Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di  origine
dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto  del  Presidente
della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda  intesa
ad  ottenere  il  riconoscimento  della  denominazione   di   origine
controllata «Bosco Eliceo»  ha  espresso  parere  favorevole  al  suo
accoglimento proponendo per il vino -  ai  fini  dell'emanazione  del
decreto presidenziale di cui all'art. 4 del  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  sopra  citato  -  il  rispettivo  disciplinare  di
produzione nel testo di cui appresso. 
  Le eventuali istanze e controdeduzioni alla  suddetta  proposta  di
disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati  al  Ministero
dell'agricoltura  e  delle  foreste  -   Direzione   generale   della
produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla  data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
  Proposta di disciplinare di produzione della denominazione  origine
controllata «Bosco Eliceo» 
 
                               Art. 1. 
 
  La denominazione di origine controllata «Bosco Eliceo» accompagnata
da una delle specificazioni di cui all'art. 2 e'  riservata  ai  vini
bianchi e  rossi  che  rispondono  alle  condizioni  e  ai  requisiti
stabiliti dal presente disciplinare di produzione.