Ai  direttori generali degli uffici
                                  centrali;

                                  Ai    direttori    degli   istituti
                                  centrali e periferici;

                                  Al   Ministero   delle   finanze  -
                                  Gabinetto;

                                  Al   Ministero   delle   finanze  -
                                  Ufficio legislativo;

                                  Al   Ministero   delle   finanze  -
                                  Direzione  generale  delle  imposte
                                  dirette;

                                  Al   Ministero   delle   finanze  -
                                  Direzione  generale  delle  imposte
                                  indirette:

La  legge  2 agosto 1982, n. 512, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n.  216  del 7 agosto 1982 modifica sostanzialmente il regime fiscale
di beni di rilevante interesse culturale.

Le  agevolazioni  riguardano  sia  le imposte dirette, sia le imposte
indirette  (registro  e  successioni), e pertanto i relativi articoli
andranno  ad  integrare  i  provvedimenti  che  regolano i rispettivi
tributi;  cosi'  ciascun articolo porta l'indicazione della legge che
regola  il  tributo  nel  cui  contesto  la  nuova  norma  andra'  ad
inserirsi.

Poiche'   pervengono   continue   richieste  di  delucidazioni  sulle
modalita'  di  applicazione  della  legge  e  nell'attesa  che  norme
regolamentari, da emanarsi di concerto dal Ministro delle finanze con
il Ministro per i beni culturali e ambientali, regolino la esecuzione
delle  disposizioni  di  legge,  si  e' ritenuto opportuno emanare la
seguente  circolare  esplicativa,  confidando nella collaborazione di
tutti  gli  uffici periferici interessati nella segnalazione di tutti
quei  problemi  o  casi  da  tener  conto in sede di emanazione delle
anzidette norme regolamentari.

Art.   1  -  Esenzioni  da  imposte  dirette  per  gli  immobili  con
destinazione ad usi culturali.

L'art.  1  della  legge prevede agevolazioni fiscali per gli immobili
totalmente  adibiti  a sedi aperte al pubblico di musei, biblioteche,
archivi, cineteche, emeroteche statali, di privati, di enti pubblici,
di   istituzioni   e   fondazioni.  La  condizione  per  ottenere  la
agevolazione  fiscale  e'  che al possessore non derivi alcun reddito
dalla utilizzazione dell'immobile.

Questa prima parte della norma non comporta una particolare attivita'
istruttoria  da  parte  degli  uffici  del  Ministero, essendo sia la
individuazione e qualificazione del museo, biblioteca, archivio, ecc.
che   l'accertamento   della  condizione  (mancanza  di  reddito)  di
competenza dell'ufficio finanziario. Tutt'al piu', qualora lo ufficio
finanziario  dovesse nutrire perplessita' se una determinata raccolta
costituisca museo, pinacoteca o emeroteca ecc..., i competenti uffici
della amministrazione per beni culturali forniranno, a richiesta, gli
elementi  necessari  all'ufficio finanziario per la applicazione o no
della agevolazione fiscale.

La  norma  prevede anche agevolazioni fiscali a parchi e giardini che
siano  aperti al pubblico o la cui conservazione sia riconosciuta dal
Ministero per i beni culturali e ambientali di pubblico interesse.

Questa  seconda  ipotesi  puo'  riferirsi  sia  alle  ville, parchi e
giardini  che  abbiano  l'interesse  artistico  e  storico previsto e
tutelato  dalla  legge  1°  giugno  1939,  n.  1089,  sia alle ville,
giardini  e  parchi  che,  non  contemplati dalle leggi per la tutela
delle  cose di interesse artistico o storico, si distinguono, a norma
dell'art.  1  della  legge  29  giugno 1939, n. 1497, per la loro non
comune bellezza.

In  entrambe  le  ipotesi il riconoscimento del pubblico interesse e'
dato  dalla  imposizione  del  vincolo  a norma delle leggi 1° giugno
1939, n. 1089, o 29 giugno 1939, n. 1497.

Il  secondo comma dell'art. 1 prevede la decadenza dalle agevolazioni
tributarie nel caso di mutamento di destinazione degli immobili senza
la   preventiva   autorizzazione   dell'amministrazione  per  i  beni
culturali, o in caso di mancato assolvimento degli obblighi di legge,
per consentire allo Stato l'esercizio del diritto di prelazione.

