La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
                      (Principio di legalita') 
 
  Nessuno puo' essere assoggettato a sanzioni amministrative  se  non
in forza  di  una  legge  che  sia  entrata  in  vigore  prima  della
commissione della violazione. 
  Le  leggi  che  prevedono  sanzioni  amministrative  si   applicano
soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati.