La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Gli studenti della scuola secondaria superiore esercitano personalmente all'atto dell'iscrizione, a richiesta dell'autorita' scolastica, il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica. 2. Viene altresi' esercitato personalmente dallo studente il diritto di scelta in materia di insegnamento religioso in relazione a quanto previsto da eventuali intese con altre confessioni. 3. Le scelte in ordine ad insegnamenti opzionali e ad ogni altra attivita' culturale e formativa sono effettuate personalmente dallo studente. 4. I moduli relativi alle scelte di cui ai precedenti commi devono essere allegati alla domanda di iscrizione. 5. La domanda di iscrizione a tutte le classi della scuola secondaria superiore di studenti minori di eta' - contenente la specifica elencazione dei documenti allegati di cui ai commi 1, 2 e 3 - e' sottoscritta per ogni anno scolastico da uno dei genitori o da chi esercita la potesta', nell'adempimento della responsabilita' educativa di cui all'articolo 147 del codice civile. 6. Sono abrogate le disposizioni in materia di iscrizione nonche' ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge.