IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO 
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE 
 
  Visto l'art. 1, comma 3, del decreto-legge 3 aprile 1985,  n.  114,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1985, n. 211; 
  Visto l'art.  10  del  decreto-legge  30  dicembre  1985,  n.  791,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46; 
  Viste le proprie ordinanze  n.  631/FPC/ZA  del  31  ottobre  1985,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 265 dell'11 novembre 1985 e n.
731/FPC/ZA del 21 maggio 1986, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
122 del 28 maggio 1986, con cui rispettivamente, sono  state  dettate
misure dirette a sopperire  alle  esigenze  del  comune  di  Acireale
colpito dal terremoto del giugno 1984 e successivamente  estese  agli
edifici colpiti dai movimenti sismici del  dicembre  1985  e  gennaio
1986; 
  Viste le  deliberazioni  della  giunta  municipale  del  comune  di
Acireale n. 1523 del 23 ottobre  1986  concernente  la  richiesta  di
estensione degli interventi di ricostruzione ex legge 14 maggio 1981,
n.  219,  nonche'  la  concessione  del   contributo   per   autonoma
sistemazione alloggiativa a favore di quei nuclei  familiari  rimasti
senza tetto ed ancora sistemati precariamente, come disposto, per  il
comune di Zafferana Etnea con ordinanza n. 390/FPC/ZA del 31  ottobre
1984 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 308 dell'8 novembre  1984
e, n. 1524 del 23 ottobre 1986, relativa alla  richiesta  di  proroga
del potenziamento dell'ufficio tecnico comunale; 
  Visto il parere favorevole  espresso  con  nota  n.  49596  del  13
dicembre 1986 dal Servizio opere pubbliche di emergenza; 
  Ravvisata l'opportunita' di  estendere  al  comune  di  Acireale  i
citati benefici, gia' concessi al comune di Zafferana Etnea,  colpito
dal terremoto del 17-24 ottobre 1984 ed a quello di  Santa  Venerina,
danneggiato dai movimenti sismici del dicembre 1985-gennaio 1986; 
  Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni  contraria
norma; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1. 
 
  Sono estese al comune di Acireale  le  disposizioni  relative  agli
interventi di ricostruzione  secondo  la  disciplina  prevista  dalla
legge  14  maggio  1981,  n.  219,  e  successive  modificazioni   ed
integrazioni; il termine per la presentazione della relativa  domanda
e' fissato al 31 marzo 1987. 
  Sono, altresi', estese le disposizioni di  cui  alla  ordinanza  n.
390/FPC/ZA  del  31  ottobre  1984,  relativa  alla  concessione  del
contributo per autonoma sistemazione alloggiativa. 
  Il comune di Acireale e,  inoltre,  autorizzato  a  prorogare,  per
ulteriori mesi sette, le convenzioni con due tecnici disposte per  il
potenziamento  dell'ufficio  tecnico  comunale   con   ordinanza   n.
631/FPC/ZA del 31 ottobre 1985. 
  L'onere relativo alla attuazione deIla presente ordinanza e posto a
carico del fondo per la protezione civile. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
  Roma, addi' 17 dicembre 1986 
 
                                             Il Ministro: ZAMBERLETTI