IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione: Vista la legge 22 dicembre 1986, n. 910; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di assicurare il regolare funzionamento dell'ENEA mediante l'erogazione dei mezzi finanziari indispensabili allo svolgimento, nel quarto bimestre del 1987, dei programmi previsti nel piano quinquennale 1985-1989 approvato dal CIPE nella riunione del 1 marzo 1985; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 luglio 1987; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica; EMANA il seguente decreto: Art. 1. 1. Per consentire di far fronte agli oneri connessi all'esecuzione dei programmi previsti nel piano quinquennale 1985-1989 di cui alla delibera del CIPE in data 1 marzo 1985, e' assegnato all'ENEA un contributo di lire 120 miliardi per il bimestre luglio-agosto dell'anno finanziario 1987. Non dovranno essere stipulati ulteriori contratti ne' assunte nuove iniziative e conseguenti impegni finanziari, per quanto riguarda la collaborazione europea sullo sviluppo dei reattori veloci, la realizzazione dell'impianto PEC ed i connessi programmi sul ciclo del combustibile, ad eccezione di quelli relativi ad esigenze di sicurezza e protezione ambientale e sanitaria. Devono essere inoltre sospese le iniziative ed i contratti in essere riguardanti la fornitura del combustibile nucleare per l'impianto PEC e le attivita' di fabbricazione in Italia di combustibile plutonifero sperimentale per il PEC. 2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, utilizzando lo specifico accantonamento "piano di finanziamento ENEA 1985-1989". 3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.