IL MINISTRO DELLA SANITA' DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE E IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI Vista la legge 8 novembre 1984, n. 752, concernente il «Riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea; Visto, in particolare, il secondo comma dell'articolo unico della predetta legge che prevede che il riconoscimento del titolo debba essere effettuato in conformita' di criteri stabiliti con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e con il Ministro degli affari esteri; Decreta: Art. 1. 1. I cittadini italiani che hanno conseguito all'estero un titolo di cui alla legge 8 novembre 1984, n. 752, per ottenere il riconoscimento di detti titoli in Italia devono presentare ai Ministero della sanita' domanda in carta legale corredata di: a) titolo di studio di cui si chiede il riconoscimento in originale o copia autenticata; b) programmi degli studi previsti per il conseguimento del suddetto titolo con indicazione delle singole materie e delle esercitazioni pratiche; c) traduzione del titolo e dei programmi in lingua italiana, certificata conforme al testo originale dalla rappresentanza diplomatica o dall'autorita' consolare italiana nel paese in cui il titolo e' stato rilasciato; d) dichiarazione della suddetta rappresentanza diplomatica o autorita' consolare dalla quale risulti che il titolo e' stato rilasciato da autorita' competente ed e' riconosciuto abilitante «in loco» e dalla quale risultino, altresi', gli anni di scolarita' necessari per l'ammissione al corso per il conseguimento del titolo e gli anni di durata del corso stesso; e) foglio di carta legale in bianco per la certificazione di eventuale equipollenza.