La norma merita un chiarimento. L'immobile che gode l'agevolazione in
quanto  adibito, ad esempio, a museo, qualora venga ad essere adibito
ad  ufficio,  cessa  di  rientrare nella previsione agevolativa ed e'
quindi ovvio che decada dalla agevolazione tributaria. Lo stesso e' a
dirsi   se   il   possessore   dell'immobile,   pur  mantenendone  la
destinazione  prevista dalla legge agevolativa, ne ricavi un reddito.
La   difficolta'  puo'  derivare	  dall'obbligo  che  l'ultimo  comma
dell'art.  1  pone  all'amministrazione  per i beni culturali di dare
immediata  comunicazione  agli  uffici tributari delle violazioni che
comportano  la  decadenza. Orbene, tale obbligo non puo' che avere ad
oggetto  i beni sui quali l'amministrazione esercita la tutela, cioe'
i beni vincolati non avendo l'amministrazione alcun modo di conoscere
e dare comunicazione di eventi che riguardano immobili non soggetti a
tutela e quindi sottratti ai suo potere istituzionale.

Cio'  vale  soprattutto per la violazione degli obblighi di legge per
consentire  allo  Stato  l'esercizio  del  diritto di prelazione, che
presuppone  un immobile comunque vincolato. Gli immobili non soggetti
a  tutela ma compresi nella previsione agevolativa per via della loro
destinazione,  dovranno  essere  soggetti al normale potere ispettivo
dei competenti organi tributari.

Art.   2   -  Aggiornamento  dei  redditi  catastali  degli  immobili
vincolati.

L'agevolazione  prevista  dall'art.  2  non  comporta  difficolta' di
interpretazione,  riguardando  solo immobili vincolati ai sensi della
legge 1° giugno 1939, n. 1089.

Art.  3  -  Oneri  deducibili  dal  reddito  delle  persone fisiche e
giuridiche.

L'art.  3  al  primo  comma  prevede  la  deducibilita'  delle  spese
sostenute  per  la  manutenzione,  protezione  o  restauro delle cose
vincolate  ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089 e del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  30  settembre  1963,  n. 1409. La
necessita'  delle  spese,  quando  non  siano obbligatorie per legge,
cioe'  quando  non  vengano  imposte  ai  sensi  dell'art.  16  della
richiamata legge di tutela, deve risultare da apposita certificazione
rilasciata,   per   i   beni   archeologici,   dalla   soprintendenza
archeologica;   per   i  beni  immobili,  edifici,  ville,  complessi
immobiliari   dalla   Soprintendenza   per   i   beni   ambientali  e
architettonici;  per  i  beni di interesse artistico aventi natura di
cose  mobili dalla Soprintendenza per i beni artistici e storici; per
i  beni archivistici dalla soprintendenza archivistica competente per
territorio,  mentre,  per i beni librari e biblioteche, la competenza
e'  dell'ufficio  centrale  per  i  beni  librari,  che  si  avvarra'
dell'opera  degli  Istituti  centrali  e  delle biblioteche pubbliche
dipendenti.

Il  giudizio  di congruita' della spesa va invece effettuato d'intesa
con l'UTE competente per territorio.

L'art.  3 al n. 2) prevede la deducibilita' delle erogazioni liberali
in  danaro  fatte  a  favore  dello  Stato,  di  enti  o  istituzioni
pubbliche, di fondazioni, di associazioni legalmente riconosciute che
senza  scopo  di  lucro svolgono o promuovono attivita' di studio, di
ricerca   e   di  documentazione  di  rilevante  valore  culturale  e
artistico,  effettuati per l'acquisto, la manutenzione, la protezione
o  il  restauro delle cose indicate nell'art. 1 della legge 10 giugno
1939,  n.  1089,  e  nel  decreto  del Presidente della Repubblica 30
settembre  1963,  n.  1409. L'espressione usata dal legislatore (cose
"indicate"  e  non "sottoposte" alla legge di tutela) puo' ingenerare
il dubbio che l'erogazione liberale possa avere ad oggetto anche beni
culturali   al   momento  della  erogazione  non  vincolati,  purche'
presentino  interesse storico, artistico, archeologico, etnografico o
archivistico.  Senonche',  trattandosi di beni culturali che comunque
devono  appartenere oltre che allo Stato a enti o istituti legalmente
riconosciuti  e  tenuti quindi a presentare a norma dell'art. 4 della
legge  di tutela l'elenco descrittivo delle cose indicate nell'art. 1
di  loro  spettanza, non puo' che trattarsi di beni vincolati a norma
del predetto art. 4.

