IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  apportare
modifiche  alle  disposizioni  in materia di sequestro di persona per
contrastare  uno  dei reati piu' devastanti del nostro tempo mediante
norme  che, nel rendere piu' penetrante l'azione della magistratura e
delle   forze  dell'ordine,  possano  vanificare  i  fini  di  rapido
arricchimento che i sequestratori si prefiggono;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell'8 luglio 1987;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il  Ministro  di grazia e
giustizia;

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.

  1.  Le disposizioni del presente decreto si applicano nei confronti
di  coloro  che,  fuori  dalle ipotesi previste dall'articolo 1 della
legge  31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della
legge  13  settembre  1982,  n.  646, per la condotta ed il tenore di
vita,  si  ha  fondato motivo di ritenere che vivano, anche in parte,
con  il provento dei delitti contemplati dagli articoli 630 e 289-bis
del   codice   penale,   ovvero  con  il  provento  di  attivita'  di
sostituzione di denaro o valori provenienti dagli anzidetti delitti.