IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di provvedere
all'emanazione  di  norme transitorie ed urgenti per il funzionamento
del Ministero dell'ambiente;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 dicembre 1986;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  dell'ambiente,  di concerto con i Ministri del tesoro e del
bilancio e della programmazione economica;

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.

  1.  Con  decorrenza  dalla  data di entrata in vigore della legge 8
luglio  1986,  n.  349,  il  Ministero  dell'ambiente  subentra nella
posizione  giuridica,  nonche'  in  tutti i rapporti attivi e passivi
facenti  capo al disciolto Ufficio del Ministro per l'ecologia presso
la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
  2.  Con pari decorrenza il Ministro dell'ambiente e' legittimato ad
attivare  provvedimenti  di  spesa  a valere sugli stanziamenti della
rubrica  38  dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio
dei Ministri per l'esercizio finanziario 1986.
  3.  Ai  fini  dell'attuazione della legge 8 luglio 1986, n. 349, le
somme  non  impegnate  entro  il  31 dicembre 1986 sugli stanziamenti
indicati   nell'articolo  19  della  legge  medesima  possono  essere
impegnate e pagate nell'esercizio successivo.