IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto l'art. 180 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, concernente le disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, il quale stabilisce che le modalita' per l'erogazione dell'assegno mensile di incollocabilita', di cui allo stesso articolo, siano deliberate dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro ed approvate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale; Visto l'art. 10 della legge 5 maggio 1976, n. 248, concernente provvidenze a favore delle vedove e degli orfani di grandi invalidi sul lavoro deceduti per cause estranee all'infortunio sul lavoro o alla malattia professionale ed adeguamento dell'assegno di incollocabilita' di cui all'art. 180 del testo unico sopra richiamato; Visto l'art. 1-decies della legge 21 ottobre 1978, n. 641, che ha trasferito dall'ANMIL all'INAIL la competenza a gestire l'assegno di cui sopra, con decorrenza 1 aprile 1979; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, concernente la perdita della personalita' giuridica di diritto pubblico dell'ANMIL; Considerato che, nella fattispecie, il comitato centrale dell'ANMIL deve intendersi sostituito dal consiglio di amministrazione dell'INAIL; Vista la delibera del suddetto consiglio di amministrazione, adottata nella seduta del 16 giugno 1986, con cui sono state deliberate le modalita' per l'erogazione dell'assegno mensile di incollocabilita'; Ritenuta l'opportunita' di approvare le modalita' per l'erogazione dell'assegno mensile suddetto; Decreta: E' approvato, nel testo annesso al presente decreto, di cui e' parte integrante, il regolamento per l'erogazione dell'assegno di incollocabilita' richiamato in premessa. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, addi' 27 gennaio 1987 p. Il Ministro: BORRUSO Visto, il Guardasigilli: ROGNONI
NOTE Nota alle premesse: Il testo dell'art. 10 della legge n. 248/1976 e' il seguente: "Art. 10. - L'assegno di incollocabilita' di cui all'art. 180 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e' corrisposto in misura di lire 50 mila. L'importo di tale assegno puo' essere rideterminato solo in aumento con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il comitato centrale dell'ANMIL, con scadenza triennale dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai fini del diritto all'assegno in questione, gli interessati debbono provare di essere in possesso dei seguenti requisiti: 1) riduzione della capacita' lavorativa non inferiore al 34%; 2) eta' non superiore ai limiti previsti per l'ammissione al beneficio per l'assunzione obbligatoria al lavoro (55 anni per uomini e donne); 3) non applicabilita', nei loro confronti, del beneficio dell'assunzione obbligatoria, per le limitazioni previste dall'art. 1, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482. L'onere derivante dall'aumento dell'assegno e' a totale carico dell'ANMIL, che vi provvede con le normali disponibilita' di bilancio".