IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363; Viste la legge 10 dicembre 1981, n. 741 e la legge 8 ottobre 1984, n. 687, concernenti norme per l'accelerazione della procedura per l'esecuzione di opere pubbliche; Vista la propria ordinanza n. 230/FPC/ZA del 5 giugno 1984 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 159 dell'11 giugno 1984, concernente disciplina dei criteri e delle modalita' in ordine alla riattazione degli edifici e delle opere danneggiate dal terremoto del 7 e 11 maggio 1984; Vista la propria ordinanza n. 317/FPC/ZA dell'8 agosto 1984, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13 agosto 1984, n. 222, concernente integrazioni alla predetta ordinanza; Viste le proprie ordinanze n. 649 del 20 dicembre 1985, n. 905 del 17 febbraio 1987, n. 933 del 24 marzo 1987, pubblicate rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 1986, n. 48 del 27 febbraio 1987, n. 80 del 6 aprile 1987 concernenti disciplina e chiarimenti sui criteri di attuazione in ordine alla riattazione e riparazione degli edifici sottoposti a progetti edilizi unitari; Considerato che il limite di contributo per i lavori di riattazione degli immobili danneggiati dal sisma 7 e 11 maggio 1984 sottoposti a progetto edilizio unitario e' quello stabilito dalle ordinanze sopra citate e che tale limite non puo' essere in ogni caso superato; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma vigente; Dispone: Articolo unico Non sono ammesse offerte in aumento nelle gare d'appalto per l'affidamento dei lavori di riattazione nonche' dei lavori di riparazione e ricostruzione degli edifici sottoposti a progetto edilizio unitario. La, presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 20 giugno 1987 Il Ministro: ZAMBERLETTI