IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto l'art. 1, comma 3, del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1985, n. 211; Visto l'art. 10 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46; Viste le proprie ordinanze n. 631/FPC/ZA del 31 ottobre 1985, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 265 dell'11 novembre 1985 e n. 731/FPC/ZA del 21 maggio 1986, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 1986, con cui rispettivamente, sono state dettate misure dirette a sopperire alle esigenze del comune di Acireale colpito dal terremoto del giugno 1984 e successivamente estese agli edifici colpiti dai movimenti sismici del dicembre 1985 e gennaio 1986; Viste le deliberazioni della giunta municipale del comune di Acireale n. 1523 del 23 ottobre 1986 concernente la richiesta di estensione degli interventi di ricostruzione ex legge 14 maggio 1981, n. 219, nonche' la concessione del contributo per autonoma sistemazione alloggiativa a favore di quei nuclei familiari rimasti senza tetto ed ancora sistemati precariamente, come disposto, per il comune di Zafferana Etnea con ordinanza n. 390/FPC/ZA del 31 ottobre 1984 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 308 dell'8 novembre 1984 e, n. 1524 del 23 ottobre 1986, relativa alla richiesta di proroga del potenziamento dell'ufficio tecnico comunale; Visto il parere favorevole espresso con nota n. 49596 del 13 dicembre 1986 dal Servizio opere pubbliche di emergenza; Ravvisata l'opportunita' di estendere al comune di Acireale i citati benefici, gia' concessi al comune di Zafferana Etnea, colpito dal terremoto del 17-24 ottobre 1984 ed a quello di Santa Venerina, danneggiato dai movimenti sismici del dicembre 1985-gennaio 1986; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma; Dispone: Art. 1. Sono estese al comune di Acireale le disposizioni relative agli interventi di ricostruzione secondo la disciplina prevista dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni; il termine per la presentazione della relativa domanda e' fissato al 31 marzo 1987. Sono, altresi', estese le disposizioni di cui alla ordinanza n. 390/FPC/ZA del 31 ottobre 1984, relativa alla concessione del contributo per autonoma sistemazione alloggiativa. Il comune di Acireale e, inoltre, autorizzato a prorogare, per ulteriori mesi sette, le convenzioni con due tecnici disposte per il potenziamento dell'ufficio tecnico comunale con ordinanza n. 631/FPC/ZA del 31 ottobre 1985. L'onere relativo alla attuazione deIla presente ordinanza e posto a carico del fondo per la protezione civile. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 17 dicembre 1986 Il Ministro: ZAMBERLETTI