IL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL TESORO
                                  E
                      IL MINISTRO DELLE FINANZE

  Vista  la  legge  14  agosto  1971,  n. 819, recante: "Interventi a
favore del credito cinematografico";
  Visto  il  decreto  ministeriale  7 dicembre 1971 con il quale sono
state stabilite le modalita' di utilizzazione e di gestione del fondo
di intervento istituito con la predetta legge;
  Considerata  la  necessita'  di  un  adeguamento delle disposizioni
contenute  nel predetto decreto 7 dicembre 1971, come successivamente
modificato dai decreti ministeriali 3 ottobre 1975 e 7 giugno 1976;
  Sentito  il parere del comitato previsto dall'art. 27 della legge 4
novembre 1965, n. 1213;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Nell'art.  2  del  decreto  ministeriale 7 dicembre 1971 il secondo
capoverso della lettera a) e' sostituito dal seguente: "L'importo del
finanziamento  non puo' superare il 60 per cento dell'ammontare della
spesa  a  carico  dell'impresa  produttrice,  secondo  la valutazione
fattane  dalla  S.A.C.C.  e la durata non puo' essere inferiore ai 24
mesi  e  superiore  ai  3 anni in relazione alle particolari esigenze
della  produzione  ed  al  ciclo di rientro delle somme investite. La
S.A.C.C.  ridurra'  proporzionalmente  l'ammontare del finanziamento,
dandone  comunicazione  al  Ministero del turismo e dello spettacolo,
ove  accerti  un ammontare di spesa a carico dell'impresa produttrice
inferiore  a  quella  considerata ai fini dell'assegnazione, ai sensi
dell'art.   6.   Ad   analoga  riduzione  proporzionale  la  S.A.C.C.
provvedera'  nel  caso  in  cui  l'impresa  produttrice  notifichi al
Ministero  del  turismo  e dello spettacolo ed alla stessa sezione la
diminuzione dell'ammontare di spesa a proprio carico".