IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Considerata la straordinaria necessita' ed urgenza di assicurare la continuita' dell'attivita' esecutiva dello Stato, delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano in materia di difesa del suolo ed in particolare nel settore delle opere idrauliche, allo scopo di evitare gravi situazioni di rischio per la pubblica incolumita'; Ritenuto che, in attesa dell'approvazione da parte del Parlamento di provvedimenti organici per la difesa del suolo, si e' reso necessario ed urgente procedere alla utilizzazione dei fondi accantonati per interventi di assoluta priorita' nel settore, anche al fine di non vanificare opere gia' attuate o in corso di attuazione; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 marzo 1987; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e dell'ambiente; EMANA il seguente decreto: Art. 1. 1. In attesa dell'entrata in vigore delle nuove norme in materia di difesa del suolo, e' autorizzata la spesa complessiva di lire 2.820 miliardi cosi' ripartita: a) lire 1.692 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, in ragione di lire 20 miliardi nell'anno finanziario 1987, lire 450 miliardi nell'anno finanziario 1988 e lire 1.222 miliardi per l'anno finanziario 1989, per interventi in materia di opere idrauliche; b) lire 90 miliardi, di cui lire 50 miliardi per l'anno finanziario 1988 e lire 40 miliardi per l'anno finanziario 1989, per interventi di competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per il completamento delle opere idrauliche di cui all'articolo 1, primo comma, lettera c), della legge 7 marzo 1985, n. 99; c) lire 1.038 miliardi, di cui lire 400 miliardi nell'anno finanziario 1988 e lire 638 miliardi nell'anno finanziario 1989, per la realizzazione da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano di opere idrauliche e di navigazione interna di loro competenza. 2. Lo stanziamento di cui alla lettera a) del comma 1 e' utilizzato per l'esecuzione di opere di completamento di interventi in corso di attuazione, per l'esecuzione di opere ritenute urgenti ed indifferibili ai fini della sicurezza idraulica dei corsi d'acqua, per l'esecuzione di nuove opere gia' indicate di carattere prioritario in sede di formazione dei piani di bacino idrografico. Una quota non inferiore al 15 per cento del predetto stanziamento e' utilizzata per la formazione ed il completamento di piani di bacino a carattere interregionale, per il potenziamento del servizio idrografico, mareografico e dighe, nonche' per opere di manutenzione. 3. Le opere di competenza statale e regionale di cui alle lettere a) e c) del comma 1 sono realizzate sulla base di programmi formati tenendo conto dei seguenti criteri di priorita': a) realizzazione di interventi, anche manutentori, finalizzati ad assicurare l'incolumita' delle popolazioni ed a prevenire danni incombenti; b) realizzazione di interventi nei bacini idrografici ove gli studi abbiano fornito indicazioni in ordine alla definitiva sistemazione idraulica. 4. Il programma relativo agli interventi di competenza statale e' redatto dal Ministero dei lavori pubblici, secondo le finalita' ed i criteri di cui ai commi precedenti, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 5. I programmi di cui al comma 3, nei quali siano previsti interventi finalizzati ad assicurare l'incolumita' della popolazione ed a prevenire danni incombenti, sono comunicati al Ministro per il coordinamento della protezione civile. 6. Lo stanziamento di cui alla lettera c) del comma 1 e' ripartito dal Comitato interministeriale per la programmazione economica, sentita la Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sulla base dei programmi adottati dalle stesse e nel rispetto delle finalita' e dei criteri indicati nei commi precedenti. 7. I programmi di intervento di cui al presente articolo ed il relativo stato di attuazione sono oggetto di relazione annuale da allegare allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici. A tal fine le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano trasmettono al Ministero dei lavori pubblici, entro il 31 dicembre di ogni anno, gli elementi necessari per la redazione della predetta relazione.