IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO 
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE 
 
  Visto il decreto-legge 1982, n. 829, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; 
  Visto il decreto-legge 26 maggio  1984,  n.  159,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n.
347; 
  Viste le proprie ordinanze  n.  386/FPC/ZA  del  26  ottobre  1984,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 5 novembre  1984,  con
la quale sono stati stabiliti i compensi per lavoro straordinario  al
personale dei comuni danneggiati dai movimenti sismici  del  7  e  11
maggio 1984 e n. 812/FPC/ZA del IO  ottobre  1986,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 242 del I7 ottobre 1986, con la quale e' stata,
da ultimo, disposta la proroga al 30 giugno  1987  dei  sopra  citati
compensi nella misura di 80 ore mensili pro capite; 
  Vista la  nota  n.  3937/GOT  del  17  aprile  1987  con  la  quale
l'assessorato ai lavori pubblici della regione Molise ha chiesto  una
ulteriore  proroga   del   termine   previsto   dall'articolo   unico
dell'ordinanza n. 812/FPC/ZA del IO ottobre 1986; 
  Vista la nota n. 55931 OO.PP/GIO del 15 giugno 1987 con la quale il
servizio opere pubbliche di emergenza ha  esposto  parere  favorevole
alla proroga di un anno del beneficio in argomento nei limiti  di  50
ore mensili pro capite, tenuto conto delle attivita' connesse con  la
riattazione e ricostruzione  delle  opere  danneggiate  dagli  eventi
sismici del 7-11 maggio 1984; 
  Ravvisata, quindi, l'opportunita'  di  accedere  nei  limiti  sopra
precisati alla predetta richiesta; 
  Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni  contraria
norma; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1. 
 
  Il  termine  del  30  giugno  1987  di   cui   all'articolo   unico
dell'ordinanza n. 812/FPC/ZA  del  10  ottobre  1986  concernente  la
possibilita' di corrispondere, a  carico  dei  bilanci  comunali,  ai
dipendenti dei comuni danneggiati dagli eventi sismici  del  7  e  11
maggio  1984,  compensi  per  prestazioni  straordinarie  di   lavoro
effettivamente rese oltre il normale orario di ufficio, e'  prorogato
al 30 giugno 1988, nei limiti di 50 ore mensili pro capite. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
    Roma, addi' 26 giugno 1987 
 
                                             Il Ministro: ZAMBERLETTI