IL MINISTRO 
 
 
                DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE 
 
 
                           DI CONCERTO CON 
 
 
                       IL MINISTRO DEL TESORO 
 
Visti gli articoli 5 e 6 della legge 29 aprile 1976, n. 177; 
Vista la legge 20 marzo 1980, n.  75,  contenente,  fra  l'altro,  le
norme di interpretazione e di attuazione  dell'art.  6  della  citata
legge n. 177; 
Visto, in particolare, l'art. 16  della  suddetta  legge  n.  75  che
stabilisce che l'ammontare delle riserve  matematiche  relative  agli
assegni  vitalizi  da   trasferire   all'Istituto   nazionale   della
previdenza sociale, ai sensi dell'art. 11 della  legge  medesima,  e'
determinato  in  relazione  all'eta'  del  titolare   e   all'importo
dell'assegno, riferiti alla data del 31 dicembre  1975,  facendo  uso
delle tariffe approvate con decreto ministeriale 27 gennaio 1964; 
Ritenuto  che  le  tabelle  approvate  con   il   precitato   decreto
ministeriale vanno opportunamente  integrate  al  fine  di  prevedere
tutte le ipotesi di trasferimento degli assegni vitalizi  diretti  ed
indiretti; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1. 
 
Le tariffe previste dal primo comma dell'art. 16 della legge 20 marzo
1980, n. 75, per il calcolo delle riserve matematiche  relative  agli
assegni vitalizi da trasferire ai  sensi  dell'art.  11  della  legge
medesima, sono determinate nelle misure contenute nelle tabelle da  1
a 9 allegate al presente decreto.