La  norma fa carico al Ministero per i beni culturali e ambientali di
stabilire  i  tempi  necessari affinche' le erogazioni fatte a favore
delle associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle
fondazioni siano utilizzate per gli scopi suindicati e di controllare
l'impiego delle erogazioni medesime.

Sara' dunque competenza delle soprintendenze adempiere agli anzidetti
obblighi  di  legge,  mentre  per  i  beni  librari  la competenza e'
dell'ufficio centrale per i beni librari e gli istituti culturali che
potra'   avvalersi   dell'opera   degli  istituti  centrali  e  delle
biblioteche pubbliche dipendenti.

La norma prevede altresi' erogazioni per l'organizzazione di mostre e
di  esposizioni  che  siano  di  rilevante  interesse  scientifico  e
culturale,  nonche'  per  studi  e  ricerche eventualmente a tal fine
necessari.   In  questa  ipotesi  pero'  la  competenza  a  concedere
l'autorizzazione   e'   dell'ufficio   centrale,  previo  parere  del
competente   comitato   di   settore   del  Consiglio  nazionale.  Le
soprintendenze,   pertanto,   che  dovessero  ricevere  richieste  di
autorizzazione  a  mostre  o  esposizioni, ai fini delle agevolazioni
fiscali,  dovranno  istruire  la domanda trasmettendola quindi per il
seguito di competenza all'ufficio centrale.

Anche  questa  norma  prevede decadenza, sia in caso di mancato o non
integrale utilizzo delle erogazioni liberali sia in caso di mutamento
di   destinazione   dei  beni,  senza  la  preventiva  autorizzazione
dell'amministrazione  in  caso di mancato assolvimento degli obblighi
di  legge  per  consentire  allo  Stato  l'esercizio  del  diritto di
prelazione  sui beni immobili e mobili vincolati o in caso di tentata
esportazione.

Poiche',  come  si e' visto, tutte le cose oggetto della agevolazione
fiscale  prevista  dall'art.  3  sono da ritenersi vincolate e quindi
soggette   alla   tutela   dell'amministrazione,  l'obbligo  di  dare
l'immediata   comunicazione  ai  competenti  uffici  tributari  delle
violazioni  che  comportano  la  decadenza dalle agevolazioni compete
agli  uffici  che  devono controllare l'impiego delle erogazioni e di
tale  obbligo si raccomanda il tempestivo adempimento, atteso che dal
ricevimento   della   comunicazione   della  violazione  agli  uffici
finanziari cominciano a decorrere i termini per il pagamento da parte
del contribuente agevolato dall'imposta e dei relativi accessori.

Art.  4  -  Esclusione dall'attivo ereditario ai fini dell'imposta di
successione.

L'art. 4 prevede che l'erede debba presentare all'amministrazione per
i  beni culturali l'inventario dei beni (che la norma elenca al primo
comma)  che ritenga non debbano essere compresi nell'asse ereditario.
L'inventario, che deve contenere la descrizione particolareggiata dei
beni  con ogni notizia intorno alla loro identificazione, deve essere
presentato  alla  soprintendenza  nel  cui territorio si e' aperta la
successione.  Puo'  avvenire  che  nella  successione cadano beni che
rientrano  nella  competenza  di  soprintendenze  diverse  e  poiche'
l'organo  periferico del Ministero dovra' attestare, per ogni singolo
bene  compreso  nell'inventario,  la  esistenza delle caratteristiche
previste dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e 30 settembre 1963, n.
1409,  dovra'  essere  cura  dell'erede  presentare l'inventario alla
soprintendenza  ritenuta competente, la quale qualora nell'inventario
siano  compresi beni di competenza di altra soprintendenza, invitera'
l'erede  a  stralciare  tali  beni dall'inventario ed a presentare lo
stralcio  (o gli stralci) alla soprintendenza (o alle soprintendenze)
competente per materia.

