi fabbricato destinate);
-  dal  1°  ottobre  1980  al  31 ottobre 1980, aliquota 14 % (se non
comprese tra i materiali di cui al n. 80, Tabella A, Parte II),
ovvero:  aliquota  6  %  (se comprese tra i materiali di cui al n 80,
Tabella A, Parte II);
- dal 1° novembre 1980, aliquota 8 % (se comprese tra quelle indicate
nell'art. 8, secondo comma del D.L n 693),
ovvero:  aliquota  14 % (se non comprese tra quelle indicate nell'art
8, secondo comma del D.L. n 693),
ovvero: aliquota 15 % (a partire dal 1° gennaio 1981, se non comprese
tra quelle indicate nell'art. 8, secondo comma del D L n 693).
6 - Irite; venti di Recupero
L'art.  59  della  legge  5  agosto 1978, n 457, ha stabilito, com'e'
noto,   l'applicazione  dell'I.V.A.  con  l'aliquota  del  6  %  alle
prestazioni  di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi per
oggetto  gli  interventi  di' recupero del patrimonio edilizio di cui
all'art.  31 della legge stessa, con esclusione di quelli relativi ad
opere di manutenzione ordinaria, nonche' alle cessioni degli immobili
recuperati   poste   in  essere  dalle  medesime  imprese  che  hanno
effettuato  gli  interventi.  Lo stesso art. 59 ha previsto la minore
aliquota del 3 % per gli interventi effettuati dallo Stato o da altri
enti pubblici autorizzati, ovvero da altri soggetti con il contributo
o concorso dei predetti enti.
Tale  trattamento  fiscale  di  favore  ha trovato conferma anche nel
decreto  n. 693, il quale, all'art. 8, primo comma, n. 6), assoggetta
a  decorrere dal 1° novembre 1980, le cennate operazioni all'aliquota
del  2  %,  in  anticipazione  della  manovra  di  accorpamento delle
aliquote.
Al  riguardo,  premesso che gli interventi di recupero possono essere
effettuati  sia  sul patrimonio edilizio degli enti pubblici, sia sul
patrimonio  edilizio  dei  privati,  devesi  far presente che, giusta
l'interpretazione  autentica  della  norma  di  cui al citato art. 59
recata  dall'art.  14  della  legge  29  febbraio  1980,  n.  31, gli
interventi  di  recupero  fruiscono  del  beneficio  fiscale anche in
assenza o all'esterno delle zone di recupero.
Va precisato che la cennata interpretazione autentica non comporta il
trattamento  di  aliquota agevolata a qualsiasi opera di manutenzione
straordinaria,  di restauro o di ristrutturazione edilizia, in quanto
affinche' si abbia intervento di recupero ai sensi dell'art. 31 della
legge  n. 457 occorre fare sempre riferimento alle norme generali per
il  recupero  del  patrimonio edilizio esistente contenute nel titolo
quarto  della  stessa  legge,  prescindendo,  ovviamente,  da  quelle
disposizioni relative alla individuazione delle zone.
In sostanza, perche' un intervento di recupero possa essere agevolato
e'  necessario  che  i  Comuni  individuino  gli immobili in stato di
degrado  mediante  appositi  piani,  predisposti  dai medesimi enti o
anche  da privati, adottati con deliberazione del Consiglio comunale.
Per   gli  immobili  non  compresi  in  detti  piani  sono  parimenti
consentiti  interventi  edilizi  di recupero agevolati, purche' siano
rispettati  i limiti e le condizioni stabiliti dall'articolo 27 della
menzionata   legge   n.   457   e   sia   stata  rilasciata  apposita
autorizzazione alla esecuzione degli interventi da parte dei comuni
Va   precisato,   infine,   che   gli   interventi   di  manutenzione
straordinaria,   di   restauro  e  di  risanamento  conservativo,  di
ristrutturazione  edilizia,  previsti  alle  lettere b), c), e d) del
piu'  volte citato articolo 31, devono essere effettuati, ai fini del
particolare  trattamento  tributario,  su edifici o complessi edilizi
(case  di  abitazione, uffici, scuole, ecc.), con esclusione, quindi,
degli   immobili   tipologicamente   diversi,  quali  dighe,  strade,
aeroporti,  ecc.  Per  quanto  concerne,  invece,  gli  interventi di
ristrutturazione  urbanistica  di cui alla lett. e) dello stesso art.
31,  i  medesimi possono essere effettuati anche sulla rete stradale,
ovvero riguardare opere di urbanizzazione primaria.
Le  aliquote  applicabili  nel  tempo alle operazioni di che trattasi
sono riportate nel seguente prospetto:
- dal 1° gennaio 1973 al 7 febbraio 1977, aliquota 12 %;
- dall'8 febbraio 1977 al 19 agosto 1978, aliquota 14 %;
- dal 20 agosto 1978 al 2 luglio 1980, aliquota 6 %,
ovvero:  aliquota  3  %  (se  trattasi di interventi effettuati dallo
Stato o da enti pubblici autorizzati, ovvero da altri soggetti con il
contributo o concorso dei predetti enti);
- dal 3 luglio 1980 al 30 settembre 1980, aliquota 2%;
- dal 1° ottobre 1980 al 31 ottobre 1980, aliquota 6%,
ovvero:  aliquota  3  %  (se  trattasi di interventi effettuati dallo
Stato o da enti pubblici autorizzati, ovvero da altri soggetti con il
contributo o concorso dei predetti enti).

2  -  ANIMALI  VIVI  DELLA  SPECIE  SUINA,  RELATIVE  CARNI  E  PARTI
COMMESTIBILI E PRODOTTI DI ORIGINE ANCHE PARZIALMENTE SUINA.

Ai  sensi  dell'art.  9,  primo  comma,  del  decreto  n. 693, per le
cessioni  e  le  importazioni  degli animali vivi della specie suina,
indicati  nella Tabella A, Parte I, n. 2), allegata al D.P.R. n. 633,
l'aliquota  dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  gia'  fissata nella
misura  del  9  %  dal  D.L.  30 gennaio 1979, n. 22, convertito, con
modificazioni,  nella  legge 23 marzo 1979, n. 89, e' stata stabilita
nella misura del 15 per cento.
Anche  la  percentuale  forfettaria di compensazione applicabile alle
cessioni  dei  cennati prodotti effettuate dai produttori agricoli di
cui  all'art.  34  del  decreto n 633 e' stata stabilita nella stessa
misura  del  15  % dal D.M. 5 gennaio 1981, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 7 dell'8 gennaio 1981.
Sono,  parimenti, soggette all'aliquota del 15 %, a norma del secondo
comma  del citato art. 9, le cessioni e le importazioni delle carni e
parti   commestibili  degli  animali  della  specie  suina,  fresche,
refrigerate,  congelate  o  surgelate, salate o in salamoia, secche o
affumicate  indicate  nella  Tabella A, Parte II, n. 1), ad eccezione
delle  frattaglie  per  le quali e' rimasta applicabile la previgente
aliquota  del  6  %, elevata all'8 % dall'art. 1, ultimo comma, della
legge 22 dicembre 1980, n. 889, a decorrere dal 1° gennaio 1981.
Ai  sensi  dello  stesso  secondo comma dell'art. 9, quale modificato
dalla  legge  di  conversione  del  decreto  n.  693,  sono soggette,
altresi',  all'aliquota  del  15  % le cessioni e le importazioni dei
seguenti  prodotti  di  origine  anche parzialmente suina indicati ai
numeri  4),  23)  e  31)  della tabella A, parte II, a condizione che
siano destinati all'alimentazione umana:
-lardo,  compresa  la  ventresca  e  compreso il grasso di maiale non
pressato ne' fuso, fresco, refrigerato, congelato o surgelato, salato
o in salamoia, secco o affumicato (v.d. ex 02.05);
-strutto e altri grassi di maiale pressati o fusi (v d 15 01);
-salsicce, salami e simili di carni (v.d. 16 01).
Conseguentemente,  e'  ritornata  applicabile  l'aliquota  del  9  %,
accorpata all'8 % a partire dal 1° gennaio 1981, per le cessioni e le
importazioni dei prodotti di origine anche parzialmente suina diversi
da  quelli  indicati  ai cennati numeri 4), 23), 31) della Tabella A,
Parte II
In  particolare  a decorrere dal 1° gennaio 1981, sono assoggettabili
all'aliquota   dell'8   %   i  seguenti  prodotti  di  origine  anche
parzialmente suina:
a)  preparazioni  e  conserve di carni, quali gli hamburger, le carni
cotte,  panate,  tartufate  o  insaporite,  il  prosciutto cotto e la
spalla cotta, classificabili nella v.d. 16.02;
b) estratti e sughi di carne, classificabili nella v d 16 03;
c) salse e condimenti composti, classificabili nella v d. 21.04;
d)  preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre, brodi,
preparati;    preparazioni    alimentari    composte   omogeneizzate,
classificabili nella v.d. 21.05.
Si  ritiene opportuno precisare che le cessioni e le importazioni dei
prodotti  di  origine anche parzialmente suina indicati ai numeri 4),
23)  e 31) della Tabella A, Parte II, non destinati all'alimentazione
umana sono soggette all'aliquota dell'8 %

3 - NOLEGGIO DI FILM

L'art  9-bis  del  decreto n. 693, introdotto dalla relativa legge di
conversione,   stabilisce  che  l'aliquota  dell'imposta  sul  valore
aggiunto  prevista per gli spettacoli cinematografici dal n. 1, Parte
III,  della Tabella A, allegata al D.P.R. n. 633, si applica anche al
contratti  di  noleggio  di  film posti in essere nei confronti degli
esercenti cinematografici e dei circoli di cultura cinematografica di
cui  all'art.  44  della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive
modificazioni.
La  cennata  disposizione  ha,  in sostanza, esteso il trattamento di
aliquota  previsto  per la fase della programmazione degli spettacoli
cinematografici (rapporto esercente-spettatore) anche alla precedente
fase  di  noleggio di film (rapporto noleggiatore-esercente), per cui
sono rimasti assoggettabili all'aliquota ordinaria gli altri rapporti
posti in essere anteriormente alla fase di noleggio.
Tenuto conto che la norma in esame ha effetto dal 10 ottobre 1980, le
aliquote  applicabili,  a decorrere dal 1° gennaio 1979, ai contratti
di  noleggio  di  film, posti in essere nei confronti degli esercenti
cinematografici  e  dei circoli di cultura cinematografica, risultano
dal seguente prospetto:
-dal 1° gennaio 1979 al 2 luglio 1980, aliquota 14 %;
-dal 3 luglio 1980 al 30 settembre 1980, aliquota 8 %;
-dal 1° ottobre 1980 al 31 dicembre 1980, aliquota 6 %;
-dal 1° gennaio 1981, aliquota 8 %.
Va  rammentato, in proposito, che, a norma dell'art 8, secondo comma,
del  D.L.  30  agosto  1980, n. 503, devono considerarsi regolarmente
assoggettate  al  tributo  le  operazioni di che trattasi effettuate,
fino  alla  data  di  entrata in vigore del detto decreto n. 503, con
applicazione dell'aliquota del 6 %

4.  -  APPARECCHI  PER LA REGISTRAZIONE E LA RIPRODUZIONE DEL SUONO E
DELLE IMMAGINI.

L'art.  10 del decreto in rassegna, previa soppressione dei numeri 25
e  26  della  Tabella  B,  allegata  al D.P.R. n. 633, riduce al 18 %
l'aliquota   applicabile   alle   cessioni  e  alle  importazioni  di
fonografi,   apparecchi   per   dettare   ed   altri   apparecchi  di
registrazione  e  di  riproduzione  del suono, compresi i giradischi,
girafilm  e girafili, con o senza lettore del suono; di apparecchi di
registrazione  e  di  riproduzione  delle  immagini  e  del  suono in
televisione,  mediante  processo  magnetico  (v.d.  92.11);  di altre
parti,  pezzi  staccati  ed  accessori  degli stessi apparecchi (v.d.
92.13);  di  apparecchi riceventi, anche combinati con un apparecchio
di registrazione o di riproduzione del suono; per la radiodiffusione,
combinati  per  giradischi  e/o per giranastri (v.d. ex 85.15/A. III.
b-3);  di  supporti  di  suono  per apparecchi della v.d. 92.11 o per
registrazioni  analoghe;  di  cilindri,  cere, film, fili e similari,
preparati  per  la  registrazione  o  registrati;  di matrici e forme
galvaniche per la fabbricazione dei dischi (v.d. ex 92.12).
Ai  fini della detrazione dell'imposta addebitata a titolo di rivalsa
o  assolta  in  relazione  agli  acquisti  e  alle  importazioni  dei
summenzionati   prodotti  si  fa  presente  che,  per  effetto  della
soppressione  dei  numeri  25  e  26  della  Tabella B, nonche' della
eliminazione  del  loro  richiamo  nella  lett.  a),  secondo  comma,
dell'art.  19  del decreto n. 633, la detrazione e' di regola ammessa
qualora  i  predetti beni siano importati o acquistati nell'esercizio
dell'impresa, arte o professione.

5 - LIBRI, EDIZIONI MUSICALI A STAMPA E CARTE GEOGRAFICHE.

Ai  sensi  dell'art  10,  quarto  comma,  del  decreto n. 693, per le
cessioni  e le importazioni di libri, esclusi quelli di antiquariato,
delle  edizioni  musicali a stampa e delle carte geografiche indicati
al  n.  79  della  Tabella  A,  Parte  II, allegata al D.P.R. n. 633,
l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto e' stabilita nella misura
del 2 %.
Tenuto  conto delle disposizioni recate in materia dai decreti n. 288
e  n. 503, rispettivamente del 3 luglio e del 30 agosto 1980, nonche'
della  legge  28  ottobre  1980,  n.  687  di  convalida dei rapporti
giuridici  sorti  sulla  base  dei cennati decreti non convertiti, le
aliquote  applicabili  nel tempo alle operazioni di che trattasi sono
riportate nel seguente prospetto.

       ---->  Parte di provvedimento in formato grafico  <----

6. - BENZINA, GPL E METANO

Per  le  cessioni  e  le  importazioni di benzina, di gas di petrolio
liquefatto  e  di  metano,  destinati all'autotrazione, l'aliquota e'
stata  elevata  dal 12 % al 18 %, giusta disposizione di cui all'art.
11 del decreto n. 693

7 - CALORE-ENERGIA PER USO DOMESTICO

L'art.  8  bis del decreto n. 693, introdotto dalla relativa legge di
conversione  n.  891, ha incluso nella Tabella A, Parte III, allegata
al  D.P.R. n 633, le prestazioni di servizi relativi alla fornitura e
distribuzione di calore-energia per uso domestico.
Pertanto,  a  decorrere  dalla data di entrata in vigore della citata
legge n. 891, i corrispettivi relativi alla fornitura e distribuzione
di  vapore  acqueo,  acqua calda, aria calda da riscaldamento per uso
domestico  sono  assoggettabili  alla  aliquota  del 6 %, accorpata a
partire dal 1° gennaio 1981, nella misura dell'8 %.

8 - INAPPLICABILITA' DELLE VARIAZIONI DELLE ALIQUOTE

L'art.   12   del   decreto  n  693  ripropone,  nella  sostanza,  le
disposizioni  recate dall'art 10 del decreto legge 30 agosto 1980, n.
503,  stabilendo  che  le  variazioni  delle  aliquote disposte dallo
stesso  decreto  n.  693  non si applicano alle operazioni effettuate
(nel  significato che l'espressione " effettuazione dell'operazione "
assume  nell'art. 6 del D.P.R. n 633), entro il 31 dicembre 1980, nei
confronti  dello  Stato,  degli  enti  pubblici  territoriali,  degli
istituti  universitari,  degli  enti  ospedalieri, di assistenza e di
beneficenza  e degli enti pubblici di previdenza, in base a contratti
conclusi  anteriormente  al  1°  novembre  1980.  Lo  stesso articolo
prevede,  nel  contempo,  che  le fatture emesse nel mese di dicembre
1980 debbano essere registrate entro lo stesso mese.
Le  variazioni delle aliquote non si applicano, altresi', anche nella
ipotesi  che  alla  data  del  31  dicembre 1980 non sia stato ancora
pagato il corrispettivo, sempreche' alla stessa data sia stata emessa
e  registrata,  ai sensi degli articoli 21 e 23 del D P.R. n. 633, la
fattura Anche in questo caso, per le operazioni fatturate nel mese di
dicembre 1980, e' previsto l'obbligo della registrazione nello stesso
mese da rilevare che non e' sufficiente ai fini in esame la procedura
della  emissione  e  registrazione  c.d.  in  sospeso  delle  fatture
(Circolare  n.  32  del 27 aprile 1973) qualora le stesse fatture non
risultino  regolarmente  annotate nel registro di cui all'art. 23 del
D.P.R. n. 633.
Lo  stesso art. 12 stabilisce, infine, che, fino al 31 dicembre 1980,
resta  fermo  il  disposto  dell'art.  12,  quinto  comma, del D.L. 7
febbraio  1977,  n.  15, convertito, con modificazioni, nella legge 7
aprile  1977,  n.  102  Conseguentemente, alle operazioni effettuate,
entro  il  31  dicembre 1980 nei confronti dello Stato e degli enti e
istituti indicati nell'ultimo comma dell'art. 6 del D.P.R. n. 633, in
base  a  contratti  conclusi  anteriormente all'entrata in vigore del
decreto legge n. 15, continuano ad applicarsi le aliquote del 6, 12 e
30 % cristallizzate nelle misure previgenti alla data dell'8 febbraio
1977.  E tali misure di aliquote si applicano anche nelle ipotesi che
non  sia  stato  pagato  il  corrispettivo,  sempreche'  entro  il 31
dicembre  1980,  siano  state  emesse  e  registrate,  ai sensi degli
articoli 21 e 23 del decreto n. 633, le corrispondenti fatture; anche
in   tal  caso  non  e'  sufficiente  la  procedura  di  emissione  o
registrazione  " in sospeso " delle fatture, ma occorre che le stesse
siano  regolarmente  annotate  nel  registro  di  cui all'art. 23 del
D.P.R.  n.  633.  Per  le fatture emesse nel mese di dicembre 1980 e'
previsto l'obbligo della registrazione entro lo stesso mese.
In  conclusione, a decorrere dal 10 gennaio 1981, tutte le operazioni
effettuate   (nel   significato  che  l'espressione  "  effettuazione
dell'operazione  " assume nell'ultimo comma dell'art. 6 del D.P.R. n.
633)  nei  confronti  dello  Stato  e degli enti ed istituti indicati
nell'ultimo  comma  del  citato  art.  6  sono soggette alle aliquote
vigenti  a  tale  data,  a nulla rilevando la data di conclusione dei
contratti  cui  le  operazioni  stesse  si  riferiscono,  a meno che,
naturalmente,  non  trattasi, come avanti precisato, di corrispettivi
pagati  a  fronte  di  operazione  fatturate e registrate entro il 31
dicembre 1980.

B)  LEGGE  22 DICEMBRE 1980, N. 889, CONCERNENTE L'ACCORPAMENTO DELLE
ALIQUOTE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO.

All'esigenza  di procedere ad una riduzione del numero delle aliquote
dell'imposta  sul valore aggiunto provvede la legge 22 dicembre 1980,
n.  889,  la  quale  prevede,  a  decorrere  dal  1° gennaio 1981, la
elevazione  dell'aliquota  ordinaria dal 14 al 15 % e la unificazione
nelle  misure  del  2  e  dell'8  %,  rispettivamente, delle aliquote
stabilite nelle misure dell'1 e del 3 % e del 6 e del 9 %.
Tale  manovra di accorpamento - che in pratica riduce il numero delle
aliquote  da  otto  a  cinque  - viene realizzata anche attraverso la
disposizione  di  cui  all'art.  13, la quale stabilisce che le nuove
aliquote   accorpate,   se  sostitutive  di  aliquote  particolari  e
transitorie,  come  quelle applicabili per effetto della norma di cui
all'art   78  del  D.P.R.  n.  633,  e  successive  proroghe,  devono
intendersi definitive.
La citata legge n. 889 contiene anche talune disposizioni particolari
in  materia  di aliquote, naturalmente nell'ambito delle nuove misure
accorpate, per determinati settori o gruppi di beni

