IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; Visto il decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347; Viste le proprie ordinanze n. 386/FPC/ZA del 26 ottobre 1984, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 5 novembre 1984, con la quale sono stati stabiliti i compensi per lavoro straordinario al personale dei comuni danneggiati dai movimenti sismici del 7 e 11 maggio 1984 e n. 812/FPC/ZA del IO ottobre 1986, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del I7 ottobre 1986, con la quale e' stata, da ultimo, disposta la proroga al 30 giugno 1987 dei sopra citati compensi nella misura di 80 ore mensili pro capite; Vista la nota n. 3937/GOT del 17 aprile 1987 con la quale l'assessorato ai lavori pubblici della regione Molise ha chiesto una ulteriore proroga del termine previsto dall'articolo unico dell'ordinanza n. 812/FPC/ZA del IO ottobre 1986; Vista la nota n. 55931 OO.PP/GIO del 15 giugno 1987 con la quale il servizio opere pubbliche di emergenza ha esposto parere favorevole alla proroga di un anno del beneficio in argomento nei limiti di 50 ore mensili pro capite, tenuto conto delle attivita' connesse con la riattazione e ricostruzione delle opere danneggiate dagli eventi sismici del 7-11 maggio 1984; Ravvisata, quindi, l'opportunita' di accedere nei limiti sopra precisati alla predetta richiesta; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma; Dispone: Art. 1. Il termine del 30 giugno 1987 di cui all'articolo unico dell'ordinanza n. 812/FPC/ZA del 10 ottobre 1986 concernente la possibilita' di corrispondere, a carico dei bilanci comunali, ai dipendenti dei comuni danneggiati dagli eventi sismici del 7 e 11 maggio 1984, compensi per prestazioni straordinarie di lavoro effettivamente rese oltre il normale orario di ufficio, e' prorogato al 30 giugno 1988, nei limiti di 50 ore mensili pro capite. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 26 giugno 1987 Il Ministro: ZAMBERLETTI