IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di prorogare la fiscalizzazione degli oneri sociali e gli sgravi contributivi nel Mezzogiorno nonche' di adottare misure per taluni settori in crisi; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 dicembre 1986; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro; EMANA il seguente decreto: Art. 1. 1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1, 2, 3, 5 e 6 e all'articolo 3 del decreto-legge 3 luglio 1986, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 1976, n. 440, continuano ad applicarsi fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1986. 2. A favore dei soggetti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 3 luglio 1986, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 1986, n. 440, e' concessa, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1987, una riduzione per ogni mensilita', fino alla dodicesima compresa, sul contributo di cui all'articolo 31, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, di: a) L. 26.000 per ogni dipendente; b) ulteriori L. 83.000 per i dipendenti delle imprese indicate nell'articolo 1, comma primo, della legge 28 novembre 1980, n. 782, e nell'articolo 1, comma terzo, del decreto-legge 24 marzo 1982, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 1982, n. 267; c) ulteriori L. 28.000 per i dipendenti delle imprese che operano nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. 3. A favore dei datori di lavoro del settore agricoltura e' concessa una riduzione per ogni mensilita', fino alla dodicesima compresa, sul contributo di cui all'articolo 31, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, di L. 74.000 per ogni operaio e di ulteriori L. 39.000 per ogni operaio a tempo indeterminato. 4. A favore delle imprese commerciali di cui all'articolo 4, comma 19, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, ed all'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 573, e' concessa una riduzione per ogni mensilita', fino alla dodicesima compresa, sul contributo di cui all'articolo 31, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, di L. 43.000 per ogni dipendente. 5. Le riduzioni di cui al presente articolo si applicano sino a concorrenza dell'importo complessivo dei contributi di malattia e di maternita' dovuti, ad esclusione della riduzione di L. 39.000 mensili prevista per gli operai a tempo indeterminato nel settore agricolo che si applica sino a concorrenza dell'importo complessivo dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti. 6. Le riduzioni di cui al presente articolo nel caso di prestazione di attivita' lavorativa per un numero di giornate inferiore al mese sono attribuite, per ogni giornata retribuita, in misura pari ad un ventiseiesimo ovvero ad un ventunesimo, rispettivamente per settimana lavorativa di sei o cinque giorni, del loro ammontare mensile e nel caso di lavoro a tempo parziale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, sono attribuite per ogni ora di attivita' in misura pari ad un sesto del loro ammontare giornaliero come sopra determinato, entro il limite massimo dell'ammontare stesso. 7. L'ammontare delle riduzioni di cui al presente articolo e' rivalutato annualmente dalla legge finanziaria in ragione del tasso di inflazione programmato. 8. Le riduzioni di cui al presente articolo non spettano per i lavoratori che: a) non siano stati denunciati agli istituti previdenziali; b) siano stati denunciati con orari o giornate di lavoro inferiori a quelli effettivamente svolti; c) siano stati denunciati con retribuzioni inferiori a quelle previste dai contratti collettivi nazionali e provinciali. 9. Le disposizioni di cui al comma 8 operano limitatamente ai periodi di inosservanza anche di una delle condizioni previste dal comma stesso. 10. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 7.110 miliardi per il 1987, in lire 7.400 miliardi per il 1988 ed in lire 7.700 miliardi per il 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-89, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia ivi compreso il settore del commercio". 11. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.