1 - PANE, PASTA E LATTE

La  piu' importante di tali disposizioni e' quella di cui all'art. 2,
il  quale,  previa soppressione dei numeri 43) e 46) della Tabella A,
Parte  II,  allegata  al  D  P.R.  n.  633,  aggiunge  al terzo comma
dell'art.  2 del citato decreto n. 633 la lettera " I " allo scopo di
non assoggettare all'I.V.A. le cessioni di paste alimentari, di pane,
biscotto  di  mare  e  di  altri prodotti della panetteria ordinaria,
senza  aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o
frutta,  nonche'  le  cessioni  di  latte fresco, non concentrato ne'
zuccherato,  destinato  al  consumo  alimentare,  confezionato per la
vendita   al   minuto,   sottoposto  a  pastorizzazione  o  ad  altri
trattamenti previsti da leggi sanitarie. Lo stesso art. 2 effettua il
coordinamento  con  la  norma  di  cui all'art. 68 del D.P.R. n. 633,
disponendo quindi la inassoggettabilita' a tributo di tali beni anche
in sede di importazione.
Pertanto,  a  decorrere  dal  1°  gennaio  1981,  non  sono  soggette
all'imposta:
a)  le  cessioni  e  le  importazioni  di  paste alimentari fresche o
secche,  qualunque  siano  le  loro  forme di presentazione e le loro
denominazioni,  anche  se  contenenti uova, latte, glutine, ortaggi e
vitamine.   Va   precisato   che  non  rientrano  nella  disposizione
agevolativa  i  ravioli,  cannelloni, tortellini e simili, nonche' le
paste alimentari cotte pronte per il diretto consumo;
b) le cessioni e le importazioni di pane sia ordinario che integrale,
anche  se  tagliato  in  fette ed abbrustolito, di biscotto di mare e
pane  grattugiato.  Va precisato che rientrano nella norma di favore,
oltre  che  i  prodotti  della  panetteria  ordinaria,  anche  taluni
prodotti  della  panetteria fine, le cui composizioni e denominazioni
sono  comunque  previste  e  determinate dal Titolo III della legge 4
luglio  1967,  n  580,  anche  se  contenenti  ingredienti o sostanze
diverse  da  quelle  di  base  a  condizione che gli ingredienti e le
sostanze  siano  ammesse  dalla  citata legge n. 580. Rientrano nella
norma  di favore le fette biscottate e i crackers a condizione che le
loro  composizioni  non  differiscano  da  quelle  dei  prodotti anzi
cennati.  Restano,  invece,  esclusi,  in ogni caso, i prodotti della
panetteria   fine  contenenti  uova,  formaggio  o  frutta,  nonche',
naturalmente i prodotti della biscotteria;
c) le cessioni e le importazioni di latte fresco, non concentrato ne'
zuccherato,  destinato  al  consumo  alimentare,  condizionato per la
vendita   al   minuto,   sottoposto  a  pastorizzazione  o  ad  altri
trattamenti previsti da leggi sanitarie.
Ai  sensi  del  sesto  comma  dell'art.  21  del D P R. n. 633, quale
modificato  dall'art  8  del  D P R. 30 dicembre 1980, n. 897, per le
cessioni  dei  prodotti  avanti  cennati  e' obbligatoria l'emissione
della  fattura, salva l'ipotesi di cui all'art. 22 del citato decreto
n.   633;   sussiste,   parimenti,   il   consequenziale  obbligo  di
registrazione delle fatture previsto dall'art 23 dello stesso decreto
n. 633.

2 - APPARECCHI DI ORTOPEDIA E DI PROTESI ED ALTRI PRODOTTI

Giusta  la  disposizione  di  cui  all'art. 5 della legge in esame, a
decorrere dal 1° gennaio 1981, sono soggette all'aliquota del due per
cento  le  cessioni  e  le  importazioni  di: apparecchi di ortopedia
(comprese  le  cinture  medico chirurgiche); oggetti e apparecchi per
fratture  (docce, stecche e simili); oggetti ed apparecchi di protesi
dentaria,  oculistica ed altre; apparecchi per facilitare l'audizione
ai  sordi  ed  altri  apparecchi  da tenere in mano, da portare sulla
persona o da inserire nell'organismo, per compensare una deficienza o
una  infermita' (v.d. 90.19); poltrone e veicoli simili per invalidi,
anche  con motore o altro meccanismo di propulsione (v.d. 87.11); gas
per  uso  terapeutico;  reni  artificiali;  parti,  pezzi staccati ed
accessori esclusivamente destinati ai beni sopraindicati.
Per  quanto  concerne  la  specifica  attivita'  degli  odontotecnici
relativa  alla  preparazione  di  protesi  dentarie, concretizzandosi
detta  attivita' in una prestazione di servizi resa nell'esercizio di
un'arte  ausiliaria della professione sanitaria ai sensi dell'art. 99
del  T.U.  approvato  con  R.D  27  luglio 1934, n. 1265 e successive
modificazioni,  essa  e' esente dall'imposta a norma dell'art. 10, n.
18 del D.P.R. n. 633. Nell'ipotesi di cessione di protesi dentarie in
genere  si  applica,  invece,  l'aliquota del 2%, ai sensi dell'art 5
della legge 22 dicembre 1980, n. 889.
Sono  soggette,  altresi',  all'aliquota  del  2  %  le cessioni e le
importazioni  di  oli  da  semi  greggi  destinati  direttamente alla
raffinazione per uso alimentare.
Come gia' precisalo al precedente paragrafo n. 5, anche le cessioni e
le   importazioni   di   libri  non  di  antiquariato  sono  soggette
all'aliquota  del  2%,  con decorrenza dal 1° novembre 1980, ai sensi
dell'art.  10,  quarto  comma,  del  decreto  legge  n. 693. A questo
proposito  va  soltanto  chiarito  che  irrilevante  si  presenta  la
disposizione  di  cui all'art 6, quinto comma, della legge n. 889, la
quale non modifica il predetto trattamento di aliquota per i libri in
questione  ma  ripropone soltanto una ridescrizione meramente formale
del  contenuto  del  n. 79 della Tabella A, parte seconda, anche allo
scopo  di  includere  in  tabella  gli  strumenti  musicali  per  uso
didattico   le  cui  cessioni  e  importazioni,  al  pari  di  quelle
concernenti  i  libri  di antiquariato ed i materiali audiovisivi per
uso didattico, sono assoggettabili all'aliquota dell'8 %.
A conferma di tale assunta vale la circostanza che i periodici aventi
carattere   prevalentemente   politico  o  sindacale  o  culturale  o
religioso  o  sportivo,  pur  essendo indicati nel citato n. 79 nella
nuova  formulazione  dello  stesso numero, sono soggetti all'aliquota
del  3  % prevista dalla legge 6 giugno 1975, n. 172, accorpata nella
misura del 2 % a decorrere dal 1° gennaio 1981.