Per i manoscritti, gli incunaboli, gli autografi i carteggi e i libri
e' competente a provvedere agli adempimenti sopra riportati l'ufficio
centrale  per i beni librari e gli istituti culturali che si avvarra'
dell'opera  degli  istituti  centrali  e  delle biblioteche pubbliche
dipendenti.

Le  attestazioni  cosi'  ottenute dovranno, a cura dell'erede, essere
presentate   al   competente  ufficio  del  registro  all'atto  della
presentazione   della   dichiarazione   di   successione.  Contro  le
attestazioni  o le certificazioni e' ammesso ricorso al Ministero per
i  beni  culturali il quale decide, sentito il competente comitato di
settore del consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.

Per  quanto  riguarda  beni  immobili di interesse storico artistico,
militare,   architettonico,  e  monumentale  che  possano  cadere  in
successione,  la  norma  concede la riduzione del cinquanta per cento
della  imposta  di  successione,  purche'  questi immobili abbiano le
caratteristiche  previste  dalla  legge 1° giugno 1939, n. 1089. Cio'
comporta  due  ipotesi: 1) l'immobile al momento della apertura della
successione  e' gia' vincolato ed allora bastera' che l'erede produca
il  decreto di vincolo; 2) l'immobile al momento della apertura della
successione,  pur  avendo  le caratteristiche previste dalla legge di
tutela,  non  e' vincolato ed allora l'accertamento positivo comporta
per il soprintendente l'obbligo di iniziare immediatamente l'iter per
la  sottoposizione  del  bene  al  vincolo  (art.  4,  comma  12). Ma
l'esistenza    del    vincolo   o   l'accertamento   positivo   delle
caratteristiche  previste  dalla  legge  di tutela non sono di per se
sufficienti  ad  ottenere la riduzione d'imposta, ma occorrera' anche
che  siano stati osservati gli obblighi di conservazione e protezione
dei  beni  caduti  in  successione  e  cio'  anche  se il bene non e'
vincolato,   non   conciliandosi  il  disinteresse  e  l'incuria  del
proprietario  con la concessione da parte dello Stato di un beneficio
tributario  relativamente allo stesso bene. Al riguardo la competente
soprintendenza dovra' rilasciare apposita certificazione.

Anche  la  norma  in esame prevede ipotesi di decadenza dal beneficio
fiscale  facendo  carico alla amministrazione e quindi ai suoi uffici
di  dare  immediata  comunicazione  all'ufficio  del  registro  delle
violazioni, che a norma di legge comportano la decadenza.

Art. 5 - Riduzione dell'aliquota dell'imposta di registro.

L'art. 5 prevede la riduzione dell'aliquota dell'imposta di registro.

Detta  agevolazione non comporta particolare attivita' per gli uffici
dell'amministrazione  per  i beni culturali, in quanto per conseguire
l'agevolazione,  se  trattasi  di beni gia' vincolati, e' sufficiente
che  nell'atto  di  acquisto vengono indicati gli estremi del vincolo
stesso. Solo se si tratta di beni non ancora assoggettati al vincolo,
chi   voglia  beneficiare  della  agevolazione  deve  procurarsi  una
attestazione  da  rilasciarsi  dalla competente soprintendenza da cui
risulti  che  e'  in corso la procedura di sottoposizione del bene al
vincolo.  Sara'  cura del soprintendente comunicare poi al competente
ufficio  del  registro quegli avvenimenti presi in considerazione dal
legislatore   (art.   5,   ultimo   comma)  per  la  decadenza  della
agevolazione fiscale.

Articoli  6  e  7  -  Pagamento  dell'imposta  di successione e della
imposta diretta mediante cessione di beni culturali.

Gli  articoli  6  e  7  introducono  nel nostro sistema tributario il
principio  del  pagamento  dell'imposta di successione e dell'imposta
diretta mediante cessione di beni culturali.

I  beni  culturali  che  possono  essere ceduti allo Stato a scomputo
totale   o  parziale  delle  imposte  di  successione  e  ipotecarie,
catastali  e dirette e relativi interessi, sono tutti quelli indicati
negli  articoli 1, 2 e 5 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, nonche'
gli  archivi  e  i singoli documenti dichiarati di notevole interesse
storico  a  norma  dett'art.  36  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica  30  settembre  1963,  n. 1409, nonche' le opere di autori
viventi  o  la  cui  esecuzione  risalga  anche ad epoca inferiore al
cinquantennio e di cui lo Stato sia interessato all'acquisizione.

