IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 1 della legge 21 novembre 1957, n. 1141, concernente la fabbricazione e l'emissione di monete d'argento da L. 500; Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1987, registrato alla Corte dei conti il 24 agosto 1987, registro n. 30 Tesoro, foglio n. 313, concernente l'emissione di monete d'argento da L. 500 celebrative dei Campionati mondiali di atletica dei 1987 a Roma; Decreta: Le monete d'argento da L. 500 celebrative dei Campionati mondiali di atletica del 1987 a Roma, aventi le caratteristiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1987 indicato in premessa, avranno corso legale dal 1° settembre 1987. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 31 agosto 1987 Il Ministro: Amato