IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO 
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE 
 
  Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n.  829,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938; 
  Viste le proprie ordinanze n. 341/FPC/ZA del 7 settembre  1984,  n.
408/FPC/ZA del 14 novembre 1984, n. 466/FPC/ZA del 18 gennaio 1985  e
n. 578/FPC/ZA del 29 giugno 1985,  pubblicate  rispettivamente  nella
Gazzetta Ufficiale n. 256 del  17  settembre  1984;  n.  319  del  20
novembre 1984; n. 23 del 28 gennaio 1985 e n. 184 del 6 agosto 1985; 
  Visto il fonogramma n. 16555 del 28 dicembre 1985, con il quale  il
presidente della unita' sanitaria locale n. 22 di Pozzuoli chiede  la
ulteriore proroga delle disposizioni contenute nelle ordinanze di cui
sopra fino al 30 giugno 1986, per la definizione dei residui problemi
sanitari insorti a seguito del bradisismo; 
  Ravvisata l'opportunita' di accogliere la cennata richiesta, tenuto
conto del permanere delle esigenze connesse al fenomeno bradisismico; 
  Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni  contraria
norma; 
 
                              Dispone: 
 
  Le disposizioni concernenti  il  collocamento  in  aspettativa  del
presidente dell'unita' sanitaria locale n. 22 di Pozzuoli o di un suo
delegato, emanate e prorogate con le ordinanze citate nelle premesse,
sono ulteriormente prorogate fino al 30 giugno 1986. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
  Roma, addi' 30 dicembre 1985 
 
                                             Il Ministro: ZAMBERLETTI