3 - MENSE AZIENDALI, INTERAZIENDALI E SCOLASTICHE

Di  particolare rilievo si presenta la disposizione di cui all'art 4,
la  quale sopprime il n. 6) della Tabella A, Parte III, allegata al D
P  R n. 633 ed assoggetta all'aliquota del 2 % le somministrazioni di
alimenti   e   bevande   rese  nelle  mense  aziendali,  nelle  mense
interaziendali,   cioe'  quelle  costituite  per  l'espletamento  del
servizio  a  favore del personale dipendente da piu' imprese, e nelle
mense delle scuole di ogni ordine e grado, e quindi anche nelle mense
universitarie.  Resta  ferma,  in  ogni  caso,  l'esenzione  prevista
dall'art.  10, n. 20 del D.P.R. n. 633 per le prestazioni relative al
vitto,   rese   da   istituti  o  scuole  riconosciute,  comprese  le
prestazioni  effettuate dagli enti pubblici territoriali nelle scuole
pubbliche.
Lo  stesso  trattamento  di  aliquota  viene  previsto  anche  per le
somministrazioni   di   alimenti   e   bevande   effettuate  mediante
distributori automatici collocati in stabilimenti, uffici e scuole.
Al  riguardo,  in  relazione alle diverse fattispecie di espletamento
del servizio di mensa aziendale si precisa quanto appresso:
1 - Gestione diretta della mensa da parte dell'impresa
E'  la  fattispecie  tipica,  caratterizzata  dal fatto che l'impresa
provvede  direttamente all'organizzazione del servizio di mensa per i
propri  dipendenti,  e,  cioe',  alla preparazione e somministrazione
degli  alimenti  e bevande. In tal caso, sui corrispettivi pagati dai
dipendenti,   anche   mediante   ritenuta   sulla   retribuzione,  e'
applicabile  l'aliquota  del 2 %. All'impresa compete il diritto alla
detrazione  dell'imposta  pagata in via di rivalsa per l'acquisto dei
beni e dei servizi impiegati nella gestione della mensa.

2 - Gestione diretta-impropria della mensa da parte dell'impresa

Tale  fattispecie  e' caratterizzata dal fatto che l'impresa provvede
alla  somministrazione ai propri dipendenti di alimenti e bevande non
preparati  dalla  stessa  ma  forniti  da  terzi  In  tal caso, ferma
restando    l'assoggettabilita'    a   tributo   con   l'applicazione
dell'aliquota  del  2 % dei corrispettivi eventualmente pagati, anche
mediante  ritenuta sulla retribuzione, dai dipendenti all'impresa per
la  somministrazione,  in  ordine  al  rapporto  fornitore-impresa si
chiarisce,  in  via interpretativa, che e' applicabile l'aliquota dei
prodotti  forniti  sia  in dipendenza di una vera e propria cessione,
sia  in  dipendenza  di  contratto  di  appalto avente per oggetto la
produzione  dei  beni  (art.  16,  ultimo comma, del decreto n. 633).
Compete all'impresa il diritto alla detrazione dell'imposta pagata.

3 - Gestione della mensa in appalto a terzi

Tale  fattispecie e' caratterizzata dal fatto che le somministrazioni
di  alimenti  e bevande sono effettuate in esecuzione di contratti di
appalto tra l'impresa e un terzo
In  tal  caso,  ferma  restando  l'assoggettabilita'  a  tributo  con
l'aliquota  del 2 % delle somme eventualmente recuperate dall'impresa
dai   propri   dipendenti   (quale   corrispettivo   dovuto   per  la
somministrazione  dei pasti) sui corrispettivi dell'appalto (rapporto
impresa-gestore)   e'   applicabile   l'aliquota  ordinaria.  Compete
all'impresa  il  diritto  alla  detrazione  dell'imposta addebitata a
titolo di rivalsa dal gestore della mensa.

4 - Gestione della mensa sulla base di contratto di somministrazione

Nell'ipotesi  di  somministrazione  di alimenti e bevande da parte di
gestore   in  dipendenza  di  contratto  di  somministrazione  con  i
dipendenti di imprese, sui corrispettivi pagati dai dipendenti stessi
al  gestore  si  rende  applicabile  l'aliquota  del  2  %; la stessa
aliquota  si rende applicabile anche sulle somme eventualmente pagate
dall'impresa  al  gestore  a titolo di integrazione dei corrispettivi
dovuti  dai  dipendenti  All'impresa  non  compete  il  diritto  alla
detrazione  dell'imposta,  non essendo destinataria della prestazione
ma intervenendo solo nel relativo parziale pagamento.
Diversa e' l'ipotesi in cui il gestore assume l'impegno nei confronti
dell'impresa,    verso    corrispettivo    a    carico   di   questa,
dell'espletamento  del  servizio  mensa ma con addebito nei confronti
dei dipendenti di un corrispettivo, di regola ridotto, per le singole
somministrazioni  eseguite.  In  tal  caso,  il  corrispettivo pagato
dall'impresa  a  fronte dell'assunzione della prestazione di " fare "
da  parte  del gestore e' soggetto all'aliquota ordinaria con diritto
alla  detrazione, mentre i corrispettivi pagati dai dipendenti per le
somministrazioni  eseguite  nei  loro  confronti  sono  soggetti alla
aliquota del 2 %,

5.  -  Gestione  della  mensa sulla base di convenzioni stipulate tra
l'impresa e pubblici esercizi.

In  tale  ipotesi  si  verte  in  tema  di appalto avente per oggetto
somministrazione   di  alimenti  e  bevande,  per  cui  sui  relativi
corrispettivi  si rende applicabile l'aliquota ordinaria, con diritto
alla  detrazione  da  parte  dell'impresa  Sulle  somme eventualmente
recuperate   dall'impresa   committente.  nei  confronti  dei  propri
dipendenti e' applicabile l'aliquota del 2 %.
Naturalmente,  sui  corrispettivi  pagati  dal dipendente al pubblico
esercizio  per  le  somministrazioni  allo  stesso  rese in eccedenza
all'importo   stabilito   nella   convenzione  si  rende  applicabile
l'aliquota  dell'8  %.  Qualora  la  convenzione scritta preveda mere
somministrazioni,  non  in  esecuzione  di  contratti  di appalto, ai
dipendenti,  con  l'intervento  in  sede  di  pagamento  dei relativi
corrispettivi   da   parte  dell'impresa,  per  Impegno  assunto  nei
confronti  dei  dipendenti stessi, l'intero corrispettivo e' soggetto
all'aliquota del 2 % non detraibile dall'impresa stessa.

6 - Sanatoria

Ai  sensi  dell'art.  12  bis  del  decreto  n. 693, introdotto dalla
relativa  legge  di  conversione  n. 891, si considerano regolarmente
assoggettate   all'imposta  le  prestazioni  effettuate  dalle  mense
interaziendali  dal  1°  ottobre  al 31 dicembre 1980 (per il periodo
anteriore  la  sanatoria  e'  stata  disposta  dall'art 9 del D.L. 30
agosto  1980,  n. 503) con l'applicazione delle aliquote previste per
le  prestazioni  di  cui  al  n  6)  della  Parte III della Tabella A
allegata al D.P.R. n. 633.
Ai  sensi  dell'art.  28  del  D  P  R  30  dicembre  1980, n 897, si
considerano,  altresi',  regolarmente  assoggettate  all'imposta  con
l'aliquota  del  6  %,  ovvero  a  quella  dell'8  %  nel  periodo di
applicazione  della stessa, le somministrazioni di alimenti e bevande
in  mense aziendali ed interaziendali effettuate, anche in esecuzione
di contratti di appalto, sino al 31 dicembre 1980.

