IL MINISTRO DEL TESORO 
 
  Visto l'art. 1 della legge 21 novembre 1957, n.  1141,  concernente
la fabbricazione e l'emissione di monete d'argento da L. 500; 
  Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309,  che  prevede  la
cessione di monete  di  speciale  fabbricazione  o  scelta  ad  enti,
associazioni e privati italiani o stranieri; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  21  agosto  1987,
registrato alla Corte dei conti il 24 agosto  1987,  registro  n.  30
Tesoro, foglio n. 313, concernente l'emissione di monete d'argento da
L. 500 celebrative dei Campionati mondiali di  atletica  dei  1987  a
Roma; 
 
                              Decreta: 
 
  Le monete d'argento da L. 500 celebrative dei  Campionati  mondiali
di atletica del 1987 a Roma, aventi  le  caratteristiche  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto  1987  indicato  in
premessa, avranno corso legale dal 1° settembre 1987. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, addi' 31 agosto 1987 
 
                                                   Il Ministro: Amato