IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed  urgenza  di  prorogare  la
fiscalizzazione degli oneri sociali e  gli  sgravi  contributivi  nel
Mezzogiorno nonche' di adottare misure per taluni settori in crisi; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 20 dicembre 1986; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di  concerto  con  il
Ministro del tesoro; 
 
                                EMANA 
 
il seguente decreto: 
                               Art. 1. 
 
  1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1, 2, 3, 5  e  6  e
all'articolo 3 del decreto-legge 3 luglio 1986, n.  328,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 31 luglio 1976, n. 440, continuano  ad
applicarsi fino a tutto il periodo di paga in corso  al  31  dicembre
1986. 
  2. A favore dei soggetti di cui all'articolo 1 del decreto-legge  3
luglio 1986, n. 328, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  31
luglio 1986, n. 440, e' concessa, a decorrere dal periodo di paga  in
corso al 1 gennaio 1987, una riduzione per ogni mensilita', fino alla
dodicesima compresa, sul contributo di cui all'articolo 31, comma  1,
della legge 28 febbraio 1986, n. 41, di: 
    a) L. 26.000 per ogni dipendente; 
    b) ulteriori L. 83.000 per i dipendenti  delle  imprese  indicate
nell'articolo 1, comma primo, della legge 28 novembre 1980, n. 782, e
nell'articolo 1, comma terzo, del decreto-legge 24 marzo 1982, n. 91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 1982, n. 267; 
    c) ulteriori L. 28.000 per i dipendenti delle imprese che operano
nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli
interventi nel Mezzogiorno,  approvato  con  decreto  del  Presidente
della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. 
  3. A favore  dei  datori  di  lavoro  del  settore  agricoltura  e'
concessa una riduzione per  ogni  mensilita',  fino  alla  dodicesima
compresa, sul contributo di cui all'articolo 31, comma 1, della legge
28 febbraio 1986, n. 41, di L. 74.000 per ogni operaio e di ulteriori
L. 39.000 per ogni operaio a tempo indeterminato. 
  4. A favore delle imprese commerciali di cui all'articolo 4,  comma
19, del decreto-legge 12 settembre  1983,  n.  463,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, ed  all'articolo
1 della legge 8 agosto 1977, n. 573, e' concessa  una  riduzione  per
ogni mensilita', fino alla dodicesima compresa, sul contributo di cui
all'articolo 31, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, di  L.
43.000 per ogni dipendente. 
  5. Le riduzioni di cui al presente articolo  si  applicano  sino  a
concorrenza dell'importo complessivo dei contributi di malattia e  di
maternita' dovuti, ad esclusione della riduzione di L. 39.000 mensili
prevista per gli operai a tempo indeterminato  nel  settore  agricolo
che si  applica  sino  a  concorrenza  dell'importo  complessivo  dei
contributi previdenziali e assistenziali dovuti. 
  6. Le riduzioni di cui al presente articolo nel caso di prestazione
di attivita' lavorativa per un numero di giornate inferiore  al  mese
sono attribuite, per ogni giornata retribuita, in misura pari  ad  un
ventiseiesimo ovvero ad un ventunesimo, rispettivamente per settimana
lavorativa di sei o cinque giorni, del loro ammontare mensile  e  nel
caso  di  lavoro  a  tempo  parziale  di  cui  all'articolo   5   del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, sono attribuite per ogni ora di
attivita' in misura pari ad un sesto del loro  ammontare  giornaliero
come  sopra  determinato,  entro  il  limite  massimo  dell'ammontare
stesso. 
  7. L'ammontare delle riduzioni  di  cui  al  presente  articolo  e'
rivalutato annualmente dalla legge finanziaria in ragione  del  tasso
di inflazione programmato. 
  8. Le riduzioni di cui al presente  articolo  non  spettano  per  i
lavoratori che: 
    a) non siano stati denunciati agli istituti previdenziali; 
    b)  siano  stati  denunciati  con  orari  o  giornate  di  lavoro
inferiori a quelli effettivamente svolti; 
    c) siano stati denunciati con  retribuzioni  inferiori  a  quelle
previste dai contratti collettivi nazionali e provinciali. 
  9. Le disposizioni di cui  al  comma  8  operano  limitatamente  ai
periodi di inosservanza anche di una delle  condizioni  previste  dal
comma stesso. 
  10. All'onere derivante dall'applicazione  del  presente  articolo,
valutato in lire 7.110 miliardi per il 1987, in lire  7.400  miliardi
per il 1988 ed in lire  7.700  miliardi  per  il  1989,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione  dello  stanziamento  iscritto,  ai
fini del bilancio triennale 1987-89, al capitolo 6856 dello stato  di
previsione del Ministero del  tesoro  per  l'anno  finanziario  1987,
all'uopo   utilizzando   lo   specifico    accantonamento    "Proroga
fiscalizzazione dei contributi di malattia ivi  compreso  il  settore
del commercio". 
  11. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.