IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Vista la legge 7 marzo 1985, n. 75; Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e successive modificazioni; Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1986 contenente il regolamento per gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di geometra; Considerato l'andamento della prima sessione di esami; Sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione; Sentito il Consiglio nazionale dei geometri; Ritenuta l'opportunita' di apportare alcune modifiche alle norme che disciplinano lo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di geometra; Decreta: Art. 1. Commissioni esaminatrici Il secondo comma dell'art. 8 del decreto ministeriale 15 marzo 1986 e' sostituito dal seguente: «Il presidente viene scelto nelle seguenti categorie: a) professori universitari di ruolo ordinario o straordinario; b) professori universitari associati o fuori ruolo; c) presidi di ruolo ordinario degli istituti tecnici provenienti da cattedre di insegnamento comprese nelle classi di concorso XX, LXXXIV e CXIV; d) presidi di ruolo ordinario degli istituti tecnici per geometri o commerciali e per geometri». E' ridotto da quindici a dieci anni il periodo minimo di iscrizione all'albo professionale richiesto dal penultimo comma dell'art. 8 del richiamato decreto ministeriale, ai fini dell'inclusione nelle commissioni esaminatrici dei geometri liberi professionisti.