I beni indicati negli articoli 1, 2, e 5 della legge n. 1089 del 1939
non   e'   necessario   che  siano  stati  anche  vincolati,  dovendo
l'amministrazione  per  i  beni culturali attestare comunque per ogni
singolo bene la esistenza delle caratteristiche che rendono quel bene
passibile   di   tutela   (quindi   l'interesse   artistico  storico,
archeologico,   etnografico,  etc.)  e  l'interesse  dello  Stato  ad
acquistarlo.

Le  norme  consentono  che  vengano  ceduti  in  pagamento  sia  beni
rientranti  nella  prescrizione della legge n. 1089 del 1939, o della
legge  n.  1409  del  1963,  sia  opere  di  autori  viventi o la cui
esecuzione risalga ad epoca inferiore al cinquantennio.

Il  proponente  deve  presentare  la proposta di cessione, per i beni
d'interesse  artistico  storico  o  archivistico  alle soprintendenze
competenti  per materia e per i beni librari all'ufficio centrale per
i  beni  librari  e  gli Istituti culturali; detti organi ricevuta la
proposta   provvedono   anzitutto  ad  informare  gli  enti  pubblici
territoriali  (regione,  provincia o comune) nella cui circoscrizione
trovansi  i  beni  culturali  offerti  in  cessione per acquisirne il
parere.

Una  volta ottenuto il parere, o decorso il termine fissato senza che
il  parere  sia  pervenuto  (trattasi di parere non obbligatorio), le
soprintendenze istruiranno la proposta (per i beni librari come si e'
visto la proposta e' presentata direttamente all'ufficio centrale che
istruira' la pratica) documentando per ogni singolo bene la esistenza
delle  caratteristiche previste dalla vigente legislazione di tutela,
e  la  trasmetteranno  al  competente  ufficio  centrale il quale, se
trattasi  di  opere  di autori viventi o la cui esecuzione risalga ad
epoca  inferiore  al  cinquantennio, dovra' sottoporre la proposta al
competente  comitato  di  settore  del Consiglio nazionale per i beni
culturali,  che  dovra'  esprimersi  sull'interesse  dello Stato alla
acquisizione del bene.

Se  la  proposta  di  cessione  non viene accolta, l'ufficio centrale
predispone  un decreto che, a firma del Ministro per i beni culturali
e  ambientali  di concerto con il Ministro delle finanze, respinge la
proposta  con  congrua  motivazione.  Il  decreto  e'  trasmesso alla
soprintendenza  che  ne  da comunicazione al proponente e all'ufficio
finanziario  competente;  a  detto  incombente  per  i  beni  librari
provvede l'ufficio centrale.

Se  la  proposta di cessione e' meritevole di accoglimento, l'ufficio
centrale  ne investe l'apposita commissione prevista dal quarto comma
dell'art.  6  e  dell'art. 7 che stabilira' le condizioni e il valore
della  cessione  dopo  di che predisporra' il decreto che a firma del
Ministro  per  i beni culturali di concerto il Ministro delle finanze
contiene  l'accettazione  della  proposta alle condizioni e al valore
determinato dalla Commissione.

Il  decreto  ministeriale  da  emanarsi  entro sei mesi dalla data di
presentazione  della  proposta  di  cessione  va  quindi trasmesso al
soprintendente che ne curera' la notificazione al proponente; a detto
incombente  per  i  beni librari provvedera' l'ufficio centrale per i
beni librari e gli istituti culturali.

L'ultimo comma dell'art. 6 e dell'art. 7 prevedono la emanaziane, con
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  su proposta del Ministro
delle  finanze  di  concerto  con  il Ministro per i beni culturali e
ambientali,   di   norme   regolamentari   per  la  esecuzione  delle
disposizioni agevolative.

Cio'   ovviamente   non   significa   che   in   attesa  delle  norme
regolamentari,   le  disposizioni  legislative  non  debbano  trovare
applicazione,  per  cui, in attesa di tali norme gli uffici di questo
Ministero si atterranno alle disposizioni della presente circolare.

                                                  Il Ministro: SCOTTI