IL MINISTRO DEL TESORO 
 
  Visto l'art.  38  della  legge  30  marzo  1981,  n.  119,  recante
disposizioni per  la  formazione  del  bilancio  dello  Stato  (legge
finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19  della  legge
22 dicembre 1984, n. 887 (legge  finanziaria  1985),  in  virtu'  del
quale il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare  operazioni
di  indebitamento,  nel  limite  annualmente  risultante  nel  quadro
generale riassuntivo del bilancio  di  competenza,  anche  attraverso
l'emissione di certificati di  credito  del  Tesoro,  di  durata  non
superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme  contenute  nel
medesimo articolo; 
  Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 42, recante l'approvazione  del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1986; 
  Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556,  convertito,  con
modificazioni,  nella  legge  17  novembre  1986,  n.  759,   recante
modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul  reddito  degli
interessi e altri proventi delle obbligazioni e  dei  titoli  di  cui
all'art. 31 dei decreto del Presidente della Repubblica 29  settembre
1973, n. 601; 
  Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da  destinarsi,  a
norma dell'art. 11, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468,
a  copertura  delle  spese  iscritte  in   bilancio,   procedere   ad
un'emissione di certificati di credito del Tesoro; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1. 
 
  Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo  1981,
n. 119, e  successive  modificazioni,  e'  disposta  un'emissione  di
certificati di credito  del  Tesoro  al  portatore  fino  all'importo
massimo di nominali lire 500 miliardi, della durata  di  sette  anni,
con godimento 19 dicembre 1986, al prezzo di emissione di L. 100  per
ogni  100  lire  di   capitale   nominale,   destinati   a   pubblica
sottoscrizione.