IL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO E IL MINISTRO DELLE FINANZE Vista la legge 14 agosto 1971, n. 819, recante: "Interventi a favore del credito cinematografico"; Visto il decreto ministeriale 7 dicembre 1971 con il quale sono state stabilite le modalita' di utilizzazione e di gestione del fondo di intervento istituito con la predetta legge; Considerata la necessita' di un adeguamento delle disposizioni contenute nel predetto decreto 7 dicembre 1971, come successivamente modificato dai decreti ministeriali 3 ottobre 1975 e 7 giugno 1976; Sentito il parere del comitato previsto dall'art. 27 della legge 4 novembre 1965, n. 1213; Decreta: Art. 1. Nell'art. 2 del decreto ministeriale 7 dicembre 1971 il secondo capoverso della lettera a) e' sostituito dal seguente: "L'importo del finanziamento non puo' superare il 60 per cento dell'ammontare della spesa a carico dell'impresa produttrice, secondo la valutazione fattane dalla S.A.C.C. e la durata non puo' essere inferiore ai 24 mesi e superiore ai 3 anni in relazione alle particolari esigenze della produzione ed al ciclo di rientro delle somme investite. La S.A.C.C. ridurra' proporzionalmente l'ammontare del finanziamento, dandone comunicazione al Ministero del turismo e dello spettacolo, ove accerti un ammontare di spesa a carico dell'impresa produttrice inferiore a quella considerata ai fini dell'assegnazione, ai sensi dell'art. 6. Ad analoga riduzione proporzionale la S.A.C.C. provvedera' nel caso in cui l'impresa produttrice notifichi al Ministero del turismo e dello spettacolo ed alla stessa sezione la diminuzione dell'ammontare di spesa a proprio carico".