IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

  Visto  l'art.  180  del  testo  unico  approvato  con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, concernente le
disposizioni  per  l'assicurazione  obbligatoria contro gli infortuni
sul  lavoro  e  le malattie professionali, il quale stabilisce che le
modalita'  per l'erogazione dell'assegno mensile di incollocabilita',
di  cui  allo  stesso  articolo,  siano  deliberate dall'Associazione
nazionale  mutilati  ed invalidi del lavoro ed approvate dal Ministro
del lavoro e della previdenza sociale;
  Visto  l'art.  10  della  legge  5 maggio 1976, n. 248, concernente
provvidenze  a  favore delle vedove e degli orfani di grandi invalidi
sul  lavoro  deceduti  per cause estranee all'infortunio sul lavoro o
alla   malattia   professionale   ed   adeguamento   dell'assegno  di
incollocabilita'   di   cui   all'art.  180  del  testo  unico  sopra
richiamato;
  Visto  l'art.  1-decies della legge 21 ottobre 1978, n. 641, che ha
trasferito  dall'ANMIL all'INAIL la competenza a gestire l'assegno di
cui sopra, con decorrenza 1 aprile 1979;
  Visto  il  decreto  del  Presidente della Repubblica 31 marzo 1979,
concernente  la  perdita  della  personalita'  giuridica  di  diritto
pubblico dell'ANMIL;
  Considerato che, nella fattispecie, il comitato centrale dell'ANMIL
deve   intendersi   sostituito   dal   consiglio  di  amministrazione
dell'INAIL;
  Vista  la  delibera  del  suddetto  consiglio  di  amministrazione,
adottata  nella  seduta  del  16  giugno  1986,  con  cui  sono state
deliberate  le  modalita'  per  l'erogazione  dell'assegno mensile di
incollocabilita';
  Ritenuta  l'opportunita' di approvare le modalita' per l'erogazione
dell'assegno mensile suddetto;

                              Decreta:

  E'  approvato,  nel  testo  annesso  al presente decreto, di cui e'
parte  integrante,  il  regolamento  per l'erogazione dell'assegno di
incollocabilita' richiamato in premessa.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Roma, addi' 27 gennaio 1987

                       p. Il Ministro: BORRUSO

Visto, il Guardasigilli: ROGNONI
 
          NOTE

          Nota alle premesse:
            Il  testo  dell'art.  10  della  legge  n. 248/1976 e' il
          seguente:  "Art. 10. - L'assegno di incollocabilita' di cui
          all'art.  180  del  testo  unico  approvato con decreto del
          Presidente  della  Repubblica  30  giugno 1965, n. 1124, e'
          corrisposto in misura di lire 50 mila.
            L'importo  di tale assegno puo' essere rideterminato solo
          in  aumento  con  decreto  del  Ministro per il lavoro e la
          previdenza    sociale,   sentito   il   comitato   centrale
          dell'ANMIL, con scadenza triennale dalla data di entrata in
          vigore della presente legge.
            Ai   fini  del  diritto  all'assegno  in  questione,  gli
          interessati  debbono  provare  di  essere  in  possesso dei
          seguenti requisiti:
            1)  riduzione della capacita' lavorativa non inferiore al
          34%;
            2) eta' non superiore ai limiti previsti per l'ammissione
          al  beneficio  per  l'assunzione obbligatoria al lavoro (55
          anni per uomini e donne);
            3)  non applicabilita', nei loro confronti, del beneficio
          dell'assunzione  obbligatoria,  per le limitazioni previste
          dall'art.  1,  secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n.
          482.
            L'onere  derivante  dall'aumento dell'assegno e' a totale
          carico   dell'ANMIL,   che   vi  provvede  con  le  normali
          disponibilita' di bilancio".