IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di apportare modifiche alle disposizioni in materia di sequestro di persona per contrastare uno dei reati piu' devastanti del nostro tempo mediante norme che, nel rendere piu' penetrante l'azione della magistratura e delle forze dell'ordine, possano vanificare i fini di rapido arricchimento che i sequestratori si prefiggono; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 luglio 1987; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia; EMANA il seguente decreto: Art. 1. 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nei confronti di coloro che, fuori dalle ipotesi previste dall'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646, per la condotta ed il tenore di vita, si ha fondato motivo di ritenere che vivano, anche in parte, con il provento dei delitti contemplati dagli articoli 630 e 289-bis del codice penale, ovvero con il provento di attivita' di sostituzione di denaro o valori provenienti dagli anzidetti delitti.