IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di non paralizzare l'attivita' gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno 1982; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 1981; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze; EMANA il seguente decreto: Art. 1. Il bilancio di previsione dei comuni e delle province per l'anno 1982 deve essere deliberato in pareggio entro il 31 marzo 1982. La relativa deliberazione, corredata dal bilancio e dal certificato di cui al successivo art. 6 viene trasmessa dal segretario dell'ente all'organo regionale di controllo entro i dieci giorni successivi all'adozione. Il controllo dei bilanci da parte degli organi regionali avviene con le modalita' e nei termini previsti dall'art. 1 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3. Per l'integrale applicazione delle disposizioni previste nel presente decreto, in sede di esame dei bilanci gli organi regionali di controllo sono tenuti - tra l'altro - ad accertare, sulla base di idonei elementi forniti dagli enti, l'inclusione, tra le previsioni, di adeguati stanziamenti di entrata.