IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 
 
  Vista la legge 7 marzo 1985, n. 75; 
  Vista  la  legge  8  dicembre   1956,   n.   1378,   e   successive
modificazioni; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  15  marzo  1986   contenente   il
regolamento per gli esami di Stato per  l'abilitazione  all'esercizio
della libera professione di geometra; 
  Considerato l'andamento della prima sessione di esami; 
  Sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione; 
  Sentito il Consiglio nazionale dei geometri; 
  Ritenuta l'opportunita' di apportare alcune  modifiche  alle  norme
che  disciplinano  lo  svolgimento   degli   esami   di   Stato   per
l'abilitazione all'esercizio della libera professione di geometra; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1. 
 
                      Commissioni esaminatrici 
 
  Il secondo comma dell'art. 8 del decreto ministeriale 15 marzo 1986
e' sostituito dal seguente: 
  «Il presidente viene scelto nelle seguenti categorie: 
  a) professori universitari di ruolo ordinario o straordinario; 
  b) professori universitari associati o fuori ruolo; 
  c) presidi di ruolo ordinario degli istituti tecnici provenienti da
cattedre di insegnamento comprese nelle classi di concorso XX, LXXXIV
e CXIV; 
  d) presidi di ruolo ordinario degli istituti tecnici per geometri o
commerciali e per geometri». 
  E' ridotto da quindici a dieci anni il periodo minimo di iscrizione
all'albo professionale richiesto dal penultimo comma dell'art. 8  del
richiamato  decreto  ministeriale,  ai  fini  dell'inclusione   nelle
commissioni esaminatrici dei geometri liberi professionisti.