IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di provvedere  alla
proroga di  termini  di  imminente  scadenza  relativi  a  interventi
diretti alla ricostruzione e alla rinascita  delle  zone  terremotate
della Campania e della Basilicata; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 29 dicembre 1986; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto
con i Ministri delle finanze,  del  tesoro,  dei  lavori  pubblici  e
dell'interno; 
 
                                EMANA 
 
il seguente decreto: 
                               Art. 1. 
 
  1. Sono prorogati al  31  dicembre  1987  i  sottoelencati  termini
stabiliti dal decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 119: 
    a) quello indicato nell'articolo 1, comma 1, n. 4, concernente la
presentazione  degli  elaborati  e  della   documentazione   prevista
nell'articolo 14, secondo comma, della legge 14 maggio 1981, n.  219,
nel testo modificato dall'articolo 3, comma 1, del  decreto-legge  28
febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla  legge  18
aprile 1984, n. 80; 
    b)  quello  indicato  nell'articolo  1,  comma   6,   concernente
l'applicazione dell'articolo 22 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e
successive modificazioni; 
    c) quello indicato nell'articolo 1, comma 1,  n.  2,  concernente
l'attuazione  degli  strumenti  urbanistici  nei  comuni  terremotati
dichiarati sismici, anche in assenza dei programmi pluriennali di cui
all'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10; 
    d) quello indicato nell'articolo 1, comma 4, relativo ai  vincoli
di destinazione previsti nei piani regolatori delle aree e dei nuclei
di  sviluppo  industriale  localizzati  nelle  regioni   Campania   e
Basilicata,  nonche'  alla   retrocessione   dei   beni   espropriati
nell'ambito delle aree dei  nuclei  di  sviluppo  industriale  stessi
localizzati nelle predette regioni; 
    e) quello indicato nell'articolo 1, comma 1, n. 1 in  materia  di
imposta sul valore aggiunto. 
  2. E' prorogato al 30 giugno 1987 il termine indicato nell'articolo
1, comma 1, n. 3, dello stesso decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48,
limitatamente  alle  occupazioni   temporanee   e   ai   procedimenti
espropriativi ivi previsti. 
  3. E' prorogato al 31 marzo 1987 il termine indicato  nell'articolo
1,  comma  4-quater,  del  decreto-legge  30  giugno  1986,  n.  309,
convertito, con modificazioni, nella legge 9  agosto  1986,  n.  472,
concernente la redazione da parte dei comuni disastrati o  gravemente
danneggiati del piano regolatore generale o dei piani esecutivi,  con
onere posto a carico dei fondi assegnati  ai  sensi  dell'articolo  3
della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni.