IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA 
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 
 
  Vista la legge 2 febbraio 1973, n. 7, recante norme per l'esercizio
delle stazioni di riempimento  e  per  la  distribuzione  di  gas  di
petrolio liquefatto in bombole, modificata ed integrata  dalla  legge
1° ottobre 1985, n. 539; 
  Visto l'art. 6 di tale legge, che istituisce a  carico  dell'utente
finale del servizio di distribuzione del gas di petrolio  liquefatto,
a garanzia della restituzione delle bombole, un  deposito  cauzionale
infruttifero, da  corrispondere  tramite  il  venditore,  all'azienda
distributrice, e da questa da investire in titoli di Stato o  garanti
dallo Stato; 
  Considerata  la  necessita',  in   attuazione   dell'ultimo   comma
dell'art. 6 della citata legge, di approvare  il  modello  dei  libri
contabili e dei rendiconti per la tenuta  della  contabilita',  e  di
emanare norme per la tenuta dei bollettari di quietanza da parte  del
venditore e per la tenuta della contabilita' specifica delle cauzioni
da parte delle imprese distributrici; 
  Sentito il parere del Ministero delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                           Articolo unico 
 
  Sono approvati gli allegati modelli A, B, C1, C2 e D. 
  Sono altresi approvate le allegate norme regolamentari di cui  alle
premesse. 
  I modelli e le norme suindicate costituiscono parte integrante  del
presente decreto il quale sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
  Roma, addi' 23 dicembre 1985 
 
                                               Il Ministro: ALTISSIMO 
 
 
                                NOTA AL DECRETO 
 
            Nota alle premesse: 
            La legge 1° ottobre 1985, n. 539,  recante  modifiche  ed
          integrazioni alla legge 2 febbraio 1973, n. 7,  concernente
          «Norme per l'esercizio delle stazioni di riempimento e  per
          la distribuzione di gas di petrolio liquefatti rn  bombole»
          e' pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  246  del  18
          ottobre 1985. Il testo dell'art. 6 della legge suddetta  e'
          riportato  infra  nella  nota  all'art.   2   delle   norme
          regolamentari riportate in allegato.