4 - ALTRI BENI SOGGETTI ALL'ALIQUOTA DELL'8 %

Sono  assoggettate,  a  decorrere  dal  10 gennaio 1981, all'aliquota
dell'8 per cento
a)  le  cessioni  e le importazioni dei beni mobili e le cessioni dei
beni immobili vincolati ai sensi della legge 1 giugno 1939, n 1089, e
successive   modificazioni,  concernente  la  tutela  delle  cose  di
interesse artistico o storico (art. 6, ultimo comma, legge n 889);
b)  i contratti di scrittura teatrale di compagnie nel loro complesso
o di artisti singoli (art 7, legge n. 889);
c)  le  cessioni e le importazioni di olio essenziale non deterpenato
di  mentha  piperita, incluso nella Tabella A, Parte I, allegata al D
P.R  n  633 (art 6, primo comma, legge n. 889). Alle cessioni di tale
prodotto  effettuate  dai  produttori agricoli di cui all'art. 34 del
citato decreto n. 633 torna applicabile la percentuale forfettaria di
compensazione dell'8 % stabilita dal D.M. 5 gennaio 1981;
d)  le  cessioni e le importazioni di prodotti a base di zucchero non
contenenti  cacao  (caramelle, boli di gomma, pastigliaggi, torrone e
simili)  in confezioni non di pregio; quali carta, cartone, plastica,
banda  stagnata,  alluminio  o  vetro comune (v d 17 04), per effetto
della inclusione dei cennati prodotti al n. 38 della Tabella A, Parte
II (art 6, secondo comma, legge n. 889);
e)  le  cessioni e le importazioni di cacao in polvere non zuccherato
(v  d. 18.05), per effetto della sua inclusione al n 39 della Tabella
A, Parte II (art. 6, secondo comma, legge 889);
f)  le  cessioni e le importazioni di cioccolato in confezioni non di
pregio,  quali  carta, cartone, plastica, banda stagnata, alluminio o
vetro  comune  (v.d. ex 18.06), per effetto della sua inclusione al n
40 della Tabella A, Parte II (art. 6, secondo comma, legge 889).
Sono  assoggettate, a decorrere dal 1° gennaio 1981, all'aliquota del
18  %,  previa  soppressione dei numeri 6), 12), 22), 23) e 24) della
Tabella  B,  allegata  al D P.R. n 633, le cessioni e le importazioni
di:
a)   quadri,  pitture  e  disegni  di  autori  non  viventi  eseguiti
interamente  a  mano; incisioni, stampe e litografie originali, opere
originali  del  l'arte  statuaria  e dell'arte scultorea di qualsiasi
materia,  di  autori  non  viventi; collezioni di monete e monete per
collezioni  non  aventi  corso  legale;  collezioni  ed esemplari per
collezioni  di  zoologia, botanica, mineralogia, anatomia; oggetti da
collezione  aventi  interesse  storico  archeologico, paleontologico,
etnografico; oggetti di antichita' aventi piu' di cento anni:
b) arazzi tessuti a mano o fatti all'ago
c) apparecchi fotografici, apparecchi o dispositivi per la produzione
di lampi in fotografie (v.d. 90.07):
d) apparecchi cinematografici (da presa delle immagini e da presa dei
suono,   anche  combinati,  apparecchi  da  proiezione  con  o  senza
riproduzione del suono) (v.d. 90.08);
e)   apparecchi   da  proiezioni  fisse,  apparecchi  fotografici  di
ingrandimento o di riduzione (v.d. 90 09)
Ai  fini della detrazione dell'imposta addebitata a titolo di rivalsa
o  assolta in relazione agli acquisti e alle importazioni dei cennati
prodotti  si  fa  presente  che,  per  effetto della soppressione dei
relativi  numeri della Tabella B, nonche' della eliminazione del loro
richiamo  nella  lett.  a). secondo comma, dell'art. 19 del D.P.R. n.
633,  la  detrazione  dell'imposta e' ammessa qualora i predetti beni
siano  acquistati  o  importati  nell'esercizio  dell'impresa, arte o
professione.

5 - SALE

Sono  soggette,  a  decorrere  dal  1 gennaio 1981, per effetto della
soppressione  del  n  71)  della  Tabella  A,  Parte II, all'aliquota
ordinaria  le cessioni e le importazioni di salgemma, sale di salina,
sale  marino,  sale preparato da tavola, cloruro di sodio puro, acque
madri di saline ed acqua di mare (v.d. 25.01).

6 - OPERAZIONI NEI CONFRONTI DELLO STATO

Si  ritiene  opportuno  far  presente che, ai sensi dell'art 14 della
piu'  volte  richiamata  legge  n.  889,  anche  le  variazioni delle
aliquote  previste dalla detta legge non si applicano alle operazioni
nei   confronti  dello  Stato  e  degli  enti  ed  istituti  indicati
nell'ultimo  comma  dell'art.  6  del D.P.R. n 633, per le quali alla
data del 31 dicembre 1980 sia stata emessa e registrata la fattura ai
sensi  degli  articoli  21  e  23  del citato decreto, ancorche' alla
stessa data il corrispettivo non sia stato ancora pagato. Trattasi di
norma analoga a quella di cui all'art. 12 del D.L. n. 693 gia' avanti
illustrata,  la quale pone, nel contempo, fine all'applicazione delle
aliquote  del  6,  12  e  30 %, applicabili per effetto dell'art. 12,
quinto  comma,  del  D.L.  7  febbraio  1977,  n. 15, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  7  aprile  1977,  n. 102, attraverso la
elevazione  delle  stesse, rispettivamente, nelle misure dell'8, 15 e
35%

7 - PUBBLICAZIONI DI ASSOCIAZIONI POLITICHE, SINDICALI E DI CATEGORIA
- RETTIFICA DELLA DETRAZIONE.

Fra  le  altre  norme,  che non riguardano la materia delle aliquote,
recale  dalla legge n. 889 si segnalano quelle di cui agli articoli 8
e  10,  le  quali  prevedono,  rispettivamente,  che  non costituisce
attivita'  commerciale  quella  relativa  alle  cessioni  di  proprie
pubblicazioni  da  parte delle associazioni politiche, sindacali e di
categoria,  religiose,  assistenziali, culturali e sportive destinate
prevalentemente   ai  propri  associati  e  che  la  rettifica  della
detrazione,  prevista  dall'art.  19  bis, primo comma, del D.P.R. n.
633,  non  si  applica  all'imposta  relativa  all'acquisto  di  beni
ammortizzabili di costo unitario non superiore al milione di lire nei
confronti  delle imprese che secondo le norme del D.P.R. 29 settembre
1973,  n.  600,  e successive modificazioni, sono ammesse alla tenuta
della contabilita' semplificata.

