IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 26 luglio 1978, n. 417, e successive modificazioni sul trattamento di missione e di trasferimento ai magistrati, agli avvocati ed ai procuratori dello Stato, agli appartenenti alle Forze armate ed ai Corpi organizzati militarmente, ai professori universitari ed ai dirigenti statali che consentono, tra l'altro, di rideterminare annualmente, nel limite del 12 per cento delle misure in atto nell'anno precedente, le misure dell'indennita' di trasferta e di altre indennita', in relazione agli indici rilevati per la maggiorazione dell'indennita' integrativa speciale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513, sul trattamento di missione e di trasferimento per altre categorie di dipendenti statali, il quale prevede analoga facolta' di rideterminazione nello stesso limite del 12 per cento; Visti gli articoli 1 e 4 della legge 21 dicembre 1978, n. 852 che attribuiscono al personale dell'Amministrazione periferica delle dogane ed imposte indirette una particolare indennita' di trasferta, rideterminabile, ai sensi dell'art. 5 della stessa legge, secondo le disposizioni di cui al suindicato decreto del Presidente della Repubblica n. 513; Visto il decreto ministeriale 6 febbraio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 139 del 22 maggio 1982, con il quale e' stato provveduto a rideterminare, a decorrere dal 1° gennaio 1982, le misure dell'indennita' di trasferta e delle altre indennita' ad essa connesse; Ritenuto che ai fini della rideterminazione delle predette indennita' a decorrere dal 1° gennaio 1983 occorre prendere in considerazione la variazione percentuale intervenuta tra gli anni 1982 e 1981 degli indici del costo della vita valevoli ai fini della determinazione delle variazioni dell'indennita' di contingenza nei settori dell'industria e del commercio presi a base per la maggiorazione dell'indennita' integrativa speciale; Vista la lettera dell'Istituto centrale di statistica del 22 gennaio 1983, n. 1632, dalla quale risulta che la suddetta variazione percentuale e' stata del 15,96 per cento; Ritenuto opportuno procedere all'aumento delle misure delle sopraindicate indennita' nel limite del 12 per cento, operando gli arrotondamenti previsti dalle citate disposizioni; Decreta: Art. 1. A decorrere dal 1° gennaio 1983 le misure dell'indennita' di trasferta e delle altre indennita' ad essa connesse sono rideterminate come segue: a) l'indennita' di trasferta (art. 1 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513) e' elevata: da L. 40.000 a L. 44.800 » » 33.400 » » 37.500 » » 28.300 » » 31.700 » » 20.600 » » 23.100 » » 14.800 » » 16.600 b) l'indennita' per il trasporto di mobili e masserizie su percorsi serviti da ferrovia (art. 8, comma terzo, della legge 26 luglio 1978, n. 417) e' elevata da L. 90 a L. 101; c) l'indennita' per percorsi o frazioni di percorso non serviti da servizi di linea (art. 8, comma quinto, della legge 26 luglio 1978, n. 417 e art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513) e' elevata da L. 148 a L. 166; d) l'indennita' per percorsi effettuati a piedi (art. 8, comma quinto, della legge 26 luglio 1978, n. 417 e art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513) e' elevata da L. 222 a L. 249; e) l'indennita' per il trasporto di mobili e masserizie su percorsi non serviti da ferrovia (art. 8, comma sesto, della legge 26 luglio 1978, n. 417 e art. 5, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513) e' elevata da L. 222 a L. 249.