IL MINISTRO DELLA SANITA' 
 
                           DI CONCERTO CON 
 
                IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 
 
                                  E 
 
                   IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI 
 
  Vista  la  legge  8  novembre  1984,   n.   752,   concernente   il
«Riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle  professioni
sanitarie  ausiliarie,  delle  arti  ausiliarie   delle   professioni
sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia
richiesta la laurea; 
  Visto, in particolare, il secondo comma dell'articolo  unico  della
predetta legge che prevede che il  riconoscimento  del  titolo  debba
essere effettuato in conformita' di criteri stabiliti con decreto del
Ministro della sanita', di concerto con il  Ministro  della  pubblica
istruzione e con il Ministro degli affari esteri; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1. 
 
  1. I cittadini italiani che hanno conseguito all'estero  un  titolo
di  cui  alla  legge  8  novembre  1984,  n.  752,  per  ottenere  il
riconoscimento  di  detti  titoli  in  Italia  devono  presentare  ai
Ministero della sanita' domanda in carta legale corredata di: 
    a) titolo di  studio  di  cui  si  chiede  il  riconoscimento  in
originale o copia autenticata; 
    b) programmi  degli  studi  previsti  per  il  conseguimento  del
suddetto  titolo  con  indicazione  delle  singole  materie  e  delle
esercitazioni pratiche; 
    c) traduzione del titolo e  dei  programmi  in  lingua  italiana,
certificata  conforme  al  testo   originale   dalla   rappresentanza
diplomatica o dall'autorita' consolare italiana nel paese in  cui  il
titolo e' stato rilasciato; 
    d) dichiarazione  della  suddetta  rappresentanza  diplomatica  o
autorita' consolare dalla  quale  risulti  che  il  titolo  e'  stato
rilasciato da autorita' competente ed e' riconosciuto abilitante  «in
loco» e dalla quale  risultino,  altresi',  gli  anni  di  scolarita'
necessari per l'ammissione al corso per il conseguimento del titolo e
gli anni di durata del corso stesso; 
    e) foglio di carta legale in  bianco  per  la  certificazione  di
eventuale equipollenza.