IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Vista la legge 2 febbraio 1973, n. 7, recante norme per l'esercizio delle stazioni di riempimento e per la distribuzione di gas di petrolio liquefatto in bombole, modificata ed integrata dalla legge 1° ottobre 1985, n. 539; Visto l'art. 6 di tale legge, che istituisce a carico dell'utente finale del servizio di distribuzione del gas di petrolio liquefatto, a garanzia della restituzione delle bombole, un deposito cauzionale infruttifero, da corrispondere tramite il venditore, all'azienda distributrice, e da questa da investire in titoli di Stato o garanti dallo Stato; Considerata la necessita', in attuazione dell'ultimo comma dell'art. 6 della citata legge, di approvare il modello dei libri contabili e dei rendiconti per la tenuta della contabilita', e di emanare norme per la tenuta dei bollettari di quietanza da parte del venditore e per la tenuta della contabilita' specifica delle cauzioni da parte delle imprese distributrici; Sentito il parere del Ministero delle finanze; Decreta: Articolo unico Sono approvati gli allegati modelli A, B, C1, C2 e D. Sono altresi approvate le allegate norme regolamentari di cui alle premesse. I modelli e le norme suindicate costituiscono parte integrante del presente decreto il quale sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 23 dicembre 1985 Il Ministro: ALTISSIMO
NOTA AL DECRETO Nota alle premesse: La legge 1° ottobre 1985, n. 539, recante modifiche ed integrazioni alla legge 2 febbraio 1973, n. 7, concernente «Norme per l'esercizio delle stazioni di riempimento e per la distribuzione di gas di petrolio liquefatti rn bombole» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 18 ottobre 1985. Il testo dell'art. 6 della legge suddetta e' riportato infra nella nota all'art. 2 delle norme regolamentari riportate in allegato.