IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Considerata la straordinaria necessita' ed urgenza di assicurare la
continuita'  dell'attivita'  esecutiva  dello  Stato, delle regioni e
delle  province autonome di Trento e Bolzano in materia di difesa del
suolo  ed  in  particolare  nel  settore delle opere idrauliche, allo
scopo  di  evitare  gravi  situazioni  di  rischio  per  la  pubblica
incolumita';
  Ritenuto  che,  in attesa dell'approvazione da parte del Parlamento
di  provvedimenti  organici  per  la  difesa  del  suolo,  si e' reso
necessario   ed   urgente  procedere  alla  utilizzazione  dei  fondi
accantonati  per  interventi di assoluta priorita' nel settore, anche
al  fine  di  non  vanificare  opere  gia'  attuate  o  in  corso  di
attuazione;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 5 marzo 1987;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri del bilancio
e della programmazione economica, del tesoro e dell'ambiente;

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.

  1. In attesa dell'entrata in vigore delle nuove norme in materia di
difesa  del  suolo, e' autorizzata la spesa complessiva di lire 2.820
miliardi cosi' ripartita:
    a) lire 1.692 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del
Ministero  dei  lavori  pubblici,  in  ragione  di  lire  20 miliardi
nell'anno  finanziario  1987, lire 450 miliardi nell'anno finanziario
1988   e  lire  1.222  miliardi  per  l'anno  finanziario  1989,  per
interventi in materia di opere idrauliche;
    b)  lire  90  miliardi,  di  cui  lire  50  miliardi  per  l'anno
finanziario  1988 e lire 40 miliardi per l'anno finanziario 1989, per
interventi  di  competenza  del  Ministero  dell'agricoltura  e delle
foreste   per   il   completamento  delle  opere  idrauliche  di  cui
all'articolo 1, primo comma, lettera c), della legge 7 marzo 1985, n.
99;
    c)  lire  1.038  miliardi,  di  cui  lire  400 miliardi nell'anno
finanziario  1988 e lire 638 miliardi nell'anno finanziario 1989, per
la  realizzazione da parte delle regioni e delle province autonome di
Trento e Bolzano di opere idrauliche e di navigazione interna di loro
competenza.
  2. Lo stanziamento di cui alla lettera a) del comma 1 e' utilizzato
per  l'esecuzione di opere di completamento di interventi in corso di
attuazione,   per   l'esecuzione   di   opere   ritenute  urgenti  ed
indifferibili  ai  fini  della sicurezza idraulica dei corsi d'acqua,
per   l'esecuzione   di   nuove  opere  gia'  indicate  di  carattere
prioritario  in  sede  di formazione dei piani di bacino idrografico.
Una  quota non inferiore al 15 per cento del predetto stanziamento e'
utilizzata per la formazione ed il completamento di piani di bacino a
carattere   interregionale,   per   il   potenziamento  del  servizio
idrografico, mareografico e dighe, nonche' per opere di manutenzione.
  3.  Le  opere di competenza statale e regionale di cui alle lettere
a)  e  c) del comma 1 sono realizzate sulla base di programmi formati
tenendo conto dei seguenti criteri di priorita':
    a) realizzazione di interventi, anche manutentori, finalizzati ad
assicurare  l'incolumita'  delle  popolazioni  ed  a  prevenire danni
incombenti;
    b)  realizzazione  di  interventi  nei bacini idrografici ove gli
studi   abbiano   fornito   indicazioni  in  ordine  alla  definitiva
sistemazione idraulica.
  4.  Il  programma relativo agli interventi di competenza statale e'
redatto  dal Ministero dei lavori pubblici, secondo le finalita' ed i
criteri  di  cui  ai  commi  precedenti, entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
  5.  I  programmi  di  cui  al  comma  3,  nei  quali siano previsti
interventi  finalizzati ad assicurare l'incolumita' della popolazione
ed  a  prevenire danni incombenti, sono comunicati al Ministro per il
coordinamento della protezione civile.
  6.  Lo stanziamento di cui alla lettera c) del comma 1 e' ripartito
dal  Comitato  interministeriale  per  la  programmazione  economica,
sentita  la  Commissione  interregionale di cui all'articolo 13 della
legge  16  maggio 1970, n. 281, tra le regioni e le province autonome
di Trento e Bolzano, sulla base dei programmi adottati dalle stesse e
nel  rispetto  delle  finalita'  e  dei  criteri  indicati  nei commi
precedenti.
  7.  I  programmi  di  intervento  di cui al presente articolo ed il
relativo  stato  di  attuazione  sono oggetto di relazione annuale da
allegare  allo  stato  di  previsione  della  spesa del Ministero dei
lavori  pubblici.  A  tal  fine  le regioni e le province autonome di
Trento  e Bolzano trasmettono al Ministero dei lavori pubblici, entro
il  31 dicembre di ogni anno, gli elementi necessari per la redazione
della predetta relazione.