IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di assicurare
l'operativita'  degli  enti  locali in attesa del perfezionamento del
disegno di legge organico di finanziamento dei medesimi enti;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 dicembre 1986;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e dei
Ministri  del  tesoro  e dell'interno, di concerto con i Ministri del
bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.
             Finanziamento degli enti locali e bilancio

  1.  In  attesa  della  definizione  dell'ordinamento  della finanza
locale,  il  Ministero  dell'interno  e'  autorizzato a corrispondere
entro il 31 gennaio 1987:
    a)  a  ciascun  comune  un  contributo pari al 28 per cento delle
somme  spettanti  per  l'anno  1986  -  al  netto  di  quelle  la cui
erogazione  e'  stata  rinviata  al  1987 - ai sensi dell'articolo 4,
comma  4,  del  decreto-legge  1 luglio 1986, n. 318, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488;
    b)  a ciascuna provincia un contributo pari al 28 per cento delle
somme  spettanti  per  l'anno 1986 ai sensi dell'articolo 4, comma 3,
del richiamato decreto-legge 1 luglio 1986, n. 318;
    c)  a  ciascuna  comunita'  montana  un contributo pari al 28 per
cento delle somme spettanti per l'anno 1986 ai sensi dell'articolo 7,
comma 1, dello stesso decreto-legge 1 luglio 1986, n. 318.
  2.  Il  termine per la deliberazione del bilancio di previsione per
l'esercizio   finanziario  1987  e'  sospeso  sino  alla  definizione
dell'ordinamento della finanza locale.