IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO 
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE 
 
  Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n.  829,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; 
  Visto l'art. 9, comma 4, del decreto-legge 26 maggio 1984, n.  159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio  1984,  n.  363,
recante l'autorizzazione alla concessione di contributi  straordinari
a carico del fondo per la protezione civile, previo concerto  con  il
Ministro  per  il  coordinamento  delle  iniziative  per  la  ricerca
scientifica  e  tecnologica,  a  favore  dell'Istituto  nazionale  di
geofisica  e  di  altri  enti  o  istituti,  per   il   potenziamento
dell'attivita' di ricerca  e  sorveglianza  sui  fenomeni  sismici  e
vulcanici e per consentire forme particolari  di  incentivazione  per
fronteggiare situazioni di emergenza; 
  Visti l'art. 2, comma 7, del decreto-legge  30  dicembre  1985,  n.
791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986,  n.
46 e l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 30  giugno  1986,  n.  309,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472, che
hanno prorogato gli interventi in favore della comunita' scientifica,
da ultimo fino al 31 dicembre 1986; 
  Vista  la  nota  n.  2630  del  25  settembre  1986   ed   allegata
documentazione con la quale  l'Istituto  nazionale  di  geofisica  ha
richiesto,  per  l'anno  1986  un  conti  ibuto  di  L.   250.000.000
finalizzato alla incentivazione del personale impegnato  a  garantire
la continuita' del servizio di sorveglianza sui  fenomeni  geosismici
su scala nazionale; 
  Vista la nota n. 136/86 Serv. Amb. del 12  dicembre  1986,  con  la
quale il Ministro per il coordinamento della  ricerca  scientifica  e
tecnologica  manifesta  il  proprio  assenso  alla  concessione   del
contributo sopra citato; 
  Ravvisata l'opportunita' di aderire  alla  richiesta  sopra  citata
dovendosi remunerare in modo  adeguato  il  personale  in  questione,
gravato da  un  impegno  operativo  continuo  ed  oneroso  postulante
altresi' una elevata professionalita'; 
  Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni  contraria
norma; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1. 
 
  E' attribuito all'Istituto nazionale di geofisica, per l'anno 1986,
un contributo di L. 250.000.000 da destinare alla incentivazione  del
personale  impegnato  nel  servizio  di  sorveglianza  sui   fenomeni
geosismici.