La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Ai  sensi  della  presente  legge  per miele si intende il prodotto
alimentare  che  le  api domestiche producono dal nettare dei fiori o
dalle secrezioni provenienti da parti vive di piante o che si trovano
sulle stesse, che esse bottinano, trasformano, combinano con sostanze
specifiche  proprie,  immagazzinano  e  lasciano  maturare  nei  favi
dell'alveare.
  Tale prodotto puo' essere fluido, denso o cristallizzato.
  Il miele a seconda dell'origine si distingue in:
    a)  miele  di  nettare: miele ottenuto principalmente dal nettare
dei fiori;
    b)   miele   di   melata:  miele  ottenuto  principalmente  dalle
secrezioni provenienti da parti vive di piante o che si trovano sulle
stesse.
  Il miele a seconda del metodo di estrazione si distingue in:
    1)  miele in favo: miele immagazzinato dalle api negli alveoli di
favi da esse appena costruiti non contenenti covata e venduto in favi
anche interi con celle opercolate;
    2)  miele  con pezzi di favo: miele che contiene uno o piu' pezzi
di miele in favo;
    3)  miele  scolato:  miele  ottenuto  mediante scolatura dei favi
disopercolati non contenenti covata;
    4)  miele  centrifugato:  miele ottenuto mediante centrifugazione
dei favi disopercolati non contenenti covata;
    5)  miele  torchiato:  miele ottenuto mediante pressione dei favi
non  contenenti  covata,  senza  riscaldamento  o  con  riscaldamento
moderato.