La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  Il termine di cui all'articolo 114 della legge 1  aprile  1981,  n.
121, concernente  il  nuovo  ordinamento  dell'Amministrazione  della
pubblica sicurezza, prorogato con l'articolo 1 della legge 24  aprile
1982, n. 174, e successivamente  con  l'articolo  1  della  legge  23
aprile 1983, n. 121, e' ulteriormente prorogato di un anno.