IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938; Viste le proprie ordinanze n. 341/FPC/ZA del 7 settembre 1984, n. 408/FPC/ZA del 14 novembre 1984, n. 466/FPC/ZA del 18 gennaio 1985 e n. 578/FPC/ZA del 29 giugno 1985, pubblicate rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 17 settembre 1984; n. 319 del 20 novembre 1984; n. 23 del 28 gennaio 1985 e n. 184 del 6 agosto 1985; Visto il fonogramma n. 16555 del 28 dicembre 1985, con il quale il presidente della unita' sanitaria locale n. 22 di Pozzuoli chiede la ulteriore proroga delle disposizioni contenute nelle ordinanze di cui sopra fino al 30 giugno 1986, per la definizione dei residui problemi sanitari insorti a seguito del bradisismo; Ravvisata l'opportunita' di accogliere la cennata richiesta, tenuto conto del permanere delle esigenze connesse al fenomeno bradisismico; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma; Dispone: Le disposizioni concernenti il collocamento in aspettativa del presidente dell'unita' sanitaria locale n. 22 di Pozzuoli o di un suo delegato, emanate e prorogate con le ordinanze citate nelle premesse, sono ulteriormente prorogate fino al 30 giugno 1986. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 30 dicembre 1985 Il Ministro: ZAMBERLETTI