IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA 
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 
 
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni  modificative  ed
integrative; 
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; 
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576,  recante  la  riforma  sulla
vigilanza sulle assicurazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo  1983,  n.
315, recante  la  riorganizzazione  della  Direzione  generale  delle
assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo  del   Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato; 
  Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742,  recante  nuove  norme  per
l'esercizio delle assicurazioni sulla vita; 
  Vista la domanda in data 14 maggio 1987 della Societa'  per  azioni
Meie Vita, con sede in Milano, intesa ad ottenere  l'approvazione  di
alcune tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, delle
relative condizioni speciali di polizza e. di tariffe di opzione; 
  Vista la nota in data 26 maggio 1987, con la quale - l'Istituto per
la vigilanza sulle assicurazioni private e  di  interesse  collettivo
ISVAP,   ha   comunicato   che   non   esistono   elementi   ostativi
all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato  Direzione
generale delle assicurazioni private e di  interesse  collettivo,  le
seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le relative condizioni
speciali di polizza nonche' le tariffe di opzione,  presentate  dalla
Societa' per azioni Meie Vita, con sede in Milano: 
  tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita,  a  premio
annuo, con controassicurazione; 
  condizioni  speciali   di   polizza   della   precedente   tariffa.
comprensive della clausola di rivalutazione annua del premio e  della
prestazione garantita; 
  assicurazione  di  rendita  vitalizia  differita,  a  premio  annuo
costante, con controassicurazione. 
  I tassi di  premio  adottati  sono  gli  stessi  della  sopracitata
tariffa  di  rendita  vitalizia  differita   a   premio   annuo   con
controassicurazione; 
  condizioni speciali di  polizza  della  tariffa  di  cui  al  punto
precedente, comprensive della clausola di rivalutazione  annua  della
prestazione garantita; 
  tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita,  a  premio
unico, con controassicurazione; 
  condizioni speciali di  polizza  della  tariffa  di  cui  al  punto
precedente, comprensive della clausola di rivalutazione  annua  della
prestazione garantita; 
  tariffa di opzione per la  conversione  in  rendita  vitalizia  del
capitale garantito a scadenza dalle assicurazioni in forma mista  con
rivalutazione; 
  condizioni speciali di polizza della tariffa di opzione di  cui  al
precedente punto, comprensive della clausola di. rivalutazione  della
prestazione garantita; 
  tariffa di opzione per la conversione al  termine  del  periodo  di
differimento delle assicurazioni di rendita vitalizia in un  capitale
liquidabile in contanti oppure in una rendita rivalutabile di  minore
importo, certa per un minimo di cinque o dieci anni e successivamente
vitalizia; 
  condizioni speciali di polizza della tariffa di opzione di  cui  al
precedente punto, comprensive della clausola di  rivalutazione  della
prestazione garantita; 
  tariffa di opzione per la conversione, alla scadenza del contratto,
del capitale o della rendita garantiti con le assicurazioni in  forma
mista rivalutabile o in rendita vitalizia differita, in  una  rendita
vitalizia su due  teste.  totalmente  o  parzialmente  reversibile  a
favore del sopravvivente; 
  condizioni speciali di polizza della tariffa di opzione di  cui  al
precedente punto, comprensive della clausola di  rivalutazione  annua
della prestazione garantita; 
  regolamento della gestione  delle  attivita'  da  cui  derivare  il
rendimento da riconoscere agli assicurati ai fini della rivalutazione
dei contratti stipulati nelle sopracitate forme assicurative.