IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Visti gli articoli 5 e 6 della legge 29 aprile 1976, n. 177; Vista la legge 20 marzo 1980, n. 75, contenente, fra l'altro, le norme di interpretazione e di attuazione dell'art. 6 della citata legge n. 177; Visto, in particolare, l'art. 16 della suddetta legge n. 75 che stabilisce che l'ammontare delle riserve matematiche relative agli assegni vitalizi da trasferire all'Istituto nazionale della previdenza sociale, ai sensi dell'art. 11 della legge medesima, e' determinato in relazione all'eta' del titolare e all'importo dell'assegno, riferiti alla data del 31 dicembre 1975, facendo uso delle tariffe approvate con decreto ministeriale 27 gennaio 1964; Ritenuto che le tabelle approvate con il precitato decreto ministeriale vanno opportunamente integrate al fine di prevedere tutte le ipotesi di trasferimento degli assegni vitalizi diretti ed indiretti; Decreta: Art. 1. Le tariffe previste dal primo comma dell'art. 16 della legge 20 marzo 1980, n. 75, per il calcolo delle riserve matematiche relative agli assegni vitalizi da trasferire ai sensi dell'art. 11 della legge medesima, sono determinate nelle misure contenute nelle tabelle da 1 a 9 allegate al presente decreto.