IL MINISTRO DEL TESORO 
 
  Vista la legge 26 luglio 1978, n. 417, e  successive  modificazioni
sul trattamento di missione e di trasferimento  ai  magistrati,  agli
avvocati ed ai procuratori dello Stato, agli appartenenti alle  Forze
armate  ed  ai  Corpi   organizzati   militarmente,   ai   professori
universitari ed ai dirigenti statali che consentono, tra l'altro,  di
rideterminare annualmente, nel limite del 12 per cento  delle  misure
in atto nell'anno precedente, le misure dell'indennita' di  trasferta
e di altre indennita', in  relazione  agli  indici  rilevati  per  la
maggiorazione  dell'indennita'  integrativa  speciale  di  cui   agli
articoli 1 e 2 della legge 27  maggio  1959,  n.  324,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16  gennaio  1978,
n. 513, sul trattamento di missione  e  di  trasferimento  per  altre
categorie di dipendenti statali, il quale prevede analoga facolta' di
rideterminazione nello stesso limite del 12 per cento; 
  Visti gli articoli 1 e 4 della legge 21 dicembre 1978, n.  852  che
attribuiscono  al  personale  dell'Amministrazione  periferica  delle
dogane ed imposte indirette una particolare indennita' di  trasferta,
rideterminabile, ai sensi dell'art. 5 della stessa legge, secondo  le
disposizioni di  cui  al  suindicato  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 513; 
  Visto il decreto ministeriale 6  febbraio  1982,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 139 del 22 maggio 1982, con il
quale e' stato provveduto a rideterminare, a decorrere dal 1° gennaio
1982, le misure dell'indennita' di trasferta e delle altre indennita'
ad essa connesse; 
  Ritenuto  che  ai  fini  della  rideterminazione   delle   predette
indennita' a decorrere  dal  1°  gennaio  1983  occorre  prendere  in
considerazione la variazione percentuale  intervenuta  tra  gli  anni
1982 e 1981 degli indici del costo della vita valevoli ai fini  della
determinazione delle variazioni dell'indennita'  di  contingenza  nei
settori  dell'industria  e  del  commercio  presi  a  base   per   la
maggiorazione dell'indennita' integrativa speciale; 
  Vista la  lettera  dell'Istituto  centrale  di  statistica  del  22
gennaio 1983, n. 1632, dalla quale risulta che la suddetta variazione
percentuale e' stata del 15,96 per cento; 
  Ritenuto  opportuno  procedere  all'aumento  delle   misure   delle
sopraindicate indennita' nel limite del 12 per  cento,  operando  gli
arrotondamenti previsti dalle citate disposizioni; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1. 
 
  A decorrere dal  1°  gennaio  1983  le  misure  dell'indennita'  di
trasferta  e  delle  altre   indennita'   ad   essa   connesse   sono
rideterminate come segue: 
  a) l'indennita' di trasferta (art. 1 della legge 26 luglio 1978, n.
417 e art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica  16  gennaio
1978, n. 513) e' elevata: 
  da L. 40.000 a L. 44.800 
   » »  33.400 » »  37.500 
   » »  28.300 » »  31.700 
   » »  20.600 » »  23.100 
   » »  14.800 » »  16.600 
  b) l'indennita' per il trasporto di mobili e masserizie su percorsi
serviti da ferrovia (art. 8, comma terzo, della legge 26 luglio 1978,
n. 417) e' elevata da L. 90 a L. 101; 
  c) l'indennita' per percorsi o frazioni di percorso non serviti  da
servizi di linea (art. 8, comma quinto, della legge 26  luglio  1978,
n. 417 e art. 5, comma  quarto,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513) e' elevata da L. 148 a L. 166; 
  d) l'indennita' per percorsi effettuati  a  piedi  (art.  8,  comma
quinto, della legge 26 luglio 1978, n. 417 e art.  5,  comma  quarto,
del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n.  513)
e' elevata da L. 222 a L. 249; 
  e) l'indennita' per il trasporto di mobili e masserizie su percorsi
non serviti da ferrovia (art. 8, comma sesto, della legge  26  luglio
1978, n. 417 e art. 5, comma quinto, del decreto del Presidente della
Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513) e' elevata da L. 222 a L. 249.