IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma sulla vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita; Vista la domanda in data 14 maggio 1987 della Societa' per azioni Meie Vita, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, delle relative condizioni speciali di polizza e. di tariffe di opzione; Vista la nota in data 26 maggio 1987, con la quale - l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta; Decreta: Art. 1 Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le relative condizioni speciali di polizza nonche' le tariffe di opzione, presentate dalla Societa' per azioni Meie Vita, con sede in Milano: tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita, a premio annuo, con controassicurazione; condizioni speciali di polizza della precedente tariffa. comprensive della clausola di rivalutazione annua del premio e della prestazione garantita; assicurazione di rendita vitalizia differita, a premio annuo costante, con controassicurazione. I tassi di premio adottati sono gli stessi della sopracitata tariffa di rendita vitalizia differita a premio annuo con controassicurazione; condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al punto precedente, comprensive della clausola di rivalutazione annua della prestazione garantita; tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita, a premio unico, con controassicurazione; condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al punto precedente, comprensive della clausola di rivalutazione annua della prestazione garantita; tariffa di opzione per la conversione in rendita vitalizia del capitale garantito a scadenza dalle assicurazioni in forma mista con rivalutazione; condizioni speciali di polizza della tariffa di opzione di cui al precedente punto, comprensive della clausola di. rivalutazione della prestazione garantita; tariffa di opzione per la conversione al termine del periodo di differimento delle assicurazioni di rendita vitalizia in un capitale liquidabile in contanti oppure in una rendita rivalutabile di minore importo, certa per un minimo di cinque o dieci anni e successivamente vitalizia; condizioni speciali di polizza della tariffa di opzione di cui al precedente punto, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita; tariffa di opzione per la conversione, alla scadenza del contratto, del capitale o della rendita garantiti con le assicurazioni in forma mista rivalutabile o in rendita vitalizia differita, in una rendita vitalizia su due teste. totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente; condizioni speciali di polizza della tariffa di opzione di cui al precedente punto, comprensive della clausola di rivalutazione annua della prestazione garantita; regolamento della gestione delle attivita' da cui derivare il rendimento da riconoscere agli assicurati ai fini della rivalutazione dei contratti stipulati nelle sopracitate forme assicurative.