IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Visto l'art. 3 della legge 24 aprile 1980, n. 146;
  Considerato  che  per  il  corrente anno 1981 il trattamento minimo
annuo  delle  pensioni  da  lavoro  dipendente  erogato dall'I.N.P.S.
supera l'importo di lire due milioni cinquecentomila;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza di adeguare il
predetto limite di reddito per consentire all'I.N.P.S. l'applicazione
dell'ulteriore  detrazione  prevista dal citato art. 3 della legge n.
146;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 18 luglio 1981;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  delle  finanze,  di  concerto con i Ministri del bilancio e
della programmazione economica e del tesoro;

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.

  Con effetto dal 1 gennaio 1981 l'importo di lire 2 milioni 500 mila
di  cui  all'art.  3 della legge 24 aprile 1980, n. 146, e' elevato a
lire 3 milioni.