IL MINISTRO DELLE POSTE 
                      E DELLE TELECOMUNICAZIONI 
 
                           DI CONCERTO CON 
 
                       IL MINISTRO DEL TESORO 
 
  Visto il testo unico  delle  disposizioni  legislative  in  materia
postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con  decreto
del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156; 
  Vista  la  convenzione   internazionale   delle   telecomunicazioni
adottata dall'U.I.T. (Unione internazionale delle  telecomunicazioni)
a Nairobi il 6 novembre 1982, resa esecutiva con legge 9 maggio 1986,
n. 149; 
  Visto l'avviso D. 195  CCITT  (Comitato  consultivo  internazionale
telegrafico e telefonico) in  materia  di  fissazione  del  tasso  di
conversione tra franco-oro ed il diritto speciale di prelievo (DTS  o
SDR del Fondo monetario internazionale); 
  Visti gli avvisi del Comitato consultivo internazionale telegrafico
e telefonico (CCITT) che indicano i  criteri  per  la  determinazione
delle quote di ripartizione  e  delle  tasse  di  percezione  per  le
relazioni telegrafiche internazionali; 
  Visto l'art. 9 del  regolamento  telegrafico  adottato  dall'Unione
internazionale delle telecomunicazioni (actes finals de la Conference
adiministrative mondiale telegraphique et telephonique, Geneve 1973); 
  Visto il  decreto  ministeriale  26  giugno  1986,  pubblicato  nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale  -  n.
149 del 30 giugno 1986, concernente la determinazione  delle  tariffe
per il servizio dei telegrammi nelle relazioni con i Paesi del regime
extraeuropeo; 
  Visto il decreto ministeriale 26 giugno 1986 con il quale e'  stato
fissato il controvalore del franco-oro in lire  italiane,  pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale  -
n. 149 del 30 giugno 1986; 
  Sentito  il  consiglio  di  amministrazione  delle  poste  e  delle
telecomunicazioni: 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1. 
 
  1. Nelle relazioni con i Paesi del  regime  extraeuropeo  la  tassa
terminale telegrafica italiana, sia per il traffico in  partenza  che
per quello in arrivo, e' stabilita in franchi-oro 0,70 per parola. 
  2. Per il traffico telegrafico  di  transito  scambiato  tra  Paesi
esteri attraverso i centri italiani e istradato sulle vie normali, in
servizio automatico o tramite operatore, la quota parte di  tassa  di
pertinenza italiana,  tenuto  conto  dei  criteri  adottati  in  sede
internazionale, delle possibilita' di acquisizione  del  traffico  di
transito e degli accordi con i Paesi  interessati,  non  puo'  essere
inferiore a franchi-oro 0,01 per parola.