IL MINISTRO DEL TESORO Visti la legge 9 gennaio 1978, n. 8 ed il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 1206, e successive modificazioni, sul trattamento economico di missione e di trasferimento al personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato; Visto che dette norme prevedono, tra l'altro, la facolta' di rideterminare annalmente le misure dell'indennita' di trasferta e di altre indennita', nel limite del 12 per cento di quelle in atto nell'anno precedente, in relazione agli indici rilevati per la maggiorazione dell'indennita' integrativa speciale di cui gli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni; Visto il decreto ministeriale 6 febbraio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 138 del 21 maggio 1982, con il quale e' stato provveduto a rideterminare, a decorrere dal 1° gennaio 1982, le misure dell'indennita' di trasferta e delle altre indennita' ad essa connesse; Ritenuto che ai fini della rideterminazione delle predette indennita' a decorrere dal 1° gennaio 1983 occorre prendere in considerazione la variazione percentuale intervenuta tra gli anni 1982 e 1981 degli indici del costo della vita valevoli ai fini della determinazione delle variazioni dell'indennita' di contingenza nei settori dell'industria e del commercio presi a base per la maggiorazione dell'indennita' integrativa speciale; Vista la lettera dell'Istituto centrale di statistica del 22 gennaio 1983, n. 1632, dalla quale risulta che la suddetta variazione percentuale e' stata del 15,96 per cento; Ritenuto opportuno procedere all'aumento delle misure delle sopra indicate indennita' nel previsto limite del 12 per cento, operando gli arrotondamenti previsti dalle citate disposizioni; Decreta: A decorrere dal 1° gennaio 1983 le misure dell'indennita' di trasferta e delle altre indennita' ad essa connesse sono rideterminate come segue: a) l'indennita' di trasferta di cui all'art. 2 delle disposizioni sulle competenze accessorie approvate con legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni (art. 2, comma secondo, legge 9 gennaio 1978, n. 8 e art. 1, punto A), decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 1206) e' elevata: da L. 1.430 a L. 1.610 » » 1.200 » » 1.350 » » 1.020 » » 1.150 » » 750 » » 840 b) le indennita' sostitutive dell'indennita' di missione rideterminate in correlazione con le misure dell'indennita' di trasferta stabilite al punto A) dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 1206, ai sensi degli articoli 41, 48 e 59 delle disposizioni sulle competenze accessorie approvate con legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni (articolo 1, punto B), decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 1206), gia' elevate con il decreto ministeriale citato nelle premesse, sono aumentate di un ulteriore 12 per cento; c) il premio orario di presenza a bordo di cui all'art. 52, lettera B) , delle disposizioni sulle competenze accessorie approvate con legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni (art. 1, punto C), del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 1206 e art. 11 legge 1° agosto 1978, n. 448) e' elevato: da L. 870 a L. 980 » » 640 a » 720 Il presente decreto sara' comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 4 febbraio 1983 Il Ministro: GORIA Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 marzo 1983 Registro n. 12 Tesoro, foglio n. 266