IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di assicurare l'operativita' degli enti locali in attesa del perfezionamento del disegno di legge organico di finanziamento dei medesimi enti; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 1986; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del tesoro e dell'interno, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e delle finanze; EMANA il seguente decreto: Art. 1. Finanziamento degli enti locali e bilancio 1. In attesa della definizione dell'ordinamento della finanza locale, il Ministero dell'interno e' autorizzato a corrispondere entro il 31 gennaio 1987: a) a ciascun comune un contributo pari al 28 per cento delle somme spettanti per l'anno 1986 - al netto di quelle la cui erogazione e' stata rinviata al 1987 - ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 1 luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488; b) a ciascuna provincia un contributo pari al 28 per cento delle somme spettanti per l'anno 1986 ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del richiamato decreto-legge 1 luglio 1986, n. 318; c) a ciascuna comunita' montana un contributo pari al 28 per cento delle somme spettanti per l'anno 1986 ai sensi dell'articolo 7, comma 1, dello stesso decreto-legge 1 luglio 1986, n. 318. 2. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1987 e' sospeso sino alla definizione dell'ordinamento della finanza locale.