IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  adottare
disposizioni in materia sanitaria;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 dicembre 1986;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  della  sanita', di concerto con i Ministri del tesoro e del
bilancio e della programmazione economica;

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.

  1.  A  decorrere  dal 1 gennaio 1987 e' soppressa la partecipazione
alla  spesa da parte degli assistiti sulle prestazioni di diagnostica
strumentale e di laboratorio disposta dall'articolo 12 della legge 26
aprile 1982, n. 181.
  2.  E' altresi' abrogato il comma 3 dell'articolo 28 della legge 28
febbraio  1986,  n.  41,  per la parte in cui fissa la partecipazione
alla  spesa da parte degli assistiti sulle prestazioni specialistiche
di  cui  al  decreto-legge  25  gennaio  1982, n. 16, convertito, con
modificazioni,  dalla legge 25 marzo 1982, n. 98, nella misura del 25
per  cento delle tariffe stabilite per convenzioni stipulate ai sensi
della legge 23 dicembre 1978, n. 833.