C)  D.P.R.  30  DICEMBRE 1980, n 897, CONCERNENTE NORME INTEGRATIVE E
CORRETTIVE DEL D P.R. 26 OTTOBRE 1972, N. 633.

Con  il D P R 30 dicembre 1980, n 897, sono state apportate modifiche
alla   disciplina   della   imposizione  diretta,  nonche'  a  quella
dell'imposta sul valore aggiunto, specie nel settore dei rapporti con
l'estero e degli obblighi dei contribuenti.
Nel  far  presente che le modificazioni apportate alle norme relative
alle  cessioni  all'esportazione ed operazioni assimilate ed a quelle
di  cui  al  titolo  secondo  del  decreto  n. 633 formano oggetto di
apposite   circolari,   si  procede  in  questa  sede  soltanto  alla
illustrazione  delle  disposizioni  di cui agli articoli 5, 6 e 7 del
decreto  in  esame,  le  quali,  peraltro, non presentano particolari
difficolta' di interpretazione
Di  un certo interesse si presenta, invero, solamente la disposizione
di  cui  all'art.  5  - che ha effetto dal 1° ottobre 1981 - la quale
restringe  l'ambito  di  applicazione della norma di esenzione di cui
all'art  10, n 14, del decreto n. 633, nel testo modificato dal D.P R
n. 24 del 1979.
In  particolare,  il  citato  art.  5  stabilisce che per i trasporti
eseguiti  con  i  mezzi  di  cui  al  R.D. 7 settembre 1938, n. 1696,
convertito  nella  legge 5 gennaio 1939, n. 8, l'esenzione si applica
limitatamente  a  quelli  costituenti l'unico sistema di collegamento
tra  comuni o frazioni di comuni, con la conseguenza che, a decorrere
dal  1°  ottobre  1981,  sono regolarmente assoggettabili a tributo i
corrispettivi dei trasporti che non soddisfano la cennata condizione,
quali in particolare quelli relativi ai trasporti effettuati mediante
slittovie, sciovie ed altri mezzi di trasporto analoghi.
L'art.  6  sostituisce  le lettere c) e d) dell'art. 19 del D.P.R. n.
633  attribuendo,  da  un  lato,  carattere  contingente  (fino al 31
dicembre  1983) alla norma di limitazione del diritto alla detrazione
dell'imposta relativa allo acquisto o all'importazione di autovetture
e autoveicoli di cilindrata non superiore a 2000 cc., ovvero 2500 cc.
se  con  motore diesel, e alle prestazioni di servizi di cui al terzo
comma   dell'art.  16  concernenti  i  cennati  veicoli,  nonche'  ai
carburanti  e lubrificanti ad essi destinati, dall'altro, ponendo nei
confronti degli esercenti arti e professioni un'ulteriore limitazione
del  diritto  alla  detrazione  dell'imposta  relativa all'acquisto o
importazione  di carburanti e lubrificanti, nel senso che l'ammontare
della  imposta detraibile, gia' limitata alla meta', non puo' in ogni
caso  superare  in  un  anno solare l'importo di lire 60.000, ovvero,
nell'ipotesi  di  inizio  di  attivita' nel corso dell'anno, il detto
importo ragguagliato ad anno.
Per quanto riguarda, infine, l'art. 7, si fa presente che trattasi di
norma  di  coordinamento  tra  la  disposizione di cui al primo comma
dello  art.  20  del decreto n. 633 e quelle di cui all'art. 36 dello
stesso  decreto  n  633,  quale modificato dall'art. 15 del D.P.R. n.
897.  Essa  prevede,  in  sostanza,  che  non concorrono a formare il
volume  d'affari  i  passaggi di cui all'ultimo comma del citato art.
36.

IMPOSTA  DI  REGISTRO E IVA - ASSEGNAZIONE DI CASE A SOCI DA PARTE DI
COOPERATIVE EDILIZIE NON FRUENTI DEL CONTRIBUTO DELLO STATO O DI ENTI
PUBBLICI TERRITORIALI

Per  quanto concerne le cooperative edilizie, una nuova disciplina e'
stata  stabilita  con  l'art. 8 del decreto legge 31 ottobre 1980, n.
693,  convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n.
891.
Il  provvedimento tende, in sostanza, ad equiparare - nel trattamento
tributario  agevolato con le imposte fisse di' registro, ipotecarie e
catastali  -  le  assegnazioni  a  soci  fatte da cooperative che non
fruiscono   del   contributo   dello  Stato  e  degli  enti  pubblici
territoriali  a  quelle  effettuate  da  cooperative fruenti di detto
contributo,  a  condizione,  pero', che esistano gli stessi requisiti
soggettivi  ed  oggettivi  gia'  richiesti  al  fine  di concedere il
trattamento  tributario  agevolato alle assegnazioni effettuate dalle
cennate cooperative fruenti di contributo erariale.
Fino  all'entrata in vigore della norma in esame le cooperative prive
del  contributo  erariale godevano infatti del beneficio dell'imposta
fissa  di  registro  e  della  riduzione  ad  un  quarto dell'imposta
ipotecaria,  soltanto ove si verificassero particolari condizioni. In
sostanza  era  necessario  che  il  socio  disponesse  di  un reddito
contenuto in particolari limiti (art. 31, lett. c) del R.D. 28 aprile
1938,  n.  1165  e  successive  modificazioni e integrazioni), che il
sodalizio  avesse  realizzato il programma abitativo entro dieci anni
dalla  data della sua costituzione (art. 147, R.D. 28 aprile 1938, n.
1165), che disponesse di un capitale sociale contenuto in determinati
limiti  (art.  65  lett.  b)  del  R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269) ed
infine  che  il valore dell'alloggio assegnato non eccedesse la somma
di lire 35.000.000 (art. 58, legge 5 agosto 1978, n. 457).
Si  deve preliminarmente rilevare che la norma in esame esclude, ora,
sia  il  limite  del  reddito sia i limiti di tempo, di capitale e di
valore,  realizzando,  pertanto, una prima piena equiparazione fra le
cooperative assistite o non dal contributo dello Stato.
Sembra  opportuno,  al  fine  di  eliminare  eventuali  perplessita',
individuare  quali siano effettivamente i requisiti che consentano di
assoggettare  le  assegnazioni  alle  imposte  fisse  di  registro  e
ipotecarie.
A  parere  dello  Scrivente,  i  requisiti soggettivi non possono che
essere quelli previsti dall'art. 8 del D.L. 6 settembre 1965, n 1022,
convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1965, n. 1179,
e cioe':
a) cittadinanza italiana;
b) residenza nel Comune ove gli alloggi sono costruiti;
c) non possidenza nel Comune di altra abitazione;
d)  non aver ottenuto a qualsiasi titolo l'assegnazione in proprieta'
di  altro  alloggio  costruito col concorso o contributo dello Stato,
delle  Regioni,  delle  Province, dei Comuni o di enti pubblici o con
mutui di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 715.
ce
La  prova dell'esistenza dei suddetti requisiti puo' essere data, per
quanto  riguarda  la  cittadinanza  e  la  residenza,  anche mediante
dichiarazione  sostitutiva  rilasciata ai sensi della legge 4 gennaio
1968,  n  15,  per  gli  altri  due  e' sufficiente una dichiarazione
contenuta nello stesso atto di assegnazione.
Per  quanto riguarda, invece, i requisiti oggettivi, essi non possono
che  riferirsi  alle  caratteristiche  degli  alloggi  secondo quanto
dispongono  gli  articoli  48  e 49 del R.D. 28 aprile 1938, n. 1165,
sull'edilizia  popolare  ed  economica  e  successive modificazioni e
integrazioni.
Ai  sensi  del  suddetto art. 48, che com'e' noto e' stato sostituito
dallo  art.  5  della legge 2 luglio 1949, n. 408, quando trattasi di
costruzioni  di case popolari, l'alloggio non puo' essere composto da
piu'  di  cinque  vani  ed accessori e non puo' eccedere i 110 mq. di
superficie  utile.  La  legge  prevede,  peraltro,  una deroga per le
famiglie  composte  da piu' di sette persone per le quali puo' essere
consentito  l'aumento di sedici mq. di superficie per ogni persona in
piu' delle sette.
Relativamente  invece  alle  costruzioni  di  case di tipo economico,
l'art.  49,  nel  definire  i  requisiti  oggettivi, si riporta quasi
completamente  a  quelli indicati dall'articolo precedente escludendo
soltanto il limite dei vani abitabili che, per le case economiche, e'
fissato nel massimo di dieci.
Ne  consegue,  a  parere  dello  Scrivente, che quando l'assegnazione
viene effettuata da una cooperativa che abbia costruito abitazioni di
carattere  popolare,  non  si  possa  prescindere, nella maniera piu'
assoluta,  dall'applicazione  del  citato  art.  48,  con particolare
riguardo  al  numero  dei  vani  dell'alloggio  in  rapporto  con  la
superficie degli stessi.
Per  quanto  concerne  invece  le  costruzioni  di  case di carattere
economico,  fermo  restando  il  rapporto fra il numero dei vani e la
superficie utile, secondo il quale, ad esempio, un alloggio di cinque
vani  non  puo' avere una superficie superiore ai 110 mq., si ritiene
che  possono  essere  consentiti  i benefici a quelle assegnazioni di
alloggi  con  una  consistenza  massima  di dieci vani utili, tenendo
fermo  il concetto che, per ogni vano in piu' dei cinque, puo' essere
consentito   un   aumento  di  superficie  analogamente  al  criterio
enunciato  nel ripetuto art. 48, nella misura convenzionale di mq. 16
a vano.
La  prova dell'esistenza del requisito oggettivo deve risultare nello
stesso atto di assegnazione.
Giova  peraltro far presente che, in merito al requisito oggettivo di
cui  sopra,  quanto  precede deve riferirsi soltanto alle costruzioni
realizzate  in  base  a  leggi  anteriori all'entrata in vigore della
legge  5  agosto 1978, n. 457, la quale, con l'ultimo comma dell'art.
16,  per le costruzioni da essa disciplinate, ha indicato, al fine di
consentire l'agevolazione stessa, una superficie massima di mq. 95 al
netto  dei  muri  perimetrali e di quelli interni, oltre a mq. 18 per
autorimessa o posto macchina.
L'ultimo  comma  dell'art.  8  dispone  che i benefici tributari, che
possono  essere  concessi con i suindicati criteri, siano applicabili
anche  agli  atti di assegnazione compiuti anteriormente alla data di
entrata in vigore (31 dicembre 1980) della legge 22 dicembre 1980, n.
891,  "  purche'  le  imposte  ad  essi relative non siano gia' state
corrisposte  in  via  definitiva  come  conseguenza  di  un  rapporto
tributario  ormai  chiuso " e che " non si fa luogo alla restituzione
dell'imposta  corrisposta al momento della registrazione dell'atto di
assegnazione ".
Per  quanto riguarda la qualificazione del rapporto tributario come "
chiuso   "  sembra  opportuno  riportarsi  al  principio  piu'  volte
affermato  dalla Corte di Cassazione (vedi fra l'altro la sentenza 27
ottobre  1965,  n  2276)  ed  al  quale si associa anche l'Avvocatura
Generale  dello Stato con il parere contenuto nel foglio n. 27650 del
30  novembre  1965 nel senso che puo' considerarsi chiuso il rapporto
definito  con sentenza (o decisione) passata in giudicato prima della
entrata in vigore della nuova legge.
Naturalmente  deve  intendersi  anche  chiuso  il rapporto tributario
quando  siano  gia'  trascorsi  i  termini  di  decadenza  triennale,
previsti dall'art. 75 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, del diritto
del   contribuente  a  conseguire  il  rimborso  dell'imposta  pagata
antecedentemente.
Pertanto  ai  contribuenti  che  si  trovino in tali condizioni e che
chiedano  il rimborso fino a quando il relativo diritto non sia stato
gia'   colpito   dalla  cennata  decadenza,  non  potra'  negarsi  la
restituzione  di  imposte  complementari o suppletive gia' pagate per
l'assegnazione dell'alloggio
Resta  inteso,  peraltro,  che nessun rimborso puo' essere effettuato
per le imposte principali pagate al momento della registrazione.
Devesi rilevare, infine, che ai sensi del sesto comma di detto art 8,
aggiunto  dalla  legge  di  conversione  22 dicembre 1980, n. 891, le
assegnazioni   di   case  di  abitazione  a  soci,  effettuate  dalle
cooperative  edilizie  in questione, sono da assoggettare all'imposta
sul  valore  aggiunto allorche' non sussistano i requisiti soggettivi
ed oggettivi sopra illustrati.
In  tale  ipotesi,  l'I.V.A.  si rende applicabile nella misura del 2
percento se l'assegnazione ha come oggetto una casa di abitazione non
di  lusso,  di  cui  all'art.  13 della legge 2 luglio 1949, n. 408 e
successive modificazioni.
L'applicazione  dell'I.V.A.  sugli atti di assegnazione ai soci delle
case  di  abitazione  in  argomento  decorre dalla data di entrata in
vigore della citata legge n. 891.
Per  le assegnazioni invece poste in essere anteriormente all'entrata
in  vigore di tale legge si rende, ovviamente, applicabile la vecchia
normativa  che  escludeva  dal campo di applicazione dell'I.V.A., con
conseguente applicazione dell'imposta di registro, le assegnazioni di
case  di abitazione fatte ai soci da cooperative edilizie a norma del
regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165
Gli  Uffici  in  indirizzo e le Associazioni di categoria interessate
sono pregati di curare la piu' ampia divulgazione del contenuto della
presente circolare.

                                                 Il Ministro REVIGLIO