IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di provvedere alla proroga di termini di imminente scadenza relativi a interventi diretti alla ricostruzione e alla rinascita delle zone terremotate della Campania e della Basilicata; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 1986; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro, dei lavori pubblici e dell'interno; EMANA il seguente decreto: Art. 1. 1. Sono prorogati al 31 dicembre 1987 i sottoelencati termini stabiliti dal decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 119: a) quello indicato nell'articolo 1, comma 1, n. 4, concernente la presentazione degli elaborati e della documentazione prevista nell'articolo 14, secondo comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, nel testo modificato dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80; b) quello indicato nell'articolo 1, comma 6, concernente l'applicazione dell'articolo 22 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni; c) quello indicato nell'articolo 1, comma 1, n. 2, concernente l'attuazione degli strumenti urbanistici nei comuni terremotati dichiarati sismici, anche in assenza dei programmi pluriennali di cui all'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10; d) quello indicato nell'articolo 1, comma 4, relativo ai vincoli di destinazione previsti nei piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale localizzati nelle regioni Campania e Basilicata, nonche' alla retrocessione dei beni espropriati nell'ambito delle aree dei nuclei di sviluppo industriale stessi localizzati nelle predette regioni; e) quello indicato nell'articolo 1, comma 1, n. 1 in materia di imposta sul valore aggiunto. 2. E' prorogato al 30 giugno 1987 il termine indicato nell'articolo 1, comma 1, n. 3, dello stesso decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, limitatamente alle occupazioni temporanee e ai procedimenti espropriativi ivi previsti. 3. E' prorogato al 31 marzo 1987 il termine indicato nell'articolo 1, comma 4-quater, del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 1986, n. 472, concernente la redazione da parte dei comuni disastrati o gravemente danneggiati del piano regolatore generale o dei piani esecutivi, con onere posto a carico dei fondi assegnati ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni.