La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Ai sensi della presente legge per miele si intende il prodotto alimentare che le api domestiche producono dal nettare dei fiori o dalle secrezioni provenienti da parti vive di piante o che si trovano sulle stesse, che esse bottinano, trasformano, combinano con sostanze specifiche proprie, immagazzinano e lasciano maturare nei favi dell'alveare. Tale prodotto puo' essere fluido, denso o cristallizzato. Il miele a seconda dell'origine si distingue in: a) miele di nettare: miele ottenuto principalmente dal nettare dei fiori; b) miele di melata: miele ottenuto principalmente dalle secrezioni provenienti da parti vive di piante o che si trovano sulle stesse. Il miele a seconda del metodo di estrazione si distingue in: 1) miele in favo: miele immagazzinato dalle api negli alveoli di favi da esse appena costruiti non contenenti covata e venduto in favi anche interi con celle opercolate; 2) miele con pezzi di favo: miele che contiene uno o piu' pezzi di miele in favo; 3) miele scolato: miele ottenuto mediante scolatura dei favi disopercolati non contenenti covata; 4) miele centrifugato: miele ottenuto mediante centrifugazione dei favi disopercolati non contenenti covata; 5) miele torchiato: miele ottenuto mediante pressione dei favi non contenenti covata, senza riscaldamento o con riscaldamento moderato.