IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156; Vista la convenzione internazionale delle telecomunicazioni adottata dall'U.I.T. (Unione internazionale delle telecomunicazioni) a Nairobi il 6 novembre 1982, resa esecutiva con legge 9 maggio 1986, n. 149; Visto l'avviso D. 195 CCITT (Comitato consultivo internazionale telegrafico e telefonico) in materia di fissazione del tasso di conversione tra franco-oro ed il diritto speciale di prelievo (DTS o SDR del Fondo monetario internazionale); Visti gli avvisi del Comitato consultivo internazionale telegrafico e telefonico (CCITT) che indicano i criteri per la determinazione delle quote di ripartizione e delle tasse di percezione per le relazioni telegrafiche internazionali; Visto l'art. 9 del regolamento telegrafico adottato dall'Unione internazionale delle telecomunicazioni (actes finals de la Conference adiministrative mondiale telegraphique et telephonique, Geneve 1973); Visto il decreto ministeriale 26 giugno 1986, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 149 del 30 giugno 1986, concernente la determinazione delle tariffe per il servizio dei telegrammi nelle relazioni con i Paesi del regime extraeuropeo; Visto il decreto ministeriale 26 giugno 1986 con il quale e' stato fissato il controvalore del franco-oro in lire italiane, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 149 del 30 giugno 1986; Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni: Decreta: Art. 1. 1. Nelle relazioni con i Paesi del regime extraeuropeo la tassa terminale telegrafica italiana, sia per il traffico in partenza che per quello in arrivo, e' stabilita in franchi-oro 0,70 per parola. 2. Per il traffico telegrafico di transito scambiato tra Paesi esteri attraverso i centri italiani e istradato sulle vie normali, in servizio automatico o tramite operatore, la quota parte di tassa di pertinenza italiana, tenuto conto dei criteri adottati in sede internazionale, delle possibilita' di acquisizione del traffico di transito e degli accordi con i Paesi interessati, non puo' essere inferiore a franchi-oro 0